UEP

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

UEP

Anna del Buttero

. Sigla con la quale è nota l'Unione Europea dei Pagamenti (ingl. European Payments Union, sigla EPU), organo specializzato dell'OECE (v., in questa App.), nel cui quadro ha funzionato quale strumento per l'attuazione di determinati fini dell'organizzazione. È stata costituita con l'accordo 19 settembre 1950, tra i governi partecipanti all'OECE, su raccomandazione del Consiglio dell'OECE, ed è stata sciolta il 27 dicembre 1958, per il verificarsi delle condizioni previste dall'atto istitutivo per la sua cessazione.

Le funzioni per le quali era stata concepita, nel quadro della collaborazione economica europea, si legavano alla situazione economica, finanziaria e monetaria dell'immediato dopoguerra, in particolare alle difficoltà dei pagamenti internazionali tra i paesi europei, conseguenti alle eccezionali esigenze di rifornimenti dall'estero e alle incertezze sui valori delle monete dei singoli paesi europei, e al regime degli scambî bilaterali, che si era venuto costituendo dopo l'interruzione bellica e che conteneva gli scambî stessi nei limiti delle possibilità del contraente più debole. Tra i fondamentali obiettivi dell'OECE vi era quello di favorire lo sviluppo degli scambî intereuropei, anche per ridurre il fabbisogno di rifornimenti dall'area del dollaro. In questo quadro fu concepita l'Unione Europea dei Pagamenti, dopo due precedenti accordi di pagamento e compensazioni (16 ottobre 1948 e 7 settembre 1949) sottoscritti sempre dai paesi partecipanti nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione economica.

L'istituzione dell'UEP s'inquadra nell'azione svolta dall'OECE per lo sviluppo degli scambî e coincide, infatti, con la decisione del Consiglib dell'OECE di adottare il cosiddetto codice dî liberazione degli scambî e di procedere a una sostanziale revisione del meccanismo dei pagamenti, che era ostacolo gravissimo all'espansione dei rapporti economici con l'estero.

L'accordo istitutivo dell'UEP, stipulato tra i governi dei partecipanti all'OECE su raccomandazione del Consiglio, affidava a questo organo specializzato, funzionante nel quadro dell'OECE, l'obiettivo di facilitare, attraverso un meccanismo di pagamenti multilaterali, la regolamentazione finanziaria di tutte le transazioni visibili e invisibili tra i singoli paesi dell'Europa occidentale, membri dell'OECE, e il complesso degli altri paesi membri, i loro territorî d'oltremare e i paesi operanti nella loro area monetaria, compresi i paesi della zona della sterlina. In tal modo l'UEP ha coperto la regolamentazione dei pagamenti di una parte rilevante degli scambî mondiali (circa il 50%).

Gli organi istituzionali dell'UEP erano: 1)Il Consiglio - lo stesso dell'OECE - il quale poteva prendere tutte le decisioni necessarie all'esecuzione dell'accordo, comprese quelle relative alla liquidazione dell'Unione, e manifestava la sua volontà nei modi previsti dalla Convenzione istitutiva dell'OECE; 2) Il Comitato di direzione, organo proprio dell'UEP (composto di sette membri nominati annualmente dal Consiglio e riconfermabili tra persone designate dalle parti contraenti) che fungeva da organo esecutivo. Ad esso, per delega del Consiglio, spettava sovraintendere all'esecuzione dell'accordo, prendere le decisioni relative all'esecuzione delle operazioni e alla gestione del fondo di garanzia ed esercitare gli altri poteri delegati. Le decisioni del Comitato di direzione, obbligatorie per le parti contraenti, erano normalmente adottate a maggioranza (4 voti su 7), e non potevano essere modificate dal Consiglio, salvo nel caso che contrastassero con l'accordo o con precedenti decisioni del Consiglio stesso. Era questo un fatto di particolare rilievo che superava, riguardo alla funzionalità dell'UEP, la regola dell'unanimità che caratterizza l'azione dell'OECE; 3) L'Agente (funzione attribuita dall'accordo alla Banca dei regolamenti internazionali di Basilea), organo di esecuzione delle operazioni dell'UEP e di gestione del Fondo di garanzia, in conformità delle decisioni del Consiglio e del Comitato di direzione, con il compito di tenere i conti dell'Unione, sottoporre annualmente un bilancio e un conto profitti e perdite al Comitato di direzione e sottoporre rapporti periodici all'OECE.

Il complesso meccanismo finanziario dell'UEP si basava essenzialmente su due principî: la compensazione multilaterale automatica dei saldi creditori o debitori dei paesi partecipanti; e la concessione automatica di credito sui plafond fissati nell'accordo. Dal primo derivava che i conti bilaterali di un paese membro, con ciascuno degli altri membri, fossero chiusi alla fine di ciascun mese e che i saldi creditori o debitori che ne risultavano fossero sommati in modo da ottenere il saldo mensile netto di un determinato paese nei confronti dell'insieme degli altri paesi.

A questo meccanismo di compensazione, con caratteristiche di un "clearing" multilaterale a chiusura mensile, l'accordo aggiungeva un sistema di quote di credito, concesse automaticamente dall'UEP ai singoli paesi, per consentire ad essi di allargare il volume delle transazioni oltre le possibilità immediate di pagamento. L'accordo fissava infatti la "quota" di credito disponibile da parte di ciascun paese, pari a una percentuale del valore complessivo del proprio commercio con i paesi membri, e tale quota determinava l'ammontare dei crediti che ciascun paese poteva ottenere o doveva concedere, automaticamente, all'Unione. Il saldo netto della bilancia mensile di ciascun paese con l'Unione era regolato, nei limiti delle quote fissate dall'accordo, dal credito accordato all'UEP o dall'UEP e, per la parte eccedente, la regolamentazione avveniva in oro o dollari con una gradualità fissata dall'accordo, in modo da evitare un incitamento ai paesi membri a seguire una politica di progressivo indebitamento.

Per assicurare il funzionamento dei meccanismi sopra ricordati l'accordo aveva provveduto a creare un "fondo di garanzia o dotazione", costituito inizialmente da 350 milioni di dollari, messi a disposizione dell'UEP dal governo degli S. U. A. sul programma di aiuti all'Europa ed alimentato dai versamenti in oro o dollari effettuati dai partecipanti, dai crediti risultanti sui prestiti effettuati dall'Unione e dai redditi dei capitali costituenti il fondo. Tutti i conti dell'Unione erano tenuti dall'Agente in base all'accordo in una "unità di conto" -ideale moneta intereuropea - pari a 0,888670 grammi di oro fino, equivalente ad un dollaro U. S. A.

L'accordo costitutivo dell'UEP del 1950, che aveva previsto per l'Unione la durata di un anno, fu prorogato con modifiche che non ne alterarono l'aspetto istituzionale da una serie di protocolli aggiuntivi fino al 1958. L'UEP era stata infatti concepita, nel quadro dell'azione svolta dall'OECE, come uno strumento transitorio in attesa di raggiungere la convertibilità delle monete. Per raggiungere questo scopo, senza sconvolgere il sistema di pagamenti in atto, nell'ipotesi di convertibilità delle monete, fin dal 1955, su raccomandazione del Consiglio dell'OECE, i governi dei paesi membri avevano sottoscritto un accordo monetario europeo, la cui entrata in vigore era condizionata all'adozione della convertibilità monetaria da parte di un numero di paesi partecipanti, che rappresentassero almeno il 50% delle quote UEP al 1° agosto 1955; contemporaneamente un'apposita clausola, inserita nel protocollo di proroga dell'UEP per il 1955-56, aveva contemplato lo scioglimento dell'Unione al verificarsi delle condizioni previste per l'entrata in vigore dell'AME (v., in questa App.).

Bibl.: V. la bibl. della voce AME, in questa App.