Testimonianza. Diritto processuale civile

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Dichiarazione resa da un terzo sulla sua conoscenza dei fatti di causa, intendendo per ‘terzo’ una persona che non abbia alcun interesse proprio che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio in corso (art. 246 c.p.c.).

Esistono alcuni limiti alla sua ammissibilità. L’art. 2721, 1° co., c.c., stabilisce l’irrisorio limite delle vecchie 5000 lire oltre il quale non sarebbe data la prova testimoniale dei contratti, ammettendo però (2° co.) la possibilità di derogare a questo limite attraverso il discrezionale consenso del giudice, che tenga conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Altri limiti alla prova per testimoni sono previsti dagli art. 2722-2724 c.c.. A norma dell’art. 2722 c.c. non possono essere provati per testimoni i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione sia anteriore o contemporanea alla formazione del documento stesso. L’art. 2723 c.c. stabilisce, però, che l’autorità giudiziaria può ammettere questo tipo di prova relativamente ai patti che si alleghi essere posteriori alla formazione del documento, se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appaia verosimile che siano state fatte aggiunte o modifiche verbali. Infine la prova per testimoni è sempre ammessa nei casi previsti dall’art. 2724 c.c.: quando vi sia un principio di prova per iscritto; quando il contraente si sia trovato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta, ovvero quando il contraente abbia perduto senza colpa il documento che gli forniva la prova; a norma dell’articolo seguente, solo in questo caso è ammessa la prova testimoniale per i contratti per cui la legge o le parti abbiano richiesto la prova scritta ovvero quando la prova scritta sia richiesta a pena di nullità. I limiti alla capacità di testimoniare previsti dal codice di procedura civile sono stati dichiarati incostituzionali. L’assunzione della prova è disciplinata dal c.p.c. agli artt. 244 ss.

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