Eṡercìzio

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esercizio


eṡercìzio s. m. [dal lat. exercitium, der. di exercere «esercitare»]. – 1. L’esercitare, nei varî sign. del verbo: e. della memoria, della mente; e. della virtù, della carità, della pazienza; e. di una professione, di un’arte, di una carica; e. della sovranità, del potere; nell’e. delle proprie funzioni, nell’atto di esercitarle; e. del culto, della religione, il complesso degli atti esteriori con cui si esprime il sentimento religioso. Quindi anche l’usare, il valersi di qualche cosa: e. di un diritto, dei proprî diritti; libero e. delle proprie facoltà; e. arbitrario delle proprie ragioni (v. arbitrario). 2. a. Qualsiasi atto con cui si addestri il corpo o si applichi la mente con lo scopo di svilupparne o conservarne le forze, l’agilità, l’efficienza, per acquistare assuefazione, pratica e sim. Nel sing., indica per lo più la ripetizione abituale di tali atti: l’e. del nuoto, della corsa, del tradurre, del comporre, ecc.; nel plur., i singoli atti: e. fisici, ginnastici; fare esercizî di scherma; e. militari, l’insieme delle istruzioni tendenti ad addestrare il soldato in tutto ciò che si riferisce alla guerra; l’equitazione, il nuoto, il canottaggio sono ottimi e.; e, con riferimento all’intelletto: esercizî di memoria, di traduzione. Contrapposto allo studio teorico, indica l’uso pratico delle cognizioni e l’attuazione delle norme apprese: congiungere lo studio con l’e.; conosce le regole ma è privo di esercizio. b. Nell’atletica, ognuna delle prove da eseguirsi nei concorsi di ginnastica (per es., i quattro e. di attrezzistica: anelli, cavallo, parallele e sbarra; l’e. di palla a spinta, ecc.); nel pattinaggio, si dicono e. obbligatorî di scuola le 17 figurazioni a tema obbligato che debbono essere svolte dai partecipanti alle gare; in ginnastica, si dicono e. a corpo libero tutti quelli che consistono in movimenti varî del corpo eseguiti senza attrezzi (con esclusione di quelli che fanno parte dell’atletica leggera). c. Nella pratica religiosa cattolica: esercizî di pietà, gli atti di devozione e carità che rafforzano il sentimento religioso. E. spirituali, pratica ascetica consistente nel ritiro temporaneo dalle occupazioni ordinarie per dedicarsi alla preghiera e alla meditazione, e in partic. il ritiro compiuto secondo il metodo esposto da sant’Ignazio di Loyola negli Ejercicios espirituales (1548); con senso più generico, l’insieme delle pratiche di devozione (orazione vocale e mentale, esame di coscienza, lettura spirituale, meditazione, ecc.). d. Locuzioni: fare esercizio, tenersi in esercizio, esercitarsi spesso in qualche cosa; fare dell’e., un po’ d’e., fare del moto; tenere qualcuno in e., farlo esercitare perché non dimentichi le cose apprese; tenere in e. la memoria, esercitarla con l’imparare spesso a mente qualche cosa; scherz., tenere in e. i denti, mangiare molto spesso. Nelle seguenti locuz. indica piuttosto la pratica, l’addestramento che si acquista con l’assiduo esercitarsi: essere in e., essere allenato; tenersi in e., mantenersi in allenamento; essere fuori d’e., e più com., nell’uso corrente, essere fuori e., avere perso l’allenamento, non essersi più esercitato da tempo in qualche cosa: è molto tempo che non suono il violino e sono fuori e.; l’inglese lo conosco bene, ma sono fuori d’e.; tornare, rimettersi in e., riprendere a esercitarsi. e. Con valore concr., brano, tema, serie di frasi da analizzare, spiegare, svolgere, tradurre, ecc., su cui lo studente si esercita nell’applicazione delle regole studiate e acquista pratica di una materia: esercizî di pronuncia, di grammatica, di versione; e. facili, difficili, graduali; fare, eseguire, correggere un esercizio. In matematica, problema alla cui soluzione si giunge con un’applicazione diretta di formule generali precedentemente dimostrate. In musica, pezzo d’estensione e di forme varie, concepito esclusivamente a fini didattici e fuori di un dichiarato impegno artistico (fino al sec. 18°, il termine non escludeva tale impegno d’arte e poteva corrispondere quindi all’odierno termine studio). 3. a. Conduzione, amministrazione, gestione, di un’azienda o, in genere, di un’attività economica, di un servizio: spese, costo, credito di esercizio. Sotto l’aspetto tecnico e organizzativo, comprende anche lo svolgimento regolare e coordinato delle operazioni relative a una determinata attività: e. di una fabbrica, di uno stabilimento; e. di una linea aerea, di una linea automobilistica; nella tecnica ferroviaria, riguarda tutte le operazioni inerenti alla composizione dei treni, alla loro circolazione, alla frenatura, ecc. Licenza di e., l’autorizzazione a costituire un’impresa per lo svolgimento di una determinata attività economica. E. provvisorio, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, che il tribunale può disporre dopo la dichiarazione di fallimento, quando dall’interruzione improvvisa possa derivare un danno grave e irreparabile. b. Termine generico per indicare l’azienda stessa, quando svolge un’attività di vendita diretta al pubblico (bottega, negozio, caffè, bar, trattoria, ecc.): aprire un e. di generi alimentari; è stato chiuso l’e. per infrazione delle norme igieniche; pubblici e., alberghi, ristoranti, trattorie, bar, latterie, bagni pubblici, rimesse di automobili, sale di spettacolo, ecc. c. Nella terminologia contabile, e. amministrativo (o assol. esercizio), l’attività economica svolta entro un determinato periodo di tempo, che normalmente è di un anno. Negli enti pubblici, e. finanziario, l’attività finanziaria da essi svolta o da svolgersi in relazione al bilancio di previsione finanziario; e. patrimoniale, la loro intera attività economica. E. finanziario dello stato, il complesso delle operazioni amministrative relative a un determinato anno finanziario (accertamenti e riscossioni di entrate, impegni, liquidazioni e pagamenti di uscite). E. provvisorio dello stato, il periodo di tempo (non superiore ai quattro mesi) per cui il governo è a volte autorizzato dal parlamento a riscuotere le entrate e a pagare le spese previste dal nuovo bilancio dello stato, ancorché questo non sia stato ancora approvato (ciò a evitare che, per il ritardo verificatosi nella presentazione al parlamento o nella discussione del bilancio, il governo, giunto allo scadere dell’anno finanziario, si trovi nell’impossibilità giuridica di svolgere ogni attività statale).