UNGHERIA

Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)

UNGHERIA (XXXIV, p. 674)

Anna Maria RATTI
Ugo FISCHETTI
Joseph HEGEDUS

Storia (p. 696) - Il 1° e 9 luglio 1937 le due Camere approvarono la nuova legge concernente l'elezione e i poteri del reggente, il quale è autorizzato, ai sensi della legge, a proporre nomi per la sua successione e non può essere chiamato a rispondere dal Parlamento. Nei mesi che seguirono, fu notevole l'intensificarsi della propaganda e dell'azione dei gruppi a tendenza nazionalsocialista: il 18 ottobre varie organizzazioni di destra si fondevano nel "partito nazionalsocialista magiaro"; pochi giorni appresso 69 nazionalsocialisti venivano condannati, a pene varie, dal tribunale di Budapest, sotto l'accusa di aver organizzato un sollevamento militare per stabilire in Ungheria un regime totalitario a tendenza nazionalsocialista. Altri arresti e condanne seguivano nel novembre 1937 e nel febbraio 1938.

Tuttavia, nonostante queste misure repressive, una indubbia ripercussione sull'opinione pubblica e sullo stesso operato del governo di queste nuove tendenze politiche si è avvertita nel fatto che anche in Ungheria, in questi ultimi tempi, si è posta la "questione ebraica". La larghissima partecipazione di elementi ebraici all'attività commerciale e finanziaria della nazione, partecipazione dovuta al fatto che la nobiltà ungherese, vale a dire la classe dominante dell'Ungheria, aveva disdegnato il commercio; e, più, il fatto che, grazie ai prestiti a interesse concessi ai nobili, molti Ebrei avevano potuto, mediante ipoteche, ecc., rendersi di fatto padroni di parte della stessa proprietà terriera, hanno costituito la premessa per la reazione antisemita, che in questi ultimi tempi si è sviluppata, come s'è detto, assai rapidamente e intensamente. Conseguenza di simile movimento è stata, nell'aprile 1938, l'approvazione della legge del "contingentamento": per essa la partecipazione degli israeliti alle varie professioni è limitata al 20%.

Oltre a ciò, sono notevoli pure l'intensificazione dei lavori per la difesa nazionale (un miliardo di pengö è stato messo a disposizione del governo, con legge 9 aprile 1938, a tale scopo); e l'accentuarsi dell'intervento statale nella vita economica (decreti 10 aprile 1938).

Il più deciso orientamento a destra della vita politica ungherese, ha avuto la sua ultima espressione nel mutamento di ministero: al gabinetto Daranyi (già dimessosi una prima volta il 9 marzo 1938, ma ricostituito lo stesso giorno) è successo, il 13 maggio, il gabinetto presieduto da B. Imredy, costituito da uomini tutti appartenenti ai partiti di destra.

Finanze (p. 684). - Diamo qui di seguito le cifre, in milioni di pengö, dei bilanci dal 1934:

Al 31 dicembre 1937 il debito estero ammontava a 1,1 miliardi e quello interno a 0,5 (di cui 0,1 di consolidato). Grazie al controllo dei cambî introdotto nel luglio 1931, il valore-oro nominale del pengo è stato mantenuto. Dal 1932 tuttavia la banca ha cominciato a pagare premî sui cambî che alla fine del 1935 sono stati unificati intorno al 50%.

Al 31 dicembre 1937 i biglietti in circolazione ammontavano a 466 milioni e la riserva era di 84 milioni in oro e 59 in divise estere.

Bibl.: V. le pubbl. della Soc. d. naz., specie l'Annuario.

Culti (p. 684). - Tra le sedi suffraganee di Esztergom sono state omessi i vescovati di Györ (Giavarino; sec. XI), Szombathély (Sabaria; 1777), Vacz (Vacia; sec. XI), Veszprem (1009), effettivamente smembrate in seguito ai trattati di pace. La parte austriaca delle diocesi di Györ e Szombathély costituisce ora l'amministrazione apostolica del Burgenland, affidata, dal 1922, all'arcivescovo di Vienna.

Aviazione civile (p. 681). - Le linee aeree in esercizio sono: 1. Budapest-Vienna-Salisburgo-Monaco-Zurigo, gestita dalla Magyar Legiforgalmi Részvénytársaság; 2. Budapest-Vienna, tratto della linea Bucarest-Parigi gestita dall'Air-France; 3. Budapest-Vienna, tratto della linea Berlino-Atene gestita dalla Lufthansa; 4. Budapest-Vienna, tratto finale della linea Londra-Budapest gestita dalle Imperial Airways; 5. Budapest-vienna, tratto della linea Venezia-Budapest-Vienna gestita dall'Ala Littoria; 6. Budapest-Lipsia, tratto della linea Amsterdam-Batavia gestita dalla K.L.M.

Diritto.

Il diritto ungherese è il risultato d'una storia millenaria e il riflesso d'una costituzione storica parimenti antica. Gli atti fondamentali della costituzione segnarono contemporaneamente le tappe più notevoli di questa storia. Così la Bolla d'oro del 1222, la legge dei beni aviti del 1351, la legge che crea la carica di conte palatino del 1485, la legge del 1608 che istituisce il sistema bicamerale, la legislazione liberale del 1848, ecc. La struttura della costituzione non è tutta regolata da queste leggi, bensì fondamentalmente dal diritto consuetudinario.

Per il diritto costituzionale, v. ungheria (XXXIV, p. 683). - Dal punto di vista del diritto pubblico tutte le leggi sono di uguale importanza. Fra queste, notevole, a motivo dell'argomento, è la legge del 1879 sulla cittadinanza. Dal 1848 vige il principio dell'uguaglianza dinnanzi alla legge.

I titoli nobiliari, gli stemmi, ecc., rappresentano soltanto un'ornamentazione di ceto nella compagine solidamente democratica. Residui del diritto nobiliare privato, come certe norme particolari del diritto successorio e dei diritti patrimoniali dei coniugi, stanno per scomparire. Il fedecommesso è stato fortemente limitato dalla legge XI del 1936 e subordinato alla linea generale della politica nazionale, che è caratterizzata dalle leggi XXXVI del 1920 (riforma agraria) e XXVII del 1936 (colonizzazione).

La cittadinanza può esser acquistata per nascita, legittimazione, matrimonio e mediante speciali provvedimenti di naturalizzazione, e può esser perduta per espulsione dallo stato, decreto di privazione dei diritti civili, assenza, legittimazione e matrimomo. Gli stranieri possono ottenere, sotto date condizioni, il permesso di residenza. I diritti civili fondamentali, mai ignorati dalla costituzione e soltanto estesi a più vasti strati sociali e precisati dalla legislazione del 1848, sono tutelati da numerose leggi e ordinanze.

Analogamente all'ordinamento del diritto pubblico, anche il diritto privato non è codificato unitariamente. Il diritto consuetudinario è fonte uguale alla legge. L'unitarietà e organicità del sistema giuridico non sono fondate su casi precedenti, ma poggiano sul cosiddetto diritto di decisione della suprema corte. A questo tribunale spetta a' sensi della legge XXXIV del 1912, legge di attuazione del codice di procedura civile, ai fini di salvaguardare l'unitarietà della giurisdizione, un diritto di decisione dettagliatamente regolato. La raccolta giuridica del diritto consuetudinario unifica la giurisprudenza senza irrigidirla ed è la migliore preparazione per ogni codificazione, un eccellente compromesso tra le opposte esigenze della sicurezza del diritto e del progresso giuridico. L'antico diritto nobiliare ungherese fu superato dalla legislazione del 1848. La nazione impugnò le armi nella guerra di liberazione per la difesa dei diritti allora garantiti da documenti, accennati soltanto nei loro principî, istituzionalmente non elaborati. Alla piena realizzazione dell'ordinamento giuridico allora progressista-borghese si giunse soltanto col compromesso con l'Austria del 1867. Dopo la repressione dei moti per la libertà (1848-1849) la costituzione fu soppressa e all'Ungheria fu imposto il codice civile austriaco. Deriva da quell'epoca ed è ancora oggi fondamentale l'ordinamento del catasto del 15 dicembre 1855. La conferenza curiale del 1861 compose i contrasti con decisioni sulla competenza giudiziaria, che erano concepite come provvisorie, ma le cui statuizioni di diritto privato sono rimaste decisive anche dopo il ristabilimento della costituzione (diritto successorio). Da questa epoca fino al 1914 l'intero sistema giuridico fu costruito in conformità delle correnti dominanti. Una legislazione commerciale e cambiaria alquanto lacunosa, ma caratteristica, esisteva già prima del 1848 (1840), ma un codice commerciale completo si ebbe soltanto con la legge XXXVII del 1875, che tenne conto specialmente dell'unione doganale con l'Austria e degl'intensi rapporti d'affari con la Germania. Nel 1876 si ebbe la magistrale legge cambiaria: legge XVII. La legge sull'assegno cambiario seguì soltanto nel 1908 (legge LVIII). La materia giuridica elaborata nella legge commerciale e cambiaria fu integrata nel 1930 con novelle sulla società a responsabilità limitata e su quella di fatto (legge V). Fino allora vi erano varie forme di società commerciali: la società in nome collettivo, la società in accomandita, la società anonima, la cooperativa (legge commerciale, par. 61). La materia delle note di pegno, note di pegno granario, patenti, brevetti, diritti d'autore, assicurazioni, ecc., fu regolata da una serie di speciali leggi e ordinanze. Il commercio fu regolato, se non completamente, tuttavia in buona parte dal diritto scritto. Il diritto privato generale non è raccolto in un codice unitario, nonostante che il suo primo progetto fosse già pronto nel 1900. L'ultimo progetto (del 1928, con 2171 paragrafi) non diventa legge, perché con la sua trasformazione in legge verrebbe a cessare l'unità giuridica con i territorî degli stati successori nei quali ancora vige la legislazione civile ungherese. La parte del progetto relativa ai rapporti di debito esercita già, anche senza forma di legge, una grande influenza sulla prassi giudiziaria. La nuova legge sulle ipoteche (legge XXXV del 1927) è uno sviluppo autonomo dell'ipoteca collegata col catasto. Analogamente avviene con le leggi XIII del 1924 (responsabilità degli albergatori) e X del 1923 (responsabilità per animali venduti). Come parti più importanti della prudente legislazione liberale parzialmente codificata tra il 1867 e il 1914 sono da menzionare: la legge sulla tutela del 1877 compilata su modello prussiano (legge XX), la legge sulle disposizioni testamentarie (legge XVI del 1876) ed infine la legge sul matrimonio civile obbligatorio (legge XXXI del 1894). Le disposizioni più importanti di queste leggi, qui citate solo in via d'esempio, sono: a) La maggiore età s'inizia col compimento del 24° anno d'età. Quelli che si trovano al di sotto dei 12 anni non hanno capacità giuridica. Il matrimonio rende maggiorenni le donne. I minorenni sono sottoposti alla patria potestà o alla tutela. I minorenni, che hanno compiuto il 18° anno d'età, possono esser dichiarati maggiorenni. Un minorenne, che ha compiuto il 14° anno d'età, in quanto provvede da sé al proprio mantenimento, può liberamente disporre del suo guadagno. La situazione giuridica dei figli naturali è regolata con ordinanze in conformità alle nuove esigenze sociali (ordinanze 3982, 1916. I. M. e 25.700, 1925. I. M.). È naturale il figlio i cui genitori non erano tra loro coniugati durante il concepimento e la nascita. Questo figlio porta il nome della madre ed è in rapporti di parentela e d'eredità soltanto con la madre e con i parenti di questa. L'impedimento al matrimonio dovuto a consanguineità continua tuttavia a sussistere di fronte alla famiglia paterna. La potestà spetta alla madre come tutrice naturale e legale. Il padre deve provvedere al mantenimento del figlio fino all'età in cui questi è in grado di guadagnare (di regola fino al 16° anno d'età). In circostanze determinate dalla posizione sociale egli deve provvedere al mantenimento del figlio anche per la durata di un'educazione superiore. La presunzione di paternità sussiste quando il padre ha avuto rapporti intimi con la madre del fanciullo non prima di 302 giorni e non più tardi di 181 giorni dalla nascita di questo. Contro la madre può esser fatta valere soltanto l'eccezione della condotta dissoluta. Ad ogni madre spettano aiuti per il parto e per il puerperio (2 settimane di mantenimento prima e 4 settimane dopo il parto). I fanciulli abbandonati vengono accolti dall'asilo infantile dello stato. L'obbligo del mantenimento spetta anche agli eredi del padre. I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli impiegati nella loro azienda senza compenso (questa materia è compresa in un intero capitolo del progetto di codice di diritto privato: §§ 245-264). I minorenni possono contrarre matrimonio soltanto col consenso di chi esercita la patria potestà: i maschi dopo compiuto il 18° anno d'età, le femmine dopo il compimento del 16°. b) Non possono contrarre tra loro matrimonio: i consanguinei in linea retta, i fratelli, un fratello con un discendente di un altro fratello, il coniuge con un consanguineo dell'altro coniuge in linea retta, infine le parti di cui una di accordo con l'altra abbia insidiato la vita al proprio coniuge o al coniuge dell'altra parte. Nessuno può contrarre un nuovo matrimonio, se il precedente è ancora valido. Oltre a questi impedimenti al matrimonio esistono anche numerosi divieti. Il matrimonio che venisse contratto sarebbe valido, ma le parti incorrerebbero in pene. Il matrimonio può esser celebrato esclusivamente dinnanzi al competente ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimonî. Il matrimonio può esser sciolto per colpa d'una o d'entrambe le parti, per adulterio, libidine contro natura, bigamia, abbandono, insidie alla vita del coniuge, e infine in seguito a una condanna penale per delitti gravi o disonoranti. Esistono inoltre motivi di divorzio cosiddetti relativi, affidati alla discrezionalità del tribunale. c) Disposizioni testamentarie, salvi i diritti spettanti ai discendenti e agli ascendenti, possono effettuarsi liberamente e cioè mediante testamento olografo o scrittura privata davanti a due testimonî, o testamento allografo davanti a quattro testimonî, mediante un testamento pubblicamente steso dinnanzi a un regio notaro; infine con testamento privato verbale privilegiato valido per tre mesi.

La legislazione liberale che regola la procedura civile ha sviluppato, a partire dalla legge IV del 1869 (sull'esercizio del potere giudiziario), l'organizzazione giudiziaria, notarile, del Pubblico Ministero e dell'avvocatura, in una forma, per cui erano poste e garantite le premesse d'una giurisdizione moderna (indipendenza dei giudici, legalità, praesumptio boni viri, eguaglianza delle parti, libertà della difesa, decisioni definitive, cooperazione di giudici popolari). Le nuove leggi rispettive allargano le funzioni sociali dell'ordinamento processuale civile. In luogo del processo scritto legato a una determinata forma secondo il modello francese fu introdotto il procedimento orale e un sistema probatorio ben ponderato. I principî - pubblicità, oralità e immediatezza - hanno ridotto il formalismo della procedura a un minimo sopportabile. Le sparse norme della procedura giudiziaria non sono state finora raccolte unitariamente. È un difetto della codificazione, che va eliminato (§ 104, legge LIV del 1912 e § 154, legge XXXIV del 1930). La legge fondamentale del processo civile, l'ordinamento processuale civile è stato più volte adattato alle mutate circostanze. Così nell'anno 1925 (legge VIII) e nel 1930 (legge XXXIV). L'ordine delle istanze è il seguente: in prima istanza decidono i tribunali distrettuali e le corti di giustizia. Sono tribunali d'appello: le corti di giustizia (in collegi di tre membri) e le Tavole Reali. Il tribunale supremo è la Curia Reale che decide in collegi di cinque membri. La competenza si determina secondo il valore e la materia. L'ufficio di giudice, il Pubblico Ministero, l'avvocatura e il notariato sono connessi con la laurea in giurisprudenza e l'esame unitario di giudice e d'avvocato. Il nuovo ordinamento dell'esercizio dell'avvocatura (legge IV del 1937) esige per la rappresentanza delle parti dinnanzi ai tribunali superiori una pratica di cinque anni. Le camere degli avvocati sono corporazioni autonome fornite di proprio potere disciplinare. L'esercizio abusivo dell'avvocatura è severamente punito (legge III del 1934). Base fondamentale del diritto penale è fino ad oggi il codice Csemegi così chiamato dal suo autore. La procedura penale è contenuta nella legge XXXIII del 1896 (legge introduttiva: legge XXXIV del 1897). Il progetto del 1843, che meglio si adeguava al carattere ungherese, non poté essere convertito in legge a cagione dei torbidi politici. La procedura penale rappresenta il sistema moderno d'accusa sviluppato dal sistema d'accusa "moderato" apparso per la prima volta nella legge francese del 1808. L'interesse della libertà personale è messo in felice accordo con quello dell'inquisizione penale. Il codice penale ungherese è compilato secondo i principî classici: nulla poena sine lege e nullum crimen sine lege, e segue una tripartizione (crimini, delitti, contravvenzioni; queste ultime sono riunite particolarmente nella legge XLI del 1879). La giurisdizione delle corti di assise per delitti di stampa e delitti capitali (legge XXII del 1897) è stata attualmente sospesa dal governo in virtù di pieni poteri straordinarî. Tanto il diritto penale, quanto quello di procedura penale sono integrati da numerose leggi suppletive. In particolare: legge XXXVI del 1908 (cosiddetta novella penale; adozione della moderna legislazione minorile), legge VII del 1913 (tribunali per i minori: introduzione di principî di pedagogia criminale nell'amministrazione della giustizia), legge XIII del 1921 (vagabondaggio), legge XIV del 1914 (stampa), legge XL del 1914 (tutela dell'onore), legge XLI del 1914 (tutela dell'autorità), legge III dell'anno 1921 (contro le società segrete pericolose per l'ordine sociale e politico), legge XXVI del 1922 (legge sulle divise e valute), legge X del 1928 (cosiddetta II novella penale; ha per scopo l'efficace tutela della società da elementi asociali), legge VI del 1932 (legge contro l'usura), legge I del 1932 (tutela degli interessi dei creditori), legge II del 1930 (il nuovo codice penale militare ispirato alle più moderne idee della difesa militare, con una legge introduttiva), legge III del 1930. La pena di morte è raramente applicata; essa viene comminata per alto tradimento, assassinio, in caso di guerra per abusi nei rifornimenti, rivolta e fellonia.

Bibl.: La raccolta delle leggi ungheresi dal tempo di re Stefano il Santo (morto nel 1038) si chiama Corpus iuris Hungarium. Vi appartiene pure il codice di S. Werböczy: Opus tripartitum (1514), raccolta completa del diritto medievale, una fonte giuridica su basi consuetudinarie equivalente alla legge. Le decisioni della suprema corte vengono raccolte e pubblicate ufficialmente (le decisioni di diritto civile sono comparse sino al 1930 in sei volumi contenenti complessivamente 906 decisioni, decisioni plenarie ve ne sono state finora 84, decisioni per la salvaguardia dell'unità del diritto, 89; in materia penale sono comparsi, fino al 1935, nove volumi con 979 decisioni, decisioni plenarie ve ne sono finora 94, decisioni per la salvaguardia dell'unità del diritto, 38). L'età classica della codificazione ungherese dal 1825 al 1848 (affrancazione del suolo, emancipazione dei contadini, dei mestieri, del commercio da ogni vincolo di ceto) è stata illustrata storicamente da K. Sándorfy ("Az 1825-1848 évi reformkorszak törvényeinek története", Budapest 1936, p. 359). - La bibliografia concernente il diritto privato, specialmente ricca di eccellenti monografie (B. Grosschmid, G. Schwartz), dal 1861 al 1934 è stata raccolta in due volumi bibliografici (Szladits-Ujlaki, Hetven év magánjogi irodalma, Budapest 1930, p. 572; Öt év magánjogi irodalma, 1930-1934, p. 210). La redazione d'un manuale di diritto privato moderno accompagnato da un commento, è in corso di stampa. Il redattore è K. Szladits. Collaboratori sono: A. Almási, E. P. Balás, S. Beck, V. Kolosváry, A. Nizsalovszky, G. Vladár e altri. Tra la letteratura più antica sull'argomento merita di non esser dimenticata l'opera in cinque volumi di A. Fodor (1896). Il migliore commento all'ordinamento processuale civile è quello di M. Kovács (A polgári perrendtartás magyarázata, Budapest 1927). Il migliore commento contemporaneo al diritto penale è costituito dal manuale di P. Angyal (A magyar büntetöjog tankönyve, finora 17 fasc.). Come eminenti penalisti meritano di essere menzionati: G. Auer, E. Balogh, K. Edvi-Illés, L. Mendelényi, F. Vargha. La storia della filosofia del diritto ungherese come base teoretica della dogmatica giuridica, è stata compilata da B. Horváth nell'Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, 1930, fasc. X, pp. 37-85. - Per la situazione generale del diritto ungherese verso lo scorcio del secolo XIX è fondamentale il lessico giuridico ungherese in cinque volumi, riveduto da D. Márkus (Magyar Jogi Lexikon, 1898-1906).

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