Asségno

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assegno


asségno s. m. [der. di assegnare]. – 1. Somma assegnata a vantaggio di qualcuno in corrispettivo di prestazione di lavoro o per altre ragioni: passare, corrispondere al figlio un a. mensile; a. alimentare, corresponsione di una determinata somma a titolo di alimenti; a. familiari, somma che viene percepita mensilmente dai lavoratori dipendenti, come integrazione retributiva in relazione non all’attività svolta ma ai carichi di famiglia (moglie, figli, genitori a carico) e in misura proporzionale alla composizione di questa; a. di studio o di ricerca, borsa di studio, generalm. biennale e rinnovabile, concessa dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a giovani laureati perché possano partecipare all’attività didattica e di ricerca dell’università (assegni di studio sono previsti anche, con la denominazione di presalario, per studenti universitarî meritevoli e di condizioni economiche disagiate); a. vitalizio: v. vitalizio, n. 1 a. 2. Titolo di credito: emettere, riscuotere, girare un assegno; gli a. vengono emessi per circolare indisturbati nel mondo, sono come gettoni di presenza (Alda Merini). In partic.: a. a. bancario, titolo di credito (spesso indicato con il nome fr. di chèque) con scadenza a vista, che contiene l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata alla persona ivi indicata o al portatore, tratto su un istituto bancario (trattario) da chi (traente) ha presso di esso fondi dei quali abbia diritto di disporre; è stilato su appositi moduli bollati in precedenza (libretto di assegni), ed è trasmissibile mediante girata; a. non trasferibile, pagabile solo al prenditore o a un banchiere al quale sia stato girato per l’incasso; a. da accreditare, che consente soltanto l’accreditamento, ma non il pagamento in contanti; a. (s)barrato o incrociato, su cui sono apposte due barre parallele per maggiore sicurezza contro le falsificazioni e gli smarrimenti, pagabile solo a un banchiere o a un cliente del trattario; a. in bianco, assegno rilasciato dal traente senza l’indicazione dell’importo o del beneficiario; a. a vuoto e a. postdatato, v. vuoto, n. 3 m e postdatare, n. 1; a. a copertura garantita (detto anche a. certificato, a. a taglio limitato, a. vademecum), particolare forma di assegno bancario nella quale il trattario attesta l’esistenza dei fondi e il suo impegno a non consentirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione. b. A. turistico o per viaggiatori (dall’ingl. traveller’s check, che è denominazione più comune), utilizzabile in uno stato diverso da quello di emissione, pagabile solo se munito, all’atto della presentazione, di una doppia firma conforme del prenditore che ne rende più difficile l’utilizzazione in caso di smarrimento o falsificazione. c. A. circolare, titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato o da un suo corrispondente, per somme presso di esso disponibili al momento dell’emissione, pagabile a vista presso tutti i recapiti dell’istituto emittente. d. A. postale, titolo di credito, simile all’assegno bancario, con il quale il correntista dispone dei fondi del proprio conto corrente postale: a. all’ordine, girabile e pagabile in qualunque ufficio postale; a. localizzato, pagabile solo a un determinato beneficiario e presso un determinato ufficio postale; a. di postagiro, mediante il quale si trasferiscono fondi dal conto corrente dell’emittente a quello del beneficiario (necessariamente correntista postale), senza cioè trasmissione di contanti. e. A. ferroviario, speciale titolo di credito non girabile, in uso in alcuni paesi esteri (Austria, Germania, Francia, ecc.), emesso dagli utenti di trasporti ferroviarî a favore dell’amministrazione ferroviaria in pagamento delle spese di trasporto. f. Assegno titoli, titolo di credito simile all’assegno bancario ma che trasferisce titoli anziché denaro, generalmente tratto su una banca, o su un agente di cambio presso cui il traente abbia la disponibilità di valori mobiliari. 3. Stipulazione accessoria del contratto di trasporto mediante la quale il mittente dà mandato al vettore di riscuotere dal destinatario determinati crediti con l’obbligo di non consegnare la cosa trasportata se non previo pagamento della somma indicata; nel linguaggio corrente, la somma che, su disposizione del mittente, deve essere pagata dal destinatario per ottenere la disponibilità delle cose trasportate: spedire, spedizione contro a.; gravare di assegno. 4. ant. Moneta di carta (detta anche carta di assegno); assegnato (v. assegnato2).