Azioni, societa per (S.p.a.)

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

azioni, societa per (S.p.a.)

Francesco Mezzanotte

azioni, società per

Caratteristiche e organizzazione

La società per azioni (S.p.a.) costituisce il prototipo dell’impresa organizzata in forma capitalistica e quindi, data la sua ampia diffusione nell’attuale realtà commerciale, il principale modello organizzativo strumentale «all’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili» (secondo la generale dizione fornita dall’art. 2247 c.c.). La società per azioni è caratterizzata dall’avere personalità giuridica, autonomia patrimoniale perfetta e quote di partecipazione dei soci espresse da azioni, frazioni minime del capitale sociale.

Personalità giuridica

La S.p.a. è una società di capitali, alla quale l’ordinamento riconosce, con l’iscrizione nel registro delle imprese, il carattere della personalità giuridica, che vale a qualificarla come un soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone che vi partecipano e, conseguentemente, centro unico di imputazione dell’intera disciplina normativa concernente l’attività di impresa. Ciò implica che, a differenza di quanto avviene nelle società di persone, le qualità e l’identità stessa dei singoli soci perdano rilievo e la figura dell’imprenditore si identifichi con quella di un’impersonale organizzazione collettiva, operante attraverso i propri organi interni. Nella S.p.a., infatti, la qualità di socio non comporta necessariamente la partecipazione diretta alla gestione dell’attività di impresa, ma conferisce elusivamente il diritto di concorrere, attraverso il voto in assemblea, alla nomina dei componenti degli altri organi sociali di amministrazione e di controllo.

Autonomia patrimoniale

Caratteristica fondamentale della società per azioni è l’autonomia patrimoniale piena e perfetta, positivamente sancita dall’art. 2325, co. 1°, c.c., in base al quale «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio». Nell’ambito delle società di capitali, tale elemento vale a distinguere la società per azioni – nella quale i soci non sono mai personalmente responsabili per le obbligazioni sociali – dalla società in accomandita per azioni, nella quale sussiste una responsabilità solidale e illimitata dei soci accomandatari (➔ accomandita, società in). Ciò implica che i creditori della S.p.a., per il soddisfacimento delle loro ragioni, possono fare affidamento esclusivamente sul patrimonio sociale, che deve, in tal senso, essere concettualmente distinto dal capitale sociale: il primo ha un carattere variabile e rappresenta il complesso dei beni e delle attività della società (beni mobili e immobili, denaro ecc.), risultante dai conferimenti dei soci e dal successivo svolgimento dell’attività di impresa; il secondo è un’entità rigida, un elemento essenziale dell’atto costitutivo, che designa in termini monetari il valore dei conferimenti inizialmente sottoscritti o versati dai soci e che si pone come l’essenziale punto di riferimento della loro partecipazione sociale.

Azioni

Nella società per azioni la partecipazione dei soci è rappresentata da azioni (art. 2346, c.c.; ➔ azione), che si caratterizzano come frazioni del capitale sociale, omogenee e standardizzate (risultanti da un criterio di divisione astratto-matematico), trasferibili secondo la disciplina dei titoli di credito e che attribuiscono ai loro possessori uguali diritti. Tali caratteristiche rendono l’azione – oltre che uno strumento funzionale al pronto smobilizzo del capitale investito – un essenziale parametro di misura del peso di ciascun azionista all’interno della compagine sociale: dalla sua influenza in assemblea, nella quale «ogni azione attribuisce il diritto di voto» (art. 2351, c.c.), al suo diritto agli utili, proporzionato al numero delle azioni acquisite (art. 2350, c.c.). L’azione rappresenta, dunque, l’unità minima di partecipazione alla società e a essa corrisponde un complesso unitario e non frazionabile di diritti e poteri sociali che possono avere contenuto amministrativo (per es., diritto di intervento in assemblea), patrimoniale (per es., diritto agli utili), o natura maggiormente articolata (per es., diritto di opzione, diritto di recesso ecc.). La società per azioni gode peraltro di ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria, fermo restando, quando sussistano «categorie di azioni fornite di diritti diversi», il necessario rispetto del principio di uguaglianza nell’ambito di una medesima categoria di azionisti (art. 2348, co. 2°, c.c.).

Organi di amministrazione e di controllo

Nel sistema originariamente previsto dal codice civile del 1942, gli organi sociali coincidevano con il consiglio di amministrazione (o con l’amministratore unico) e con il collegio sindacale. Accanto a questo modello, cosiddetto tradizionale, la riforma del diritto societario italiano, attuata con il d. legisl. 6/2003, ha introdotto due sistemi di governance alternativi: uno dualistico, di matrice germanica, nel quale amministrazione e controllo sono esercitati dal consiglio di sorveglianza (i cui membri sono eletti dall’assemblea) e dal consiglio di gestione (nominato dal consiglio di sorveglianza); l’altro monistico, di ispirazione anglosassone, composto dal consiglio di amministrazione, di nomina assembleare, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Società per azioni chiuse e società per azioni aperte

A seguito della riforma del 2003 – intervenuta in modo organico su diversi profili della disciplina, anche al fine di favorire la competitività del modello societario italiano – il regime normativo della società per azioni può oggi distinguersi a seconda che le società facciano o meno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis, c.c.). In caso negativo, si parla di S.p.a. chiuse, integralmente regolate dalle norme del codice civile. In caso positivo di società per azioni aperte, si possono ulteriormente distinguere: società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo limiti definiti dall’Autorità competente (➔ CONSOB), per le quali il codice civile stabilisce una serie di regole particolari, e società con azioni quotate in mercati regolamentati (S.p.a. quotate), per le quali la normativa codicistica trova applicazione solo in quei campi non diversamente disciplinati da altre leggi speciali, tra le quali, in primo luogo, quelle concernenti la disciplina dell’intermediazione finanziaria e la tutela del risparmio (➔ TUF, Testo Unico della Finanza).