Radioprotezione

Dizionario delle Scienze Fisiche (1996)

radioprotezione


radioprotezióne [Comp. di radio- nel signif. a e protezione) [FME] Disciplina che studia i metodi per evitare i danni biologici che radiazioni di qualunque genere possono provocare nell'Uomo. In senso stetto, la r. riguarda le radiazioni dotate, direttamente o indirettamente, di potere ionizzante, quali le particelle α, β, i raggi γ, X, i neutroni, ecc.; in senso lato, possono rientrare nella r. anche i metodi di protezione da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, quali radiazioni luminose e infrarosse non coerenti, radioonde, radiazioni coerenti emesse da laser e da maser: v. radioprotezione. Per quanto fosse stato notato subito il fatto che le radiazioni ionizzanti possono provocare danni biologici, dal semplice arrossamento della pelle fino all'induzione di tumori, via via che queste radiazioni venivano scoperte e studiate, l'introduzione di norme protettive in ambienti in cui fossero presenti radiazioni fu possibile solo dopo che fu definita un'unità di misura per la quantità di radiazioni ionizzante; una prima unità, il röntgen, fu introdotta nel 1928 e nello stesso anno fu costituita una commissione internazionale, che dal 1950 ha preso il nome di International Commission on Radiological Protection (ICRP), il cui scopo è di emanare raccomandazioni sul valore della dose massima di radiazione che, a giudizio della commissione, può essere assorbita dal corpo umano senza danno. La definizione e la scelta delle grandezze e delle unità di interesse della r. sono fatte dall'International Commission on Radiological Units and Measurements (ICRU) la cui terminologia, così come le definizioni, ha avuto una notevole evoluzione dal 1925, anno di fondazione, a oggi: v.fisica sanitaria e le voci ivi nominate. ◆ [FME] R. generale: v. fisica sanitaria: II 621 d. ◆ [FME] R. operativa: v. radioprotezione: IV 722 f sgg. ◆ [FME] Ottimizzazione della r.: v. radiazioni ionizzanti, protezione dalle: IV 670 e. ◆ [FME] Tecniche di r.: v. radioprotezione: IV 722 f.

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