PRESBITERI, Ugolino

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 85 (2016)

PRESBITERI, Ugolino

Giovanni Chiodi

PRESBITERI, Ugolino. – Nacque a Bologna, da una famiglia discendente da Uguccio presbyter di S. Maria Rotonda, in un momento non precisabile della seconda metà del XII secolo.

Discepolo di Giovanni Bassiano, insegnò a sua volta ius civile nello Studium bolognese e, per le sue competenze di legum doctor o professor, fu anche esperto tra i più richiesti dal Comune per redigere accordi o esercitare altre funzioni. I documenti consentono di ricostruire solo in minima parte le tracce di questa attività pubblica, intensa a partire dalla fine del XII secolo. Nelle fonti, egli viene prevalentemente designato con il nome proprio.

Alcuni atti attestano innanzitutto la presenza di Ugolino alla delibera di accordi intercittadini: la dedizione di Monteveglio ai bolognesi (1198); l’alleanza tra Bologna e Reggio contro Modena (1203); la restituzione di Medicina, Argelata e del contado di Imola a Wolfger, patriarca di Aquileia (1209). In altri patti Ugolino figura tra i soggetti che assunsero la decisione: l’esclusione delle rappresaglie con Firenze (1203); la pace con Rimini e il suo vescovo Ventura (1216); la concordia con Reggio (1219). In tali occasioni Ugolino potrebbe aver fornito consulenza per la formulazione delle clausole.

Per il Comune di Bologna, Ugolino esercitò anche la funzione di giudice d’appello. Nel 1197, come cognitor appellationis del podestà Matteo da Correggio definì una lite tra i canonici di san Pietro e i figli di Gerardo conte dell’Amola, circa la titolarità delle decime percepite dai conti per lunga consuetudine su terreni siti a Casola. Nel 1213, in qualità di iuris preceptor, Ugolino decise una questione legata alla costruzione di un fossato (Archivio di Stato di Bologna, Fondo demaniale, S. Francesco, b. 3/4135, n. 31).

Ugolino svolse anche funzioni di arbitro. A questo titolo, nel 1217, fu incaricato di comporre una controversia sull’elezione del podestà in alcune terre sottoposte alla giurisdizione del vescovo Enrico. Ulteriori dissidi furono invece risolti da altri, alla sua presenza: nel 1219 una contesa tra Bologna e Pistoia, affidata al legato pontificio Ugolino vescovo di Ostia, e nel 1220 una questione di omicidio con il vescovo Enrico, su parere del legum doctor Guizzardino. È probabile che nel 1220 Ugolino partecipasse all’incontro tra Federico II e alcuni dottori bolognesi, e certamente fu lui a essere inviato da Onorio III allo scopo di mediare nella questione dell’abrogazione degli statuti cittadini emanati contro la libertà degli studenti, protetti dal papa, come si apprende da una lettera del pontefice datata 13 maggio 1220, nella quale è definito vir providus et fidelis.

Ugolino intervenne come teste anche in atti privati (Archivio di Stato di Bologna, Fondo demaniale, S. Agnese, b. 1/5591, n. 26, 1205; S. Cristina, b. 12/2873, n. 18, 1208; S. Michele in Bosco, b. 1/2173, n. 35, 1217), alcuni aventi come parte il Comune, ma privi di rilievo politico: una enfiteusi (1203) e la promessa di un tutore di non alienare i beni della sua pupilla a Medicina (1206).

Ulteriori fonti di quegli anni riguardano la vita privata di Ugolino. Nel 1200 intervenne in un processo celebrato nel quartiere bolognese di Saragozza davanti a un giudice del podestà, in merito al possesso di una terra e al mantenimento di una chiusa sul fiume Idice, allo scopo di opporsi, in nome proprio e del padre, alle pretese del monastero di San Michele di Castel de’ Britti, successivamente riconosciute legittime in giudizio. Nel 1213 fu presente al testamento del canonista Guido da Baisio. Di maggior rilievo sono due atti degli anni seguenti, che dimostrano la sensibilità religiosa di Ugolino e il supporto offerto all’ordine domenicano. Nel 1219, infatti, egli assistette all’acquisto di una casa per i frati e nel 1221 donò al fondatore Domenico in persona 100 lire bolognesi per acquistare un terreno nel sito del futuro convento.

Il 23 gennaio 1231 Ugolino, insieme al giudice Lodovico a Ognibene, giudice del podestà bolognese Federico da Lavello Longo, rese un consilium nella contesa ereditaria tra Alisia d’Este, moglie di Azzo VI, da una parte, Sofia da Lendinara, consorte di Obizzo I, e il conte Ranieri di Panico dall’altra (Archivio di Stato di Modena, Arch. segreto estense, Documenti riguardanti la casa e lo Stato, serie centrale, membranacei, cass. 2, n. 46). Ugolino si espresse contro la revoca del sequestro dei frutti dei beni del podere di Urbizano «al fine di evitare che le parti venissero alle armi e alla rissa».

Ci è pervenuto anche un suo parere dei primi del Duecento, su tema processuale (Chartularium Studii Bononiensis, 1913, II, n. VII (344), p. 9). Un suo consilium sulla remissione del libello è citato nel Libellus de preparatoriis litium di Guizzardino.

Queste consulenze rimandano al principale merito storico di Ugolino, maestro tra i più grandi e celebri della scuola bolognese di ius civile. Il suo contributo è costituito soprattutto dagli imponenti apparati di glosse al Corpus iuris civilis, che gettarono le fondamenta dei più fortunati apparati accursiani.

Alcuni, malgrado l’importanza, attendono ancora un’analisi critica compiuta. Si tratta degli apparati al Digestum vetus (ms. principale: Paris, lat. 4461) e al Digestum novum (principali mss.: Paris, lat. 4455; Wien 2268; Olomouc C.O.273). Più studiato è l’apparato al Codex (principali mss: Berlin lat. fol. 408, Bruxelles 125, Huesca 57, Wien 2268), che si distingue da quello azzoniano per la maggiore selezione delle glosse anteriori; la riduzione dei richiami ai passi paralleli e contrari; la cura nella notazione delle varianti testuali; la rielaborazione delle glosse (G. Dolezalek, Repertorium, 1985). Affine a esso è l’apparato ai Tres libri (contenuto in cinque manoscritti e stampato con le summae azzoniane), per il quale Ugolino prese spunto dagli apparati di Piacentino e Pillio, e dalle glosse di Cipriano e Rogerio (E. Conte,Tres Libri Codicis, 1990, pp. 55-70). La citazione per esteso di alcune norme statutarie bolognesi sui servi, in una redazione anteriore a quella pervenuta del 1250 (lib. VI, rb. 20 e 22), è segno dell’interesse di Ugolino per gli iura propria.

L’apparato all’Infortiatum, che Odofredo considerò il migliore tra quelli pubblicati, è conservato in cinque manoscritti (di cui i principali sono Angers 336, Leipzig 874, Vat. lat. 11157). È basato sull’apparato del pioniere Rogerio, di cui Ugolino recuperò o rielaborò molte glosse. Il legame quasi fisiologico tra i due apparati è mostrato in modo efficace dal manoscritto di Angers, che li contiene entrambi, in due strati diversi (Chiodi, 1997).

Ugolino scrisse anche apparati alle Istituzioni e all’Authenticum, ora perduti; non fece altrettanto con i Libri Feudorum, che tuttavia, secondo Odofredo, egli progettò di inserire tra i libri legales. Fu anche autore di una raccolta di quaestiones (Insolubilia), databile tra 1210 e 1234, conservata in undici codici (tra i quali Edinburgh 9740, base dell’edizione). Più che di quaestiones disputatae, si tratta di tracce predisposte dal maestro per servire alla disputa, in cui egli fece uso della logica modernorum e del diritto canonico (V. Colli, Insolubilia Hugolini, 1985, pp. 13-67). All’incirca negli stessi anni (1216-34) Ugolino compose inoltre un’antologia di Dissensiones dominorum; e in data imprecisata scrisse anche una collezione di Distinctiones, che è anche un tractatus legum difficilium o gravium. Manca un’edizione critica completa (incipit in Seckel, 1911). Infine, egli aggiunse 28 titoli, per lo più dell’Infortiatum, alla Summa Pandectarum di Azzone (Weimar, 1985).

Non sono di Ugolino né la Summa super usibus feudorum, pubblicata sotto il suo nome da Palmieri (Seckel, 1911, pp. 420-428), né i trattati De appellatione, De recusatione iudicum, De testibus (ms. Barcelona, Cugat 55), attribuiti a Ugolino da Sesso (Fowler-Magerl, 1984).

Di Ugolino si perdono le tracce dopo una transazione del 1233, alla quale fu testimone con Bernardo da Parma. Ebbe una figlia di nome Feliciana. È pura leggenda che egli fosse stato bandito da Bologna per aver sedotto la moglie di Accursio, o che fosse stato ucciso da Azzone.

Fonti e Bibl.: G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, VII, Bologna 1789, pp. 125-131; L.V. Savioli, Annali bolognesi, II, 2, Bassano 1789, nn. 314, 323, 330, 344, 353, 382, 439, 448, 459, 466, 485, 505; Dissensiones dominorum sive controversiae veterum iuris romani interpretum qui glossatores vocantur, edidit et adnotationibus illustravit G. Hänel, Neudruck der Ausgabe Leipzig 1834 (rist. Aalen 1964); M. Sarti - M. Fattorini, De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV iterum, edd. C. Albicinius Foroliviensis et C. Malagola Ravennas, I, Bononiae 1888-1896, pp. 114-119, 134, 412, 421; V. Rivalta, Le Quaestiones di Ugolino Glossatore, pubblicate per la prima volta con prefazione e note dell’avvocato, Bologna 1891; Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell’Università di Bologna dalle origini fino al secolo XV..., I, Bologna 1909, nn. XI, XII, XIII, XV, XXXVI; II, Bologna 1913, n. VII; T. Diplovatatii Liber de claris iuris consultis, cur. F. Schulz - H. Kantorowicz - G. Rabotti, in Studia Gratiana X (1968), pp. 78 s.

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