Somministrazione di manodopera

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Mediante il contratto di somministrazione di manodopera una parte (somministratore) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a fornire a un’altra (utilizzatore) prestazioni di lavoro periodiche o continuative rese da terzi, senza che tra i lavoratori forniti e l’utilizzatore si instauri un contratto di lavoro subordinato. Introdotto nel nostro ordinamento dagli art. 1-11 della l. n.196/1997, successivamente abrogati, il contratto di somministrazione di manodopera è oggi disciplinato dagli art. 4-7, 20-28 e 86 del d. lgs. n. 276/2003, come modificati dal co. 46 dell’art. 1 della l. n.247/2007 (che ha abrogato la somministrazione a tempo indeterminato). Nel nostro ordinamento, quindi, è utilizzabile solo la somministrazione di lavoro a tempo determinato, alla quale si può legittimamente fare ricorso in presenza di «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo […] anche se riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore». Da un punto di vista contrattuale, la fattispecie della somministrazione racchiude in sé due distinti rapporti, uno – che rappresenta la vera somministrazione – di natura commerciale, che intercorre tra il somministratore e l’utilizzatore, e uno che intercorre tra il somministratore e il lavoratore, ossia il contratto di lavoro. Il contratto di somministrazione deve essere stipulato per iscritto e deve contenere gli impegni essenziali delle parti (art. 21, co. 1, lett. h-k), oltre che una serie di indicazioni (art. 21, co. 1, lett. a-g, del d. lgs. n. 276/2003). Le indicazioni e gli impegni suddetti devono essere conformi alle eventuali previsioni in materia di contratti collettivi. Il contratto di somministrazione stabilisce anche il compenso dovuto dall’utilizzatore al somministratore, che, invece, nulla può ricevere dal lavoratore, salvo eccezioni. Per il contratto di lavoro stipulato dall’agenzia di somministrazione con il lavoratore non è prescritta alcuna forma particolare. Tuttavia, se il lavoratore è assunto a termine la forma scritta è imposta dalla disciplina del lavoro a tempo determinato espressamente richiamata (art. 22, co. 2). Grava sul somministratore l’obbligo di comunicare per iscritto al lavoratore, al momento della stipulazione del contratto o al momento dell’invio presso l’utilizzatore, tutte le informazioni contenute nel contratto di somministrazione, nonché la data di inizio e la prevedibile durata dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore (art. 21, co. 3). Il lavoratore somministrato svolge la propria attività «nell’interesse, nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore» (art. 20, co. 1). Il potere disciplinare, invece, è esercitato dal somministratore, sulla base delle comunicazioni dell’utilizzatore (art. 23, co. 7). L’utilizzatore deve assolvere tutti gli obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato e risponde degli eventuali danni provocati a terzi dal lavoratore stesso. Il lavoratore somministrato non si computa nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di qualsiasi norma di legge o contratto collettivo, a eccezione di quelle in materia di igiene e sicurezza (art. 22, co. 5) (Sicurezza e salute dei lavoratori). L’obbligo di pagare la retribuzione e di versare i contributi previdenziali grava sul somministratore, ma l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore per il pagamento delle retribuzioni e dei versamenti previdenziali dei lavoratori somministrati, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del somministratore inadempiente. Il lavoratore somministrato ha diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti dell’utilizzatore con pari mansioni. I lavoratori somministrati possono esercitare presso l’utilizzatore i diritti di libertà e attività sindacale. In caso di somministrazione irregolare sono previste rigorose sanzioni, civili (art. 21, co. 4 e art. 27, co. 1 d. lgs. n. 276/2003) e penali (art. 18 d. lgs. n. 276/2003 come modificato dal d. lgs. n. 251/2004).

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