Servizi pubblici

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Rientra in tale nozione quel complesso di attività prestate nei riguardi degli utenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi.

La nozione di servizio pubblico è stata, in passato, caratterizzata da una concezione soggettiva: era considerato servizio pubblico quello prestato da parte di un pubblico potere. Si è, in seguito, affermata una concezione oggettiva che, indipendentemente dalla natura del soggetto erogatore, riconosce il carattere di servizio pubblico in virtù del suo regime, dettato proprio per il soddisfacimento delle esigenze della collettività.

La Costituzione disciplina i servizi pubblici denominati “essenziali” (art. 43 Costituzione) prevedendo la possibilità di una riserva delle relative attività economiche in capo ai pubblici poteri. Così, in numerosi ambiti di servizio pubblico è stata, in passato, ampiamente legittimata la presenza di monopoli pubblici che hanno assunto diverse modalità: in particolare, si sono avute forme di gestione diretta del servizio pubblico da parte di imprese pubbliche e casi di gestione indiretta, con l’affidamento del servizio in concessione amministrativa a privati (non di rado, imprese a partecipazione statale).

Il diritto comunitario disciplina i servizi d'interesse generale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico. Questi possono riferirsi a servizi d’interesse generale privi di rilevanza economica (istruzione, sanità, protezione sociale) ma anche a servizi d’interesse economico generale, tra cui le poste, le comunicazioni, i trasporti di linea, l’energia elettrica e il gas.

La disciplina comunitaria dei servizi pubblici ha introdotto – negli anni novanta del secolo scorso - principi di concorrenzialità e regolazione, in particolare per i servizi d’interesse economico generale.

Attraverso numerose direttive settoriali i tradizionali ambiti di servizio pubblico sono stati aperti alla prestazione competitiva tra più operatori. Il regime amministrativo degli accessi al mercato ha visto una decisa riduzione delle concessioni amministrative a vantaggio di autorizzazioni amministrative e licenze, titoli abilitativi più compatibili con la libera iniziativa economica dei privati (v. Abilitazione e Autorizzazione. Diritto amministrativo). Le stesse autorizzazioni, poi, per la disciplina comunitaria, devono essere rilasciate sulla base di procedure a ridotta discrezionalità.

Le imprese pubbliche che in precedenza avevano gestito i servizi in regime di monopolio sono state oggetto di processi di privatizzazione. Le imprese che svolgono il servizio pubblico devono, ora, distinguere le loro attività di gestione della rete (ferroviaria, di distribuzione dell’elettricità o del gas, di comunicazioni), su cui il servizio deve poter essere prestato liberamente, e le attività di erogazione del servizio. L’attività economica di prestazione del servizio è, inoltre, assoggettata alla generale disciplina antitrust, che sanziona la commissione di illeciti concorrenziali, come lo sfruttamento abusivo di posizione dominante.

I servizi pubblici sono oggetto dell’attività di regolazione da parte di apposite autorità settoriali che presidiano e promuovono la dinamica concorrenziale all’interno del mercato, già oggetto di monopolio: così, nel 1995 è stata istituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) e nel 1997 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Una particolare disciplina viene recata per i servizi pubblici locali, le cui modalità di svolgimento sono previste dall’art. 112 ss. del Testo unico enti locali.

Il regime comunitario dei servizi pubblici ha contribuito a valorizzare la posizione degli utenti: merita di essere richiamata, anche a livello nazionale, l’introduzione delle carte dei servizi pubblici, veri e propri impegni – regolati in via generale e settore per settore - che le imprese esercenti assumono nei confronti degli utenti assicurando gli standard qualitativi circa la prestazione del servizio.

I principi di apertura concorrenziale sono comunque assoggettati alle prevalenti esigenze di garanzia e di coesione sociale attraverso l’imposizione di obblighi di servizio pubblico e con la disciplina del servizio universale.

Oggetto di apposita regolamentazione, a partire dalla legge n. 146/1990, è lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

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