Società consortili

Enciclopedia on line

Composte da imprenditori, al fine di costituire un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, le società consortili possono assumere la forma di qualsiasi società di persone o di capitali, fuorché di società semplice (art. 2615 ter c.c.). Stando inoltre alla dottrina dominante, possono assumere anche la forma di società cooperativa se si prevede espressamente nell’atto costitutivo l’esclusiva finalità consortile e si impone ai soci l’obbligo di versare contributi periodici in denaro (diversi dai conferimenti) al fine di dotare l’impresa delle risorse necessarie per il suo funzionamento.

Funzione tipica della società consortile è quella di produrre beni o servizi necessari agli imprenditori-soci e di soddisfarne il fabbisogno per mezzo di singoli rapporti di scambio tra società e socio.

L’atto costitutivo della società può contenere specifiche pattuizioni volte ad adattare la struttura societaria prescelta alla finalità consortile perseguita. Tra queste si segnalano: l’obbligo per i soci di versare alla società contributi periodici in denaro, diversi dai conferimenti; il divieto di ripartizione degli utili tra i soci; oppure la previsione di particolari condizioni di ammissione di nuovi soci o di speciali cause di recesso o esclusione di quelli già consorziati.

Voci correlate

Società

Impresa

Consorzi tra imprenditori

CATEGORIE
TAG

Società cooperativa

Società semplice