Straniero. Diritto internazionale

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La persona fisica e giuridica che, pur trovandosi nel territorio di uno Stato, appartiene per nazionalità a uno Stato diverso.

Nel diritto internazionale, lo Stato è libero (salvo particolari obblighi convenzionali) di ammettere o meno stranieri nel proprio territorio; di escluderne alcune categorie (come indigenti e disoccupati); di subordinarne l’ingresso e il soggiorno a determinate condizioni; di non permetterne la residenza in certi luoghi (come i luoghi di frontiera). Diversa è però la condizione giuridica degli stranieri che per ragioni politiche, economiche e sociali, sono costretti ad abbandonare lo Stato di cui sono cittadini e dove risiedono, per cercare rifugio in un altro Stato (Rifugiati. Diritto internazionale).

Trattamento degli stranieri. - Nei confronti degli stranieri presenti nel suo territorio, lo Stato esercita la propria sovranità territoriale attraverso il potere di polizia, la potestà punitiva e quella tributaria e ha inoltre il potere di espulsione.

La sovranità dello Stato è però soggetta ad alcuni limiti imposti dal diritto internazionale consuetudinario in materia di trattamento degli stranieri e dei loro beni. In particolare, lo Stato ospite deve rispettare il rapporto di cittadinanza dello straniero con il suo paese di appartenenza, non imponendogli doveri e comportamenti incompatibili con il vincolo di fedeltà del cittadino (come l’obbligo di prestare servizio militare). Lo Stato ospite ha inoltre l’obbligo di proteggere lo straniero adottando le misure idonee a prevenire e reprimere le offese contro la sua persona o i suoi beni. Tali misure devono assicurare allo straniero l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (come il diritto alla vita e alla libertà di pensiero e di religione) e la tutela giurisdizionale, la cui violazione realizza un diniego di giustizia e può provocare l’intervento in protezione diplomatica dello Stato nazionale. Non possono invece competere allo straniero i diritti (tipicamente quelli politici) che presuppongono lo status di cittadino.

Oltre alle norme di diritto internazionale generale, la condizione giuridica degli stranieri è regolata dalle cosiddette convenzioni di stabilimento o da clausole contenute in accordi di altra natura, come convenzioni commerciali, trattati di amicizia o atti istitutivi di particolari forme di integrazione economica, quale è il regime vigente tra Stati membri dell’Unione Europea (Libera circolazione delle persone; Cittadinanza europea).

Voci correlate

Protezione diplomatica

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