Riservatezza

Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007)

Riservatezza

Stefano Rodotà

*La voce enciclopedica Riservatezza è stata ripubblicata da Treccani Libri, arricchita e aggiornata da un contributo di di Antonello Soro e un ricordo di Franco Gallo.

Il diritto alla r., intesa come possibilità di godere appieno della propria intimità, si presentò in origine non come un'esigenza 'naturale' di ciascun individuo, ma come un privilegio della sola classe borghese, che lo realizzò soprattutto grazie alle trasformazioni socioeconomiche connesse alla rivoluzione industriale. Non è infatti un caso che gli strumenti giuridici di tutela siano ancora prevalentemente modellati su quelli caratteristici del diritto borghese per eccellenza, la proprietà. Tuttavia il termine si è poi liberato dalla sua vicenda di origine: introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano paradossalmente a tutela dei diritti della classe operaia (l. 20 maggio 1970 nr. 300, Statuto dei lavoratori), ha assunto carattere generale con la l. 31 dic. 1996 nr. 675 (sostituita dal d. legisl. 30 giugno 2003 nr. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali), per assumere infine un'importanza centrale con la pervasiva diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Al posto di riservatezza, nel linguaggio corrente si adopera ormai comunemente la parola privacy e in quello giuridico l'espressione protezione dei dati personali. Non si tratta di una semplice questione formale. La nuova dimensione tecnologica ha fatto sì che con il termine riservatezza si indichino sempre più frequentemente casi che prospettano una esigenza di tutela dell'intimità, mentre privacy e protezione dei dati personali individuano situazioni più complesse, che rinviano a forme generali di tutela della sfera privata e delle varie libertà a questa connesse. Le modalità di protezione delle informazioni personali, il potere di controllo sui dati che ci riguardano, sono venuti a costituire un elemento della stessa cittadinanza.

Questo insieme di indicazioni proietta il termine privacy ben al di là dell'originaria sua definizione come "diritto ad essere lasciato solo" (Warren-Brandeis 1890). Il riferimento alla privacy finisce con il simboleggiare l'insieme delle libertà che sono implicate dal trattamento dei dati personali. Non a caso si sottolinea che il sempre più diffuso riconoscimento della necessità della protezione dei dati personali come diritto fondamentale, nelle Costituzioni di un numero crescente di Paesi, nell'art. 50 della prima parte del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e nell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (poi inserita nel Trattato), ha determinato una vera e propria 'costituzionalizzazione' della persona.

Questa nuova dimensione della privacy deve essere seriamente considerata per poter stabilire se questo diritto possa davvero esercitare una funzione di garanzia in un contesto sociale profondamente modificato dalla presenza strutturale della sorveglianza. L'arricchirsi delle definizioni della privacy è per sé stesso significativo, poiché dall'originaria accezione come "diritto ad essere lasciato solo" si è passati a una sua considerazione come diritto a controllare l'uso che altri fanno delle informazioni che mi riguardano (Westin 1967), come "diritto all'autodeterminazione informativa" (Corte costituzionale tedesca, 15 dic. 1983), come "protezione delle scelte di vita contro ogni forma di controllo pubblico e di stigmatizzazione sociale" (Friedmann 1990), in un quadro caratterizzato dalla "libertà delle scelte esistenziali" (Rigaux 1990). Poiché, poi, la tutela della sfera privata non può essere più circoscritta ai soli dati 'in uscita', ma deve riguardare anche quelli 'in entrata' (informazioni non desiderate, messaggi sgraditi, spamming), nel quadro del "diritto di non sapere", la tutela si specifica ulteriormente come diritto a mantenere il controllo delle proprie informazioni e di determinare le modalità della costruzione della propria sfera privata (Rodotà 1995). Dal punto di vista delle relazioni personali e sociali, la privacy si presenta come "una rivendicazione di limiti necessari per difendere il diritto di ciascuno a non essere semplificato, oggettivato o valutato fuori contesto" (Rosen 2000, p. 20).

Queste diverse definizioni non si escludono reciprocamente. Si integrano nell'allargare e rafforzare le modalità di tutela della sfera privata, e la loro successione rivela il tentativo di un progressivo adeguamento ai mutamenti determinati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per contrastarne gli effetti sul terreno del controllo, della classificazione e della selezione delle persone. Si è così prodotto un mutamento qualitativo. Nata come diritto dell'individuo borghese a escludere gli altri da ogni forma di invasione della propria sfera privata, riproducendo lo schema tipico della difesa del diritto di proprietà, la tutela della privacy si è sempre più strutturata come diritto al mantenimento del controllo sui propri dati, ovunque essi si trovino, così riflettendo la nuova situazione nella quale ogni persona cede continuamente, e nelle forme più diverse, dati che la riguardano, sì che la pura tecnica del rifiuto di fornire le proprie informazioni implicherebbe l'esclusione da un numero crescente di processi sociali, dall'accesso alle conoscenze, dalla fornitura di beni e servizi.

Questo passaggio dall'originaria nozione di privacy al principio della protezione dei dati, elaborato soprattutto nell'ambito europeo, corrisponde anche a un mutamento profondo delle modalità di invasione nella sfera privata. Rispetto ai tradizionali e sostanzialmente limitati casi di violazione del diritto alla privacy, ormai le occasioni di violazioni o di semplici interferenze nella sfera privata accompagnano quasi ogni momento della vita quotidiana, continuamente 'monitorata', tenuta sotto osservazione, implacabilmente registrata. Cediamo informazioni, lasciamo tracce quando ci vengono forniti beni e servizi, quando cerchiamo informazioni, quando ci muoviamo nello spazio reale o virtuale. Questa gran massa di dati personali, raccolta su scala sempre più larga e fatta circolare intensamente, modifica la conoscenza e l'identità stessa delle persone. Siamo sempre più conosciuti da soggetti pubblici e privati attraverso i dati che ci riguardano, in forme che possono incidere sul principio di eguaglianza, sulla libertà di comunicazione, di espressione o di circolazione, sul diritto alla salute, sulla condizione di lavoratore, sull'accesso al credito e alle assicurazioni, e via elencando. Divenute entità disincarnate, le persone hanno sempre di più bisogno di una tutela del loro 'corpo elettronico' (Rodotà 2006).

Proprio da qui nasce l'invocazione di un habeas data, indispensabile sviluppo di quell'habeas corpus dal quale si è storicamente sviluppata la libertà personale. Si mette così in evidenza come forme adeguate di tutela esigano piena consapevolezza delle relazioni di potere implicate dalla dimensione della sorveglianza. In questo momento storico, il termine privacy sintetizza appunto un insieme di poteri che, originati dall'antico nucleo del diritto a essere lasciato solo, si sono via via evoluti e diffusi nella società proprio per consentire forme di controllo sui diversi soggetti che esercitano la sorveglianza. L'esistenza di questo contropotere diffuso contribuisce a escludere la piena legittimazione sociale e istituzionale dei sorveglianti.

Questa evoluzione è ben visibile nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove si opera una distinzione tra il tradizionale diritto "al rispetto della propria vita privata e familiare" (art. 7) e il "diritto alla protezione dei dati personali" (art. 8), che si configura così come un diritto nuovo e autonomo. La distinzione non è solo di facciata. Nel diritto al rispetto alla vita privata e familiare si manifesta soprattutto il momento individualistico, il potere si esaurisce sostanzialmente nell'escludere interferenze altrui: la tutela è statica, negativa. La protezione dei dati, invece, fissa regole ineludibili sulle modalità del trattamento dei dati, si concretizza in poteri d'intervento: la tutela è dinamica, segue i dati nella loro circolazione. I poteri di controllo e d'intervento, inoltre, non sono attribuiti soltanto ai diretti interessati, ma vengono affidati anche a una autorità indipendente (art. 8, 3° co.): la tutela non è più soltanto individualistica, ma coinvolge una specifica responsabilità pubblica.

Il risultato può apparire paradossale solamente a chi continua a identificare protezione dei dati con segretezza delle informazioni, trascurando il mutamento 'rivoluzionario' che è rappresentato dal riconoscimento a tutti i cittadini di un permanente potere di controllo sui propri dati, ovunque essi si trovino, che si traduce in un potere di controllo su tutti i detentori di dati personali. Questo è un processo inedito, finora portato a compimento soltanto nell'Unione Europea, dove si può ben dire che sia nato un 'modello' che, attraverso il rafforzamento della sfera privata, accresce contemporaneamente il peso di ciascuno nella sfera pubblica. In questo modo il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali diviene un elemento essenziale della nuova 'cittadinanza elettronica'.

Partendo da questi dati istituzionali, si entra in un terreno difficile dove si manifestano resistenze grandi, cresciute negli ultimi anni e determinate soprattutto da esigenze di sicurezza, enfatizzate dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, e da interessi economici. Negli stessi anni in cui è cresciuta la consapevolezza dell'importanza individuale e sociale della privacy, fino ad attribuire a essa il rango di un diritto fondamentale della persona, si sono realizzate forme pesanti di erosione proprio di quel diritto, che hanno le loro manifestazioni più evidenti e inquietanti nell'ampliarsi di alcune particolari raccolte di informazioni, come quelle relative ai dati del traffico telefonico, della posta elettronica, degli accessi a Internet; nella pretesa di poteri pubblici di ottenere informazioni da qualsiasi soggetto privato; nell'interconnessione crescente delle banche dati in mano pubblica; in iniziative di soggetti privati che, enfatizzando il momento dell'efficienza economica, esercitano una forte pressione per eliminare garanzie riguardanti il trattamento di dati personali.

Così, guardando alle trasformazioni indotte dalle tecnologie, appare sempre più chiaro che neppure la sfera più intima è al riparo dalle invasioni. Si lavora su programmi i quali analizzano ogni minima inflessione della voce per stabilire se si stia dicendo la verità. Grazie all'analisi computerizzata delle espressioni del volto, si cerca di arrivare ai moti dell'anima, alla dimensione più nascosta della persona, così come la memoria individuale viene sondata alla ricerca di 'impronte cerebrali' che rivelino il ricordo di fatti passati, e dunque possano essere assunte come prova di una partecipazione a quei fatti. È a rischio la privacy 'mentale', la sfera più intima ed esclusiva.

Il corpo diventa il tramite per accrescere ogni forma di controllo, pubblico o privato. Le impronte digitali, infatti, sono soltanto uno dei dati biometrici adoperati per finalità di identificazione e controllo. Ovunque si ricorre a esse per controllare l'ingresso in luoghi determinati, e si vuole banalizzarne l'utilizzazione fino a ricorrere a esse perfino per controllare l'ingresso alle aule o alle mense dei bambini delle scuole elementari. Ma così cresce anche la vulnerabilità individuale e sociale, legata in particolare al 'furto d'identità'.

Si torna così a dare rilevanza, in modo nuovo, al corpo, che diventa fonte di nuove informazioni, oggetto di un continuo data mining, veramente una miniera a cielo aperto dalla quale attingere dati ininterrottamente. Il corpo in sé sta diventando una password: la fisicità prende il posto delle astratte parole chiave. Impronte digitali, geometria della mano o delle dita o dell'orecchio, iride, retina, tratti del volto, odori, voce, firma, uso di una tastiera, andatura, DNA: si ricorre sempre più frequentemente a questi dati biometrici non solo per finalità d'identificazione o come chiave per l'accesso a diversi servizi, ma anche come elementi per classificazioni permanenti, per controlli ulteriori rispetto al momento dell'identificazione. E nascono nuovi, drammatici interrogativi, derivanti dal fatto che alcuni dati biometrici racchiudono una molteplicità di informazioni riferibili a una molteplicità di soggetti, non solo a quello immediatamente preso in considerazione. È il caso dei dati genetici, che rivelano informazioni tanto sulla persona dalla quale provengono quanto sui suoi consanguinei. Così, attraverso i dati genetici di una sola persona, ci si impadronisce dei corpi di un intero gruppo biologico.

Per comprendere l'intero contesto nel quale stanno avvenendo queste trasformazioni, non è possibile fermarsi soltanto a questi intrecci diretti tra corpo fisico e tecnologia. Un mutamento sociale ha fatto divenire il telefono mobile quasi una protesi della persona, un robustissimo e invisibile filo che permette di seguire ogni nostro movimento, consentendo in ogni momento la localizzazione del corpo.

Ma lo stesso corpo può essere tecnologicamente modificato, predisposto per essere seguito e localizzato permanentemente, inserendo sotto la pelle un chip, ricorrendo a 'etichette intelligenti' leggibili a distanza con la tecnologia delle radiofrequenze (RFID), obbligando le persone a portare un wearable computer, un computer da indossare, per dirigere la loro attività.

La sorveglianza sociale si affida così a una sorta di guinzaglio elettronico. Il corpo umano viene assimilato a un qualsiasi oggetto in movimento, controllabile a distanza. Davanti a noi sono mutamenti che toccano l'antropologia stessa delle persone. Siamo di fronte a slittamenti progressivi: dalla persona 'scrutata' attraverso la video-sorveglianza e le tecniche biometriche si può passare a una persona 'modificata' dall'inserimento di chip ed etichette 'intelligenti', in un contesto che sempre più nettamente ci individua appunto come networked persons, persone perennemente in rete, via via configurate in modo da emettere e ricevere impulsi che consentono di rintracciare e ricostruire movimenti, abitudini, contatti, modificando così senso e contenuti dell'autonomia delle persone.

L'effettiva tutela della sfera privata si rivela così come componente essenziale della libertà e della dignità della persona.

bibliografia

S.D. Warren, L.D. Brandeis, The right to privacy, in Harvard law review, 1890, 4.

A. Westin, Privacy and freedom, New York 1967.

L.M. Friedmann, The Republic of choice. Law, authority, and culture, Cambridge (Mass.) 1990.

F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruxelles 1990.

S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna 1995.

J. Rosen, The Unwanted gaze. The destruction of privacy in America, New York 2000.

S. Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano 2006.

Libera circolazione e protezione dei dati personali, a cura di R. Panetta, 2 voll., Milano 2006.

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