Procediménto

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procedimento


procediménto s. m. [der. di procedere]. – 1. ant. o poco com. Il fatto e il modo di procedere, cioè di svolgersi, di progredire: il p. delle indagini, o nelle indagini; spiegare, illustrare il p. dei fatti, il loro corso o svolgimento. 2. Modo, metodo con cui si conduce un’operazione mentale, manuale, tecnica: p. dimostrativo, esplicativo; p. di calcolo; seguire un p. analitico, induttivo, deduttivo. In partic., nella matematica e nelle sue applicazioni, il ragionamento logico per giungere alla soluzione di un determinato problema: risolvere un quesito con p. algebrico, geometrico; il p. è giusto ma il risultato è sbagliato perché c’è stato un errore di calcolo; per p. euristico e p. iterativo, v. i singoli aggettivi. In logica matematica, p. di decisione, metodo sistematico mediante il quale, dato un qualsiasi enunciato, si può decidere in un numero finito di passi se esso è dimostrabile o no in una determinata teoria (è, per es., rappresentato dalle «tavole di verità» per il calcolo delle proposizioni); p. effettivo, un procedimento descritto in modo non ambiguo, realizzabile in un numero finito di passi e applicabile a qualunque problema del tipo considerato (per es., il procedimento dell’addizione tra numeri decimali finiti). In chimica e nella tecnica, in genere lo stesso che processo, da cui tuttavia differisce in quanto, più che la serie di operazioni, indica il metodo che nelle successive operazioni si segue (si dice, per es., illustrare un procedimento, ma non illustrare un processo, e, al contr., il compiersi di un processo e non di un procedimento); con sign. analogo, nel linguaggio com.: p. di lavorazione, di fabbricazione; il p. per fare la panna, per tingere la stoffa, per produrre il vinsanto. 3. non com. Modo di comportarsi, di agire: non posso approvare il vostro p. (più com., modo di procedere); adottare, seguire un p. scorretto, un p. sleale (verso qualcuno). 4. Nel diritto, serie di atti di vario genere, formalmente e a volte anche obbligatoriamente coordinati tra loro, rivolti al conseguimento di uno stesso fine: p. legislativo, giurisdizionale, amministrativo. Nel diritto processuale, sinon. spesso di processo: p. penale; promuovere il p. contro qualcuno; avviso di p., avviso emesso dal magistrato, col quale si informa l’imputato o l’indiziato di reato di un procedimento che lo riguarda (tale denominazione è ora sostituita da quella di informazione di garanzia). In partic., p. sommario, forma particolarmente agile di procedimento giudiziario, espressamente prevista dalla legge (per es. dalla legge fallimentare) per facilitare la soluzione di controversie minori. Il termine è usato in modo estens. per indicare alcune particolari forme di giudizio, che si svolge davanti a un’autorità diversa da quella giudiziaria; per es., i p. disciplinari, promossi nei confronti di pubblici dipendenti e che si svolgono davanti ad apposite commissioni; o il p. d’accusa, che può essere deliberato dalle Camere in seduta comune (su proposta di una apposita commissione per i p. d’accusa) mettendo in stato d’accusa il capo dello stato per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni e previsti dalla Costituzione. 5. Raro per processione nel sign. teologico.