Raccomandatario marittimo

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Ausiliare, autonomo o dipendente, di un’impresa di navigazione o di un vettore, incaricato del disbrigo delle formalità amministrative e delle operazioni commerciali nel luogo in cui sosta la nave. Oltre a prestare assistenza al comandante nei rapporti con le autorità locali e con i terzi, può occuparsi dell’imbarco e dello sbarco di passeggeri o merci, della conclusione di contratti di trasporto e di qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi affidatigli. Il codice della navigazione inquadra la raccomandazione di nave nella figura del mandato con rappresentanza. Se il r. è preposto stabilmente all’esercizio di una sede dell’armatore o del vettore, si applicano le norme relative all’institore. Se assume stabilmente l’incarico di promuovere contratti in una determinata zona, si applicano le norme sul contratto di agenzia. La professione di r. è regolata dalla l. 135/1977, che ne riserva l’esercizio ai soggetti iscritti a un elenco tenuto presso la Camera di commercio. L’iscrizione è condizionata a un tirocinio biennale e al superamento di un esame.

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