Tutela

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In diritto civile, istituto In diritto civile, istituto del diritto familiare diretto a tener luogo della potestà dei genitori nelle ipotesi in cui entrambi i genitori del minore siano morti ovvero non siano per altre cause nelle condizioni di esercitare la potestà loro spettante (art. 343 c.c.). I poteri derivanti dalla potestà dei genitori e il loro esercizio sono circondati da cautele e rigorosi controlli. La tutela è ufficio pubblico, diretto alla cura della persona del minore, alla rappresentanza del medesimo in tutti gli atti civili, all’amministrazione dei suoi beni, ed è di regola gratuito. La tutela si apre presso il tribunale del mandamento in cui il minore ha domicilio ed è soggetta ai controlli del giudice tutelare; per tramite di quest’ultimo può essere utilizzata l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (art. 344 c.c.). La tutela ha il suo organo nel tutore e nel protutore, che rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in contrasto con quello del tutore; entrambi sono nominati dal giudice tutelare appena questi abbia ricevuto (nei modi indicati dall’art. 345 c.c.) notizia del fatto da cui derivi l’apertura della tutela (art. 346 c.c.). Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore (che abbia per ultimo esercitato sul minore la potestà) nel testamento ovvero in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata. In difetto di tale designazione, o se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta cade preferibilmente sugli ascendenti o sugli altri prossimi parenti o affini. Il minore che abbia raggiunto l’età di 16 anni deve essere sentito dal giudice prima della nomina. In ogni caso, la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio per ineccepibile condotta e capacità di educare e istruire il minore (art. 348 c.c.). Il tutore, prima di assumere la carica, deve prestare giuramento. La tutela, quando il minore non abbia nel luogo del proprio domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere affidata a un ente di assistenza (art. 354 c.c.). Il tutore deve procedere all’inventario dei beni del minore e compierlo, normalmente, nel termine di 30 giorni (art. 362 c.c.). A differenza del genitore esercente la potestà, il tutore è tenuto a dichiarare i propri debiti e crediti nei confronti del minore e a depositare titoli e valori di spettanza del minore presso un istituto di credito indicato dal giudice tutelare. Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera sulle modalità del mantenimento e dell’istruzione del minore (sentito quest’ultimo se maggiore dei 10 anni), sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione, sui criteri di amministrazione del patrimonio (art. 371, 372, 373 c.c.). Il tutore non può, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, acquistare beni mobili necessari al minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio, riscuotere capitali, consentire cancellazioni di ipoteche, assumere obbligazioni eccedenti le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’amministrazione del suo patrimonio, accettare, o rinunciare alle eredità, donazioni o legati, fare contratti di locazione oltre il novennio, promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera e di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti e per ottenere provvedimenti conservativi (atti di ordinaria amministrazione: art. 374 c.c.). Il tutore non può, senza l’autorizzazione del tribunale, alienare beni (esclusi i frutti e i beni mobili facilmente deteriorabili), costituire pegni e ipoteche, procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni (atti di straordinaria amministrazione: art. 375 c.c.). Il tutore deve tenere regolarmente la contabilità dell’amministrazione e presentare il rendiconto annuale al giudice tutelare. Il giudice tutelare provvede alla rimozione del tutore quando questi, nei casi previsti dall’art. 384 c.c., non offra più la necessaria garanzia per il regolare esercizio dell’ufficio. Entro due mesi dalla cessazione dell’ufficio il tutore deve presentare il conto finale della tutela al giudice tutelare. Le azioni giudiziarie del minore nei confronti del tutore, e di questo nei confronti di quello, relative alla tutela, si prescrivono in 5 anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore; se la cessazione dall’ufficio si è verificata prima del raggiungimento della maggiore età, il termine decorre dalla data della pronuncia del giudice tutelare sul conto finale (art. 387 c.c.). Le notizie rilevanti, che riguardino le tutela, sono iscritte nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare (tribunale).

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