Mandato

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mandato


s. m. [dal lat. mandatum, der. di mandare «affidare»]. – 1. a. In genere, ordine (o direttiva, istruzione) di eseguire qualcosa: impartire un m., ricevere un m.; agire contro il m. ricevuto; rechi il m. di Belzebù? (Leopardi). b. Commissione; incarico di esercitare un’azione di pubblico interesse o anche di eseguire incombenze private: accettare, assumere, eseguire il m.; rinunciare al m.; ebbe il m. di compiere l’indagine; svolse coscienziosamente il suo mandato. c. Nel linguaggio politico, incarico di formare il governo, affidato dal presidente della Repubblica a un cittadino, in genere membro del Parlamento ed esponente di uno dei partiti di una possibile maggioranza parlamentare; m. esplorativo (v. esplorativo); accettare, restituire il mandato. d. Documento, testo scritto, che esprime un ordine o affida un incarico: i padrini presentarono il m. scritto dello sfidante. In diplomatica, documento pubblico contenente disposizioni di carattere prevalentemente amministrativo, emanato nel medioevo, in forme semplici, dalle cancellerie imperiali e regie. 2. a. Nel diritto privato, contratto, generalmente a titolo oneroso, con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un’altra (mandante) da cui ha ricevuto l’incarico; può essere: con o senza rappresentanza, a seconda che gli effetti dell’atto compiuto dal mandatario operino direttamente a favore del mandante o gli debbano essere successivamente riferiti con altro atto giuridico del mandatario; generale, conferito per tutti gli affari del mandante, purché non eccedenti l’ordinaria amministrazione; speciale, se conferito solo per il compimento di uno o più atti determinati; post mortem, da esplicarsi dopo la morte di colui che lo ha conferito; collettivo, se conferito da più mandanti ad un unico mandatario; di credito, con cui il mandante, impegnandosi come fideiussore, conferisce al mandatario l’incarico di far credito a una terza persona (beneficiario). b. Nel diritto costituzionale: m. parlamentare, quello conferito dagli elettori ai loro rappresentanti in Parlamento; m. imperativo, mandato parlamentare caratterizzato dall’obbligo del rappresentante di rispettare puntualmente le indicazioni degli elettori (l’imperatività del mandato parlamentare è esplicitamente esclusa dalla Costituzione italiana, art. 67). c. Nel diritto internazionale: m. diplomatico, compito che uno stato affida al suo agente diplomatico accreditato presso uno stato estero; m. internazionale, istituto creato nell’ambito della Società delle Nazioni e in forza del quale i popoli ritenuti incapaci di autodirigersi politicamente, e facenti parte delle colonie cedute dalla Germania e dalla Turchia dopo la prima guerra mondiale, erano affidati alla tutela e all’amministrazione di nazioni progredite (era il Territorio di mandato, o anche semplicem. il mandato, il territorio sottoposto a tale amministrazione), sotto l’egida e in nome della Società delle Nazioni (la Carta delle Nazioni Unite, art. 77, ha sostituito al mandato internazionale il nuovo istituto dell’amministrazione fiduciaria, che ne ricalca comunque la struttura fondamentale); mandato d’arresto (o di cattura) europeo, il mandato che dà la facoltà a un pubblico ministero di un paese dell’Unione Europea di arrestare un cittadino appartenente a un qualunque altro paese che faccia anch’esso parte della medesima Unione. d. Nel processo penale del 1930 provvedimento restrittivo della libertà individuale emesso dal giudice al fine di ottenere la presenza dell’imputato al processo, sia per il più sicuro accertamento della verità reale, sia per la contestazione dell’accusa e l’interrogatorio dell’imputato come mezzo di difesa; il mandato conteneva un comando svolto direttamente all’imputato (m. di comparizione, con cui il giudice disponeva che l’imputato si presentasse davanti a lui) o a organi esecutivi: m. di accompagnamento, coattivo, se l’imputato ometteva di presentarsi senza giustificato motivo; m. di cattura, con il quale si ordinava che l’imputato fosse condotto in carcere o in diverso luogo di custodia a disposizione del giudice; m. di arresto, che differiva dal mandato di cattura per il suo carattere provvisorio. Il mandato si distingueva formalmente dall’ordine, analogo provvedimento emesso dal pubblico ministero. Nel linguaggio comune le espressioni m. di cattura, m. di comparizione sono talvolta utilizzate per indicare i provvedimenti di analogo contenuto dell’autorità giudiziaria (misura cautelare, invito a comparire) previsto dal vigente codice di procedura penale. e. Nel linguaggio contabile e finanziario, ordine di pagamento o di riscossione, e anche il documento in cui l’ordine è espresso con l’indicazione della cifra. M. a disposizione, ordine di accreditamento di una somma determinata, emesso dall’amministrazione centrale di un pubblico ente a favore di un funzionario delegato a disporre della somma stessa mediante l’emissione di buoni o mandati diretti a favore dei creditori dell’azienda; m. di anticipazione, analogo al precedente, emesso a favore di un funzionario autorizzato a disporre della somma per il pagamento di alcune spese con buoni a suo favore; m. di pagamento, ordine scritto di pagare una somma determinata alla persona (m. individuale) o alle persone (m. collettivo) in esso indicate, trasmesso al cassiere dall’organo che ne ha la facoltà; m. diretto, ordine di pagamento di una spesa impegnata e liquidata emesso a favore del creditore dell’azienda; m. di rimborso, lo scontrino rilasciato dal vettore al mittente di una spedizione contro assegno, da restituire quietanzato all’atto del rimborso della somma incassata dal vettore; m. finanziario, nell’ordinamento finanziario dello stato, documento contabile con cui l’amministrazione effettua i proprî pagamenti, e che consiste nell’ordine, diretto al funzionario o agente incaricato del maneggio del pubblico denaro, di versare la somma in concreto dovuta all’individuo o ente creditore; m. di entrata, m. di incasso, m. di introito, nel linguaggio bancario, lo stesso, ma meno com., che ordine di riscossione. 3. Nella liturgia latina, la cerimonia della lavanda dei piedi, che ha luogo generalmente durante la messa vespertina del giovedì santo; la denominazione (più spesso nella forma lat. mandatum) è suggerita dalle parole iniziali (Mandatum novum do vobis) della prima antifona.