QUATTUORVIRI

Enciclopedia Italiana (1935)

QUATTUORVIRI

Vincenzo ARANGIO-RUIZ

. Nelle comunità annesse a Roma (municipia), e in particolare nelle numerosissime che furono incorporate dopo la concessione della cittadinanza agli alleati italici (anno 91 a. C.), portano questo nome i quattro magistrati elettivi che amministrano la giustizia e dirigono i servizî di polizia. Il nome risulta dalla fusione in un solo collegium di due distinte coppie di magistrati, quali si trovano nelle colonie (romane e latine) e in alcuni municipî di più antica annessione: duoviri iure dicundo, amministratori della giustizia, e duoviri aedilicia potestate, aventi le funzioni di polizia che in Roma erano assegnate agli edili. Nonostante la riduzione a unico collegio, destinata a mitigare le competizioni personali e a semplificare le operazioni elettorali, la distinzione delle funzioni permane intatta anche sulla fine della repubblica e durante il principato: onde dei quattro magistrati due portano il nome, a rigore inesatto, di q. v. iure dicundo, e due di q. v. aedilicia potestate. Ogni cinque anni, ai fini del censimento, i quattuorviri assumono la funzione che a Roma era propria dei censori, e prendono il nome di quattuorviri censoria potestate, o q. v. quinquenniales. Vigono per queste cariche i principî romani dell'annalità e della gratuità, e anche quella speciale regola della collegialità che consisie nel potere di ciascuno di compiere da solo qualsiasi atto di competenza dell'ufficio, salvo il veto di uno dei colleghi (intercessio); ma, sempre allo scopo di ridurre al minimo le competizioni, il diritto di veto fu ridotto in sempre più modesti confini.

Le condizioni di eleggibilità, i modi delle elezioni, le funzioni amministrative dei quattuorviri erano regolate da norme generali, ispirate - com'è naturale - al diritto pubblico della città dominante: qualche parte di tali norme è conservata nella cosiddetta lex Iulia municipalis (v. eraclea: Le tavole di Eraclea).

Bibl.: Th. Mommsen, Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca (1855), in Juristische Schriften, I, Berlino 1905, p. 323 segg.; O. Gradenwitz, Die Gemeindeordonnanzen der Tafel von Heraklea, Heidelberg 1906; P. Bonfante, Storia del diritto romano, 4ª ed., I, Roma 1934, p. 338; K. J. Beloch, Römische Geschichte, Berlino 1926, p. 488 segg.; v. anche bibl. cit. alla v. municipio.

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