Sanzioni internazionali

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Le sanzioni internazionali sono collegate all’attuazione coercitiva delle norme del diritto internazionale. Il concetto di sanzione internazionale differisce da quello di sanzione nel diritto interno per il ruolo centrale che in esso riveste il ‘farsi giustizia da sé’, vale a dire la reazione, individuale o collettiva, degli Stati di fronte alla violazione di obblighi derivanti da norme internazionali (Autotutela. Diritto internazionale). Ciò è una conseguenza della particolare struttura della comunità internazionale, in cui non esiste una entità sovraordinata agli Stati e agli altri soggetti internazionali, alla quale sia demandata l’attuazione coercitiva del diritto.

Inoltre, nel diritto internazionale, le sanzioni non hanno carattere afflittivo o punitivo, ma hanno soltanto il fine di far cessare una condotta illecita (Illecito internazionale).

Regime delle sanzioni. - La disciplina delle sanzioni internazionali è profondamente mutata rispetto all’epoca precedente all’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, che ha introdotto il divieto generale e assoluto del ricorso all’uso o alla minaccia dell’uso della forza nelle relazioni tra Stati, poi consolidatosi nel diritto internazionale consuetudinario (Uso della forza. Diritto internazionale). Pertanto, nel diritto internazionale contemporaneo, le sanzioni implicanti l’uso della forza sono illecite, salvo il potere del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di decidere sanzioni militari collettive nei confronti di Stati membri che abbiano minacciato o violato la pace, o che abbiano compiuto atti d’aggressione contro altri Stati (Sicurezza collettiva).

Agli Stati resta tuttavia lecito applicare sanzioni (meglio dette contromisure) a fini di autotutela, purché non implicanti l’uso della forza, come le sanzioni economiche. Occorre inoltre che le sanzioni siano attuate nel rispetto dei limiti derivanti dal rispetto dei diritti umani (Diritti umani. Diritto internazionale) e dall’osservanza di altre norme imperative del diritto internazionale (Ius cogens. Diritto internazionale).

Soggetti legittimati ad applicare le sanzioni. - Oltre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che può decidere sanzioni collettive nell’esercizio dei poteri attribuitigli dalla Carta dell’ONU per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, sono legittimati ad adottare sanzioni, o contromisure, nei limiti sopra descritti, gli Stati un cui diritto soggettivo sia stato leso dalla violazione di un obbligo internazionale.

E’ dubbio se analogo diritto di autotutela spetti anche a Stati diversi dallo Stato leso, in reazione alla violazione di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale e che stabiliscono obblighi di natura solidale (Responsabilità internazionale).

Voci correlate

Autotutela. Diritto internazionale

Sicurezza collettiva

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Uso della forza. Diritto internazionale

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