PUBBLICO UFFICIALE

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)

PUBBLICO UFFICIALE (XXVIII, 485)

Costantino LAPICCIRELLA

UFFICIALE Reato contro il pubblico ufficiale. - Il cod. pen. del 1931 aveva negato la legittimità della reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, ritenendo il problema della resistenza all'atto illegale del pubblico ufficiale già risolto con l'istituto della legittima difesa: il cittadino poteva difendere il proprio diritto contro l'abuso del pubblico ufficiale, ma il pericolo dell'offesa doveva essere attuale e la difesa necessaria e proporzionata, mentre era punibile ai sensi degli articoli 336 e segg. del cod. pen. se reagiva, anche con un semplice oltraggio, a una offesa già verificatasi (v. resistenza, XXIX, p. 89).

Con l'art. 4 del decr. legisl. luog. 14 settembre 1944, n. 288, il legislatore ha reintrodotto nel sistema italiano le disposizioni di cui agli articoli 192-199 del cod. pen. zanardelliano, secondo le quali i reati di violenza o di minaccia, resistenza o oltraggio al pubblico ufficiale, violenza o minaccia e oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e oltraggio a un magistrato in udienza non sono punibili quando il pubblico ufficiale abbia provocato la reazione del cittadino "eccedendo con atti arbitrarî i limiti delle sue attribuzioni".

La ragione della norma si ravvisa nella considerazione che il rappresentante dell'autorità statale, abusando dei suoi poteri, si sia spogliato della veste di pubblico ufficiale, privandosi della più energica tutela concessa a quest'ultimo, sicché il fatto debba giudicarsi secondo i normali rapporti di individuo a individuo. È necessario però che il fatto appaia determinato dall'abuso secondo un rapporto di causalità, che implica una certa proporzione, ed è chiaro che non qualunque errore, anche di sostanza, ma soltanto l'abuso di potere, l'arbitrio del pubblico ufficiale sottraggono alle sanzioni comminate dagli articoli 336 e segg. del cod. pen. la reazione del cittadino, che sarà però sempre punibile come reato di ingiurie, di percosse e di lesioni, quando presenti gli estremi di questi reati e non ricorra, per le ingiurie, la discriminante di cui all'art. 599, 1° capov. cod. pen. Poiché pertanto l'art. 4 sopramenzionato non configura una causa di esclusione della pena, per venir meno dell'antigiuridicità del fatto, ma una causa di esclusione dell'applicabilità di norme speciali, l'arbitrarietà putativa dell'atto del pubblico ufficiale non discrimina il fatto, non potendosi far ricorso all'art. 59 del cod. pen. La libera reazione del cittadino all'atto arbitrario si presenta come una pena privata, una autotutela, in contrapposto alla tutela che è sempre fornita dagli organi statuali, e il cittadino che vi ricorre deve affrontare il rischio del suo errore.

Bibl.: G. Cernetti, Arbitrarietà putativa, in Archivio penale, 1946, p. 406; A. Grieco, Fondamento e limiti del diritto di resistenza del privato al pubblico ufficiale, in Rivista penale, 1947, p. 672.

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