Vilipendio

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Reato di chi offende pubblicamente istituzioni che rappresentano valori tutelati per legge. Il codice penale italiano prevede e punisce il vilipendio del presidente della Repubblica (art. 278); il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290); il vilipendio alla nazione italiana (art. 291); il vilipendio alla bandiera italiana (art. 292); il vilipendio di bandiera o emblema di Stato estero (art. 299); il vilipendio della religione (art. 403-404); il vilipendio delle tombe (art. 408); vilipendio di cadavere (art. 410).

Nel 2006, con la riforma dei reati di opinione, le sanzioni detentive già applicate per i delitti di vilipendio sono state sostituite da pene pecuniarie.

Previsti già dal codice Zanardelli, i reati di vilipendio furono inseriti anche nel codice Rocco come delitti contro la personalità dello Stato. Con l’entrata in vigore della Carta costituzionale tali fattispecie apparvero come reati di mera opinione, contrari dunque al principio di libertà di manifestazione del pensiero. Tuttavia, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’interesse al prestigio delle istituzioni avesse rilievo costituzionale, dando così piena legittimità ai reati in questione anche all’interno del nuovo regime democratico.

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Libertà di manifestazione del pensiero

Reati di opinione

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