concordato s. m. [part. pass. sostantivato di concordare]. – 1. Convenzione, accordo che viene stipulato fra due parti, siano esse persone private, enti, o stati. In partic., in diritto: a. C. fallimentare, modo di chiusura del fallimento che può essere stipulato tra il debitore fallito e i creditori, perfezionato attraverso l’omologazione del tribunale; con esso, ai creditori viene pagata una percentuale dei crediti, facendo così perdere loro ogni diritto verso il fallito anche dopo la chiusura del fallimento, restando però salvi i loro diritti verso i coobbligati e i fideiussori del fallito. b. C. preventivo, procedura concorsuale che consente all’imprenditore commerciale, che si trovi in stato di insolvenza, di evitare il fallimento pagando almeno il quaranta per cento dei suoi crediti entro sei mesi dalla data di omologazione, oppure cedendo ai creditori tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data dell’offerta. c. C. stragiudiziale, rimedio di natura contrattuale contro l’insolvenza dell’imprenditore commerciale, diretto a sistemare il dissesto senza fare ricorso al fallimento, e attuato con l’accordo di tutti i creditori. d. C. tributario, accordo in materia di accertamento del reddito imponibile, mediante il quale l’amministrazione finanziaria e il contribuente possono porre fine a una controversia. 2. Convenzione fra la