QUIETANZA

Enciclopedia Italiana (1935)

QUIETANZA

Giannetto LONGO
Gaetano SCHERILIO

. L'istituto della quietanza ha la sua origine nei diritti ellenistici, conforme all'uso della scrittura per ogni negozio giuridico proprio di quelli. Nel diritto greco, però, la prova del pagamento tipica era la restituzione al debitore del documento su cui si basava il credito o la sua distruzione in presenza di testimonî: alla quietanza rilasciata dal creditore si ricorreva, di regola, solo quando non fosse conveniente destituire o distruggere il documento di credito, ad es. nel caso di pagamento parziale. L'uso della quietanza si diffonde nei diritti ellenistici, almeno nel diritto greco-egizio per il quale siamo più copiosamente informati, di pari passo con l'introduzione dei documenti pubblici accanto ai documenti privati e dell'uso di depositare i documenti privati presso pubblici ufficiali. In questi casi il creditore restava in possesso soltanto di una copia del documento di credito, e non era pertanto possibile provare il pagamento mediante la restituzione del titolo originale.

Nel diritto romano, invece, quando il pagamento bastò da solo a estinguere qualsiasi specie di obbligazione (e gli antichi negozî liberatorî si ridussero a forme solenni di rimessione), questo poteva essere provato con ogni mezzo, così con testimonî come con dichiarazione rilasciata dal creditore. Quest'ultimo mezzo appare, anzi, in epoca relativamente recente, e ancora in un fascio di documenti pompeiani del sec. I d. C. (apochae pompeianae) accanto alle dichiarazioni del creditore troviamo un altro tipo in cui è il debitore che annota, per memoria, l'avvenuto pagamento. L'origine recente della quietanza presso i Romani è, inoltre, provata dal suo nome greco: apocha (ἀποχή).

Per i Romani la quietanza rimase un mezzo di prova, e poteva perciò essere contraddetta da altre più valide prove: i giuristi classici, anche gli ultimi, hanno cura di distinguere l'acceptilatio (negozio solenne che libera anche se il pagamento non è stato eseguito) dall'apocha (che libera solo se il pagamento è stato effettivamente eseguito); e ancora le costituzioni di Diocleziano insistono su questo punto. Ciò peraltro dimostra che nelle provincie, certo sulla base dei diritti ellenistici, si attribuiva alla quietanza un'efficacia formale e dispositiva (cioè efficacia liberatoria in ogni caso) e si tendeva a confonderla coll'acceptilatio. Nell'età postclassica i principî ellenistici prevalsero, ma col temperamento dell'exceptio numeratae pecuniae. Colui che ha dichiarato di avere ricevuto può infatti con questo mezzo entro un certo termine eliminare l'efficacia formale della quietanza: toccherà allora all'altra parte provare di avere effettivamente pagato. Conforme a questa maggiore importanza della quietanza il debitore ha diritto di richiedere che gli sia rilasciata, e altrimenti di rifiutarsi di pagare; inoltre è stabilito che il pagamento dei debiti che superino un certo ammontare si deve provare per scritto.

Diritto vigente. - Nel diritto vigente, la quietanza è una dichiarazione scritta, rilasciata a una persona, nella quale si afferma che questa ha eseguito un pagamento o, in generale, che ha adempiuto alla prestazione cui era obbligata verso colui che redige e sottoscrive la quietanza. In tal senso, si dice talvolta che una dichiarazione di tal natura è una quietanza liberatoria. S'intende poi che essa può eventualmente servire come forma di remissione di un debito, e, sotto tale profilo, celare una donazione. Il codice civile francese non disciplina in modo particolare la quietanza e, sul suo modello, non la disciplina neppure il codice civile italiano. Poiché un atto di quietanza può essere fatto nella forma della scrittura privata o dell'atto pubblico, i requisiti di validità si desumono dalle regole relative alla forma usata nel caso specifico. Il codice civile italiano accenna al valore della quietanza in casi speciali: ad es., in tema d'imputazione di pagamenti (articoli 1257, 1258 cod. civ.); di mutuo (art. 1834 cod. civ.). Le spese occorrenti per il rilascio della quietanza, che il debitore richiede al creditore, sono a carico del primo.

Bibl.: Per la storia: A. Segrè, Note sul documento nel diritto greco-egizio, in Boll. ist. dir. rom., XXXIV (1925), p. 66 segg.; S. Solazzi, Modi di estinzione delle obbligazioni, Napoli 1931; per il diritto vigente, v.: G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli 1928, p. 788 segg.; G. Venzi, Manuale di diritto civile italiano, Torino 1929, p. 462; C. Longo, Istituzioni di diritto privato, Padova 1930, p. 305.

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