Stupefacente

Dizionario di Medicina (2010)

stupefacente


Sostanza in grado di indurre una condizione di stupor, cioè di ridotto stato di coscienza e responsività, e di provocare fenomeni di dipendenza. Questi effetti vengono prodotti da sostanze di abuso come gli oppioidi, gli stimolanti come cocaina e amfetamina, gli allucinogeni, i derivati della cannabis. Anche farmaci comunemente utilizzati in terapia possono provocare tali effetti (per es., benzodiazepine, barbiturici, neurolettici). Queste sostanze vengono definite psicotrope a causa delle azioni che esercitano sulle attività mentali. Va notato che sebbene l’etanolo produca alterazione della coscienza, ridotta responsività e dipendenza, esso non viene classificato come stupefacente; questo perché il termine ha un significato più legale che farmacologico. Infatti, in base ad accordi internazionali, è stato stabilito un elenco di sostanze il cui utilizzo è sottoposto a restrizione, e tra queste vengono individuate quelle stupefacenti. Inoltre, la disciplina legislativa di queste sostanze dipende anche dal contesto politico e culturale; per es., in Bolivia l’uso e la vendita delle foglie di coca non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Aspetti normativi

Il consumo, la distribuzione, il commercio, la produzione (o estrazione) di tali sostanze sono totalmente proibiti o ammessi secondo una casistica ben definita. In Italia, la materia è regolata dal d.p.r. n. 309/90 e da successive modificazioni e integrazioni. In accordo alla suddetta norma, le sostanze sottoposte a controllo vengono classificate in due tabelle. Nella prima tabella si trovano principi attivi e droghe vegetali che vengono utilizzati a fini di abuso (ad es., cocaina e foglie di coca). Nella seconda tabella sono elencati i principi attivi utilizzati a scopo medicinale e sono indicate le loro preparazioni. La vendita o la cessione non autorizzate delle sostanze e delle preparazioni comprese nelle due liste e la detenzione di tali sostanze per uso non personale sono legalmente perseguibili. È illegale anche il possesso di sostanze elencate nella tabella I in quantità superiore ai limiti fissati nei decreti di attuazione del d.p.r. 309/90, o di sostanze comprese nella tabella II in quanti t à super iore a quel le prescr it te per uso terapeutico.