SEQUESTRO

Enciclopedia Italiana (1936)

SEQUESTRO

Vincenzo ARANGIO-RUIZ
Antonio SEGNI
Ottorino VANNINI

Diritto. - Il diritto romano classico conobbe il sequestro (sequestratio) soltanto come un contratto, mediante il quale due persone affidano a un terzo (sequester) una cosa litigiosa o altrimenti destinata a essere in certe condizioni restituita all'una o all'altra (p. es., la posta di una scommessa). Si tratta, naturalmente, di un caso speciale di deposito: a parte le regole speciali che ne governano la restituzione, la differenza principale è nel fatto che il sequestratario è considerato non semplice detentore della cosa, come ordinariamente il depositario, ma vero possessore, autorizzato a difendere la cosa con gli appositi interdetti contro chiunque turbi il suo possesso.

È controverso, a causa di un'antinomia delle fonti, se contro il sequester spettasse la consueta azione del deposito, o un'azione speciale che si chiamerebbe actio depositi sequestraria. Non mancano peraltro, specie nel diritto romano postclassico, i casi nei quali il deposito di cose litigiose o di cose offerte dal debitore per la sua liberazione è ordinato dall'autorità giudiziaria, indicando di solito come consegnatario un pubblico ufficio o un tempio: benché a tale misura cautelare non si trovi mai dato il nome di sequestratio, vi si riconoscono agevolmente i precedenti di quello che noi chiamiamo sequestro giudiziario.

Non si trovano nel diritto romano le origini del sequestro conservativo, inteso come provvedimento destinato a impedire, nell'interesse dei creditori, l'alienazione dei beni del debitore

L'istituto si è svolto nell'Italia medievale, movendo dal diritto del creditore longobardo d'impossessarsi alla scadenza del debitore e delle cose sue: perciò lo svolgimento del sequestro è parallelo a quello dell'arresto per debiti, nonché alla procedura internazionale delle rappresaglie (v.). I principî del sequestro conservativo si trovano già completamente sviluppati negli Statuti di Piacenza del 1200.

Bibl.: T. Muther, Sequestration und Arrest im römischen Recht, Lipsia 1856; A. Perusinus, De sequestrationibus, nei Selecti tractatus assecurationis, Venezia 1570; H. Baumann, De sequestris, Francoforte 1597; H. Giphanius, Explanatio difficiliorum et celebriorum legum Cod. Iust., Colonia 1614, I, p. 225; A. Wach, Der italienische Arrestprocess, Lipsia 1868; V. Arangio-Ruiz, Studi sulla dottrina romana del sequestro, in Arch. giur., LXXVI (1906), p. 471 segg.; ibid., LXXVIII (1907), p. 223 segg.; R. De Ruggiero, Note sul cosiddetto deposito pubblico o giudiziale in dir. rom., in Studi economico-giuridici della R. Univ. di Cagliari, I (1909), p. 121 segg.; A. B. Schwarz, Hypothek und Hypallagma, Lipsia-Berlino 1911.

Processo civile.

Il sequestro è un istituto del processo civile da ricomprendersi tra le forme di processo e azione cautelari o assicurative; al provvedimento giurisdizionale col quale viene concesso il sequestro, si contrappone l'azione della parte tendente a ottenerlo. Il provvedimento giurisdizionale, che concede il sequestro, è costitutivo, non nel senso che il provvedimento giurisdizionale contenga alcunché di nuovo nella sfera del diritto processuale (il che è proprio di tutti i provvedimenti giurisdizionali, comprese le sentenze della fase di cognizione), ma nel senso che il provvedimento opera sul diritto sostanziale temporaneamente modificandone la facoltà di amministrarlo e disporne.

Il provvedimento stesso ha, per sua natura, carattere essenzialmente di provvisorietà in tutti i suoi stadî.

A questi caratteri corrisponde la natura speciale del diritto di azione, che si può chiamare azione speciale, perché le condizioni che dànno diritto a ottenere il provvedimento, sono essenzialmente diverse da quelle che facoltizzano a ottenere un altro provvedimento giurisdizionale definitivo, di cognizione o di esecuzione.

Il sequestro, come provvedimento cautelare, tende a raggiungere principalmente lo scopo: a) assicurare il futuro risultato pratico dell'esecuzione forzata; ma può anche mirare a: b) assicurare il mantenimento dello stato di fatto ai fini della cognizione della controversia; ovvero: c) esercitare una coercizione sull'obbligato.

I principali tipi di sequestro conosciuti dalla legge processuale italiana sono il sequestro conservativo e il sequestro giudiziario.

Sequestro conservativo (articoli 924 segg. cod. proc. civ.; 879 segg. cod. comm.; 1958, n. 3, cod. civ.; 39 reg. 31 agosto 1901, n. 413; 48 r. decr. 13 agosto 1933, n. 1038; 41 r. decr. 12 ottobre 1933, n. 1399; 4, capov. ultimo, r. decr. 24 luglio 1922, n. 1036; testo unico della legge com. e prov., approvato con r. decr. 3 maggio 1914, n. 383, art. 264; ecc.). - Ha per scopo di conservare al creditore le garanzie del credito che più facilmente possono sottrarsi all'esecuzione (mobili, crediti). Le condizioni per la concessione del sequestro sono date dal pericolo di sottrazione di tali garanzie (indici rivelatori di tale pericolo si trovano negli articoli 324 cod. proc. civ.; 1325 cod. civ. e in talune leggi speciali) e dalla giustificazione (non prova piena) dell'esistenza di un credito.

Il sequestro è concesso in base a una sommarissima istruzione, il che importa che esso sia oggetto di un giudizio di conferma o revoca del sequestro che ha per scopo di verificare se esistono le condizioni (pericolo, apparenza del credito) dell'azione speciale, e che può essere unito o separato dal giudizio di merito sull'esistenza del credito. La revoca del sequestro può importare la condanna a una multa e al risarcimento dei danni, se il sequestrante sia in dolo o colpa grave (art. 935 cod. proc. civ.).

L'oggetto del giudizio di conferma è la verificazione dell'esistenza delle condizioni dell'azione speciale: tuttavia il provvedimento di sequestro, confermato, è sempre di natura provvisoria e cade se il giudizio di merito dimostra l'inesistenza del credito con conseguente responsabilità per chi lo ha provocato.

Sequestro giudiziario (articoli 921 segg. cod. proc. civ.; 914, 1875 cod. civ.). - Si riconduce a due tipi di provvedimenti distinti, poiché può avere per scopo: a) tanto di conservare la cosa, mobile o immobile, oggetto della lite e che sarà eventualmente oggetto dell'esecuzione forzata, quanto: b) di conservare le cose, che il debitore offre per la sua liberazione, ai fini stessi della cognizione (articoli 1875, n.1, cod. civ.; 71, 413 cod. comm.).

Il sequestro, secondo la pratica prevalente, è concesso in contraddittorio delle parti, con sentenza o ordinanza del presidente (articoli 181 e 188 cod. proc. civ.; 39 reg. 31 agosto 1901, n. 413), sicché nei casi sub a può aver luogo un giudizio di conferma del provvedimento presidenziale, separato dal giudizio di merito, in base all'art. 183 cod. proc. civile. Anche in questi casi il provvedimento, concesso o confermato con sentenza, ha sempre natura provvisoria in quanto è subordinato all'esito della lite sul merito, che riconoscerà il diritto (reale o personale) sulla cosa, oggetto del sequestro, o la validità dell'offerta del debitore a estinguere il debito.

Forme di sequestro con effetti di assicurare lo stato delle cose ai fini della cognizione e di prevenire maggiori danni (con effetto assicurativo, sia pure indiretto, dell'esecuzione), possono esser considerate quelle previste dagli articoli 68 r. decr. legge 7 novembre 1925, n. 1950; 16 legge 10 giugno 1931, n. 774; 7 r. decr. 8 febbraio 1932, n. 255; 112-116 r. decr. 13 settembre 1934, n. 1602 (sequestro degli oggetti che si ritengano costituire violazione del diritto d'autore e del diritto di privativa industriale). Sequestro con scopi nettamente coercitivi è quello dell'art. 135 cod. civ. che ha sostituito la reintegrazione, manu militari, della moglie nel domicilio coniugale; e il sequestro di temporalità di ecclesiastici a fini coercitivi (che non era però disposto con provvedimento giurisdizionale e non ha sopravvissuto nella recente legislazione).

La legge definisce col nome di sequestro gli effetti della trascrizione del precetto immobiliare (art. 2085 cod. civ.), che possono arrivare a uno spossessamento del proprietario, ma che sono da ricondurre alla natura e agli effetti dell'azione esecutiva.

Anche dove le disposizioni speciali non provvedano, deve ritenersi che normalmente sia ammissibile un procedimento destinato a verificare se esistano o no le condizioni dell'azione assicurativa speciale, indipendentemente dal giudizio di merito.

Il sequestro non produce altro che la perdita della facoltà di amministrare e disporre, che, in certi limiti, passa al sequestratario il quale di solito ha solo facoltà di amministrare. Il sequestro non spoglia il titolare del suo diritto sulla cosa, né produce privilegio a favore del sequestrante.

Tutti i beni, suscettibili di esecuzione, lo sono anche di sequestro; l'insequestrabilità di taluni beni è disposta per ragioni di interesse pubblico (es., stipendî degli impiegati statali; casi della legge 8 febbraio 1934 n. 331, articoli 35 e 37) o per la natura alimentare del bene (es. articoli 585-586 cod. proc. civ.; r. decr. 29 gennaio 1931, n. 227, art. 80).

Le norme regolatrici della competenza e delle forme per la concessione dei provvedimenti cautelari suddetti sono diverse da quelle che riguardano i giudizî di cognizione ed esecuzione ordinarî.

Bibl.: Diritto italiano: fra i trattati generali v. G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, 3ª ed., Napoli 1923, p. 224 segg.; id., istituzioni di diritto processuale civile, 2ª ed., Napoli 1935, I, p. 249 segg.; F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, 2ª ed., Padova 1933, II, nn. 80, 142; L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, 3ª ed., III, p. 76 segg.; fra le opere monografiche: S. Gianzana, Del sequestro giudiziario e conservativo, Torino 1884; C. Lessona, s. v. Sequestro cons., in Digesto italiano; A. Coniglio, Il sequestro giudiziario e conservativo, Torino 1926.

Diritti germanici: K. Hellwig e P. Oertmann, System des dt. Zivilprozessrechts, Lipsia 1919, II, p. 439 segg.; R. Pollak, System des oesterr. Zivilprozessrechtes, 2ª ed., Vienna 1931, III, p. 1037 segg.; L. Rosenberg, Lehrbuch des dt. Zivilprozessrechts, 3ª ed., Berlino 1931, p. 737 segg.; id., Nachtrag nach dem Stande v. i Januar 1934, ivi 1934, p. 40. Diritti franc.: E. Glasson, R. Tissier, A. Morel, Traité de procédure civ., 3ª ed., Parigi 1932, IV, pp. 176 segg., 428 segg.

Processo penale.

Si parla di "sequestro" nel diritto processuale penale sotto due diversi punti di vista, corrispondenti a due distinte finalità giuridiche dell'atto in parola. Si parla, cioè, di un sequestro nel senso di "sequestro conservativo" - provvedimento cautelare inteso a garantire obbligazioni giuridiche di carattere privatistico aventi, però, riferimento alla materia penale - e di un "sequestro per il procedimento penale" quale mezzo di coercizione processuale inteso ad assicurare la prova.

Sequestro conservativo. - Apparso per la prima volta nella legge processuale italiana con il codice del 1913, ha lo scopo di garantire il soddisfacimento di quelle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale (quando vi sia fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni stesse), e precisamente lo scopo di garantire il pagamento delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello stato a causa del procedimento penale, il pagamento delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena, il pagamento delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa durante l'infermità, e il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in seguito a condanna pronunciata dal giudice penale, nonché delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario. A differenza dell'ipoteca legale, il sequestro conservativo ha per oggetto i beni mobili dell'imputato (e anche della persona civilmente responsabile): articoli 189, 190 cod. pen. e 617 cod. proc. pen.

Sequestro per il procedimento penale. - Il sequestro avente natura di mezzo di coercizione processuale (che il codice italiano chiama sequestro per il procedimento penale e disciplina con gli articoli 337-347) è più tipicamente del primo istituto di carattere processuale penale. Dal Manzini è definito come "un atto di coercizione reale consistente in un limite posto dalla volontà dello stato al diritto di proprietà, per il quale viene temporaneamente inibita, per i fini della prova, la disponibilità di una cosa mobile o immobile altrui". Si distingue dalla perquisizione (altro atto di coercizione reale processuale), ma sovente fa seguito alla perquisizione poiché, come la legge dispone, le cose rinvenute nelle perquisizioni e pertinenti al reato devono essere sottoposte a sequestro.

Il sequestro può avvenire sia nella fase processuale vera e propria (cioè durante il periodo istruttorio o quello degli atti preliminari al giudizio o quello del dibattimento), sia nella fase preprocessuale degli "atti di polizia giudiziaria" e in quella dell'esecuzione, malgrado che la pena sia scontata o altrimenti estinta; ed è eseguito - a seconda del momento in cui si deve procedere a tale atto - o dagli ufficiali della polizia giudiziaria (il cui dovere è appunto quello di assicurare le prove dei reati e di raccogliere tutto quanto possa servire all'applicazione della legge penale), o dal pretore, o dal pubblico ministero, o dal giudice istruttore, o dal consigliere delegato della sezione istruttoria, o dal giudice competente per l'esecuzione. Se la cosa sequestrata è cosa mobile viene normalmente depositata nella cancelleria; quando la cosa sequestrata non sia trasportabile (anche per ragioni di opportunità) nella cancelleria, viene assicurata nominando un custode al quale può essere imposta una cauzione; quando si tratti di cose che possano alterarsi, ne sarà ordinata, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione. La cosa sequestrata può essere frutto di perquisizione o dell'uso di altro mezzo di coercizione; può essere cosa esibita dall'imputato, dalla persona lesa o da terzi.

Oggetto del sequestro sono, come dice la legge, le cose pertinenti al reato, siano esse mobili o immobili; sono di regola le cose costituenti il cosiddetto corpo del reato, ma possono anche non costituirlo (come è nel caso del sequestro delle scritture di comparazione previsto dall'articolo 319 del vigente codice di procedura penale). Al principio della sequestrabilità di tutte quelle cose che siano pertinenti al reato, la legge applica alcune eccezioni la cui giustificazione appare evidente. Non si possono sequestrare presso i difensori e i consulenti tecnici le carte e i documenti ricevuti in consegna per l'adempimento del loro ufficio, salvo che tali carte e documenti facciano parte del corpo del reato (soltanto, dunque, carte e documenti, non rientrando nelle funzioni del difensore ricevere altri depositi dai suoi clienti). Né suscettivi di sequestro sono i documenti che contengono segreti politici o militari quando anche non facciano parte del corpo del reato, e i documenti concernenti segreti di ufficio o professionali non attinenti al corpo del reato. Sequestrabili invece (nuova disposizione dell'art. 340 del cod. proc. pen.) sono i titoli, i valori, le somme depositate in conto corrente e tutte le altre cose depositate, anche se in cassette di sicurezza, presso banche e altri istituti pubblici o privati, quando il giudice ritenga che siano pertinenti al reato, e indipendentemente dal fatto che appartengano o non appartengano all'imputato, che siano o non siano iscritti al suo nome. Le cose sequestrate sono mantenute sotto sequestro fino a che sia necessario per il procedimento (v. articoli 622-26 cod. proc. pen.); se non più necessarie sono restituite purché non siano soggette a confisca o vincolate a scopo di garanzia. Sulla restituzione delle cose sequestrate è competente a deliberare sempre e soltanto il giudice penale.

Per il sequestro di persona, v.: libertà, XXI, p. 52.

Bibl.: V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Torino 1932, III, pp. 540-558.

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