UGO di Porta Ravegnana

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 97 (2020)

UGO di Porta Ravegnana

Giulia Vendittelli

Figlio di Alberico, nacque verosimilmente a Bologna in un anno imprecisato della prima metà del secolo XII. Nessuna notizia è pervenuta circa l’identità della madre.

L’attività di Ugo a Bologna è testimoniata con particolare intensità a partire dagli anni Cinquanta del secolo, nel periodo cioè dell’avvento in città della prima, sperimentale istituzione podestarile. È in questa fase infatti che può essere collocato l’ingresso degli esperti di diritto bolognesi nell’amministrazione cittadina e fu soprattutto al fianco di Guido di Raniero da Sasso, primo rettore e podestà di Bologna, proveniente da una stirpe di vassalli matildici e legato all’ambiente giuridico, che i cosiddetti ‘quattro dottori’ dello Studium bolognese discepoli e successori di Irnerio (con Ugo, si tratta di Bulgaro, Martino Gosia e Jacopo) si misero in luce acquisendo una posizione di prestigio. Sono infatti spesso menzionati come testimoni o consiglieri del primo podestà in diversi atti giudiziari da lui presieduti.

Il coinvolgimento, in veste di consulenti, dei massimi esperti del diritto conferì autorevolezza al neonato ordinamento podestarile, dotando una realtà istituzionale ancora incerta e fluida di solide fondamenta giuridiche.

L’attività di Ugo tuttavia non si dispiegò solo all’interno della città emiliana. Lo dimostra un documento del 1162 riassunto nel Regestum Volterranum: si tratta di un lodo pronunciato dai consoli di Siena su una questione relativa al possesso di due castelli, in cui Ugo di Porta Ravennate compare in posizione di prestigio come giudice imperiale e assessore dei consoli senesi (Solmi, 1908, p. 101).

Ma la testimonianza più importante dell’attività di Ugo e della sua autorevolezza come doctor legis è senza dubbio la partecipazione alla dieta di Roncaglia del 1158, dove fu chiamato da Federico I – insieme a Bulgaro, Jacopo e Martino Gosia – a pronunciarsi in merito ai diritti imperiali e a quelli delle città.

La rivendicazione degli iura regalia da parte dell’imperatore, infatti, non voleva tradursi soltanto in una manifestazione di forza, ma mirava a fondarsi su precisi presupposti giuridici, per individuare i quali era fondamentale la consulenza dei massimi esperti di diritto. I ‘quattro dottori’ dello Studium bolognese furono dunque convocati a Roncaglia – insieme alle più autorevoli personalità laiche ed ecclesiastiche delle città lombarde – al preciso scopo di ridefinire, sulla base del diritto romano, gli ambiti di pertinenza del potere regio, fornendo solidi presupposti giuridici e proseguendo dunque in qualche modo – a un livello più alto – l’opera intrapresa al fianco del podestà Guido da Sasso. Fu proprio in seguito a una sentenza rilasciata dai quattro bolognesi, che Federico I emanò la Constitutio de regalibus, attraverso la quale venivano stabilite le prerogative dell’autorità imperiale relativamente al controllo delle vie di comunicazione, dell’esercizio della giustizia, della riscossione delle imposte, dell’autorità di battere moneta e del diritto di muovere guerra.

Il ruolo fondamentale che Ugo e gli altri dottori ebbero nella definizione degli iura regalia è stato a lungo presentato nella tradizione bolognese sotto una luce negativa, interpretato come un tradimento dei giuristi nei confronti del Comune di Bologna e della sua autonomia e anche se col tempo questa interpretazione è stata superata, la collaborazione tra l’istituzione comunale e i giuristi non fu in generale né lineare né semplice. La ragione è da ricercarsi – come ha sostenuto Augusto Vasina – nella diversità di prospettiva di «due realtà che operavano su terreni e con obiettivi assai diversi, quella nell’autosufficiente logica municipale e in una pratica sperimentazione locale fondata sul diritto consuetudinario; questa, invece, impegnata e aperta idealmente al rinnovo del diritto romano e canonico di valenza universale, in prospettiva nei riguardi del diritto comunale» (Vasina, 2007, p. 455).

Ugo fu autore di numerose glosse al Digestum vetus e novum, al Codice, alle Novellae e alle Istituzioni, contrassegnate nei manoscritti con le sigle “v”, “V” o “Vg” (raramente “U”). Un unico manoscritto parigino gli attribuisce la composizione di una raccolta di Distinctiones che viene invece spesso attribuita ad Alberico di Porta Ravegnana, altro giurista bolognese forse imparentato con Ugo (Savigny, 1857, p. 92; Fiorelli, 1960). È possibile che Ugo abbia redatto il nucleo originario di quella raccolta, confluito poi in un’opera più vasta (Loschiavo, 2013, p. 1993). Oltre ad altri scritti di attribuzione incerta tra le sue opere si trovano poi la Summula de errore e la Summula de petitione hereditatis; quanto alla Summula de pugna (che – per quanto breve – costituisce uno dei più esaustivi trattati medievali sul duello giudiziario e sul giuramento purgatorio secondo il diritto longobardo), va detto che la sua attribuzione a Ugo è più che dubbia e la storiografia più recente tende ad attribuirla a un omonimo longobardista (Ibidem).

La morte dovette sopraggiungere per Ugo tra il 1166, anno in cui un documento lo testimonia in vita, e il 1171, anno in cui se ne menziona la vedova Isabella.

Una parte della storiografia la colloca nel 1168, riconoscendo il nostro Ugo nell’Ugo causidicus, clericus et frater menzionato nel necrologio della canonica di S. Vittore e S. Giovanni in Monte, ma l’attribuzione ha lasciato scettici molti studiosi. Tra questi Savigny, Sarti e Fantuzzi che rilevavano come l’uso degli epiteti clericus  e frater fosse alquanto insolito per il giurista bolognese (Savigny, p. 88; Sarti - Fattorini, 1769-1772, p. 52; Fantuzzi, 1790, pp. 177 s.). Più recentemente invece, a sostegno dell’attribuzione del necrologio al dottore dello Studium, Mario Fanti ha ritenuto che l’espressione «clericus et frater» non fosse da intendere in senso letterale, ma come indicazione di una fratellanza spirituale, come è peraltro uso anche in altri necrologi, dove per indicare un canonico regolare lo si cita come canonicus e non come frater. Sempre secondo Fanti poi, l’uso del termine clericus applicato a Ugo di Porta Ravegnana potrebbe semplicemente indicare «che il giurista avesse ricevuto qualche ordine minore, pur restando al secolo e prendendo moglie, secondo una prassi comune a tutto il Medioevo» (Fanti, 1996, p. 19).

Fonti e bibliografia

M. Sarti - M. Fattorini, De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus: a saeculo XI usque ad saeculum XIV, Bononiae  1769-1772, I, pp. 49-52; II, pp. 21 s.; Ottonis Morene De rebus Laudensibus, in MGH, Scriptores, XVIII, a cura di Ph. Jaffè, Hannover 1863, p. 607; Ugo di Porta Ravennate, Summula de pugna et modis purgationum eius qui criminatur, in Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum, a cura di G.B. Palmieri, Bologna 1914, pp. 3-7; Hugonis de petitione hereditatis summula, in Studies in the Glossators of the Roman law: newly discovered writings of the 12th century, a cura di H.U. Kantorowicz - W.W. Buckland, Cambridge 1938, pp. 267-269. G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, II, Bologna 1790, pp. 177 s.; F.C. von Savigny, Storia del diritto romano nel medioevo. Prima versione dal tedesco corredata con note e giunte inedite dell'avvocato Emmanuel Bollati, II, Torino 1857, pp. 87-94: in particolare p. 88; A. Solmi, U. di Porta Ravennate, giudice Imperiale a Siena nel 1162, in Studi e memorie per la storia dell’Università di Bologna, I (1908), pp. 99-116; G. Rabotti, Contributo alla storia dei podestà prefedericiani. Guido da Sasso, podestà di Bologna (1151-1155), in Rivista di storia del diritto italiano, XXXII (1959), pp. 249-266; P. Fiorelli, Alberico di Porta Ravegnana, in Dizionario biografico degli italiani, I, Roma 1960, pp. 646 s.; R. Ferrara, La scuola per la città: ideologie, modelli e prassi tra governo consolare e regime podestarile (Bologna, secoli XII-XIII), in Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento (Atti del Convegno, Genova 8-11 novembre 1988), Genova 1989, pp. 593-647: in particolare pp. 611, 615-618; M. Fanti, Il necrologio della Canonica di San Vittore e San Giovanni in Monte di Bologna (secoli XII.-XV). Note su un testo ricuperato, Bologna 1996, p. 19; G. Angelozzi, Il duello nella trattatistica italiana della prima metà del XVI secolo, in Modernità: definizioni ed esercizi, a cura di A. Biondi, Bologna 1998, pp. 9-31: in particolare p. 13; B. Frenz, Barbarossa und der Hoftag von Roncaglia (1158) in der Historiographie des 12. und 13. Jahrhunderts, in Gli inizi del diritto pubblico. L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto, a cura di D. Quaglioni, Bologna-Berlin 2006, p. 104; S. Menzinger, Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna: tre governi a confronto, Roma 2006, ad ind.; A. Vasina, La città e il contado dagli albori del Comune alla pace di Costanza (1116-1183), in Storia di Bologna, 2. Bologna nel Medioevo, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 439-476; G. Milani, Bologna, Spoleto 2012, pp. 36 s.; L. Loschiavo, U. di Porta Ravegnana, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), dir. I. Birocchi et al., Bologna 2013, II, pp. 1993 s.

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