Fedecommésso

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fedecommesso


fedecommésso (ant. fidecommésso o fidecommisso) s. m. [dal lat. fideicommissum, propr. part. pass. neutro sostantivato di fidei committĕre: v. fedecommettere]. – 1. Disposizione testamentaria, già in uso nel diritto romano classico, e ammessa entro limiti molto ristretti anche nel vigente codice civile (ov’è più spesso indicata con il nome di sostituzione fedecommissaria), per cui all’erede istituito è imposto l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte l’eredità, in tutto o in parte, ad altra persona indicata dal testatore (detta erede sostituito). Nel diritto medievale e fino al sec. 18°, f. di famiglia, istituto giuridico con cui il testatore vincolava i beni ereditarî ai proprî discendenti per più generazioni, così che tali beni diventavano inalienabili e non potevano uscire dalla famiglia. 2. La cosa, i beni che sono oggetto di tale disposizione: accettare, ricevere un f.; conservare intatto il fedecommesso.