PROVISORES CASTRORUM

Federiciana (2005)

Provisores castrorum

Hubert Houben

La figura del provisor castrorum fu introdotta stabilmente verso il 1230-1231 da Federico II nell'ambito di una riorganizzazione dell'amministrazione dei castelli regi. Contemporaneamente all'inizio dell'accertamento degli obblighi delle comunità alla manutenzione dei castelli, conclusosi poi con la redazione del cosiddetto Statutum de reparatione castrorum, redatto tra il 1241 e il 1245 circa, l'imperatore svevo, che, subito dopo la sua incoronazione a imperatore e la sua definitiva presa di possesso del Regno di Sicilia, aveva rivolto la sua attenzione ai castelli, introdusse nell'amministrazione castellare un'istanza regionale di collegamento tra la Corona e singoli castelli. Furono creati distretti molto ampi comprendenti più province. In questi distretti la supervisione dei castelli fu esercitata da un provisor castrorum (originariamente, fino al 1239, i provisores erano due). I cinque distretti erano: l'Abruzzo; la Campania e il Molise; la Puglia e la Basilicata; la Calabria e la Sicilia orientale ("citra flumen Salsum"); la Sicilia occidentale ("ultra flumen Salsum").

Per il finanziamento dei castelli fu creata la figura del collector, che doveva raccogliere le relative tasse. Solo alcuni castelli, ritenuti di particolare importanza (i "castra exempta"), rimanevano di diretta competenza della Corona. Le nomine dei castellani degli altri castelli regi furono gestite dai provisores, i quali dovevano regolarmente ispezionare i castelli, provvedere al sostentamento del personale e alla manutenzione delle strutture edilizie.

Un primo tentativo di creare un'istanza intermedia tra Corona e castelli, a livello provinciale, era stato già fatto dall'imperatore Enrico VI, quando questi prese possesso del Regno di Sicilia. Enrico VI, nei pochi anni che governò il Mezzogiorno d'Italia, ed esattamente tra il 1195 e il 1197, affidò l'amministrazione dei castelli di Sicilia, Calabria, Puglia e Terra di Lavoro a cavalieri tedeschi chiamati "magistri castellani". Sembra che quest'ufficio fosse caduto in disuso dopo la prematura morte dell'imperatore, anche se venne ancora menzionato nelle Assise di Capua del 1220. Soltanto verso il 1228, quindi poco tempo prima della riforma del 1230-1231, troviamo cariche simili ricoperte da due membri di Ordini religioso-militari, cioè da un templare di nome Burrellus e da un ospedaliere di nome Ruggero, impiegati in Calabria come "magistri et provisores imperialium castrorum".

Il vero e proprio sistema castellare con precisi distretti è dunque opera di Federico II. I provisores castrorum da lui creati sono probabilmente identici ai "visitatores castrorum", menzionati al 1240 da Riccardo di San Germano, i quali delegavano le ispezioni settimanali dei castelli a persone di loro fiducia. Essi sono probabilmente anche identici ai "provisores super castrorum nostrorum provisionibus statutis" menzionati nelle Costituzioni di Melfi (Const. I, 86). In un altro articolo delle stesse Costituzioni vengono menzionati anche i "magistri castrorum" (Const. I, 92.1). Potrebbe trattarsi di una svista del redattore che non si era accorto che ormai questa carica era stata sostituita da quella del provisor castrorum, oppure un indizio del fatto che "magister castrorum" e "provisor castrorum" furono considerati termini equivalenti, come appunto nel citato caso del 1228.

Nel 1230-1231, nominando i due provisores castrorum per il Principato, la Terra di Lavoro e la Terra Beneventana, Agneo de Matricio e Sanctono de Montefuscolo, Federico II indicò contestualmente i loro compiti: essi dovevano regolarmente ispezionare i castelli ("ut singula castra ipsa sepius diligenti sollicitudine peragretis"). Le ispezioni dovevano comprendere cinque fasi: 1) si dovevano redigere, in triplice copia, verbali con l'elenco delle armi, degli animali, delle vettovaglie e di tutto ciò che gli ispettori trovavano nei singoli castelli; una copia di questo elenco andava spedita alla Curia, un'altra consegnata al castellano e la terza rimaneva agli ispettori; 2) si doveva provvedere alla custodia dei castelli, cioè i provisores potevano ridurre o aumentare, a seconda della necessità, il numero del personale della guarnigione; 3) occorreva pagare, attraverso i magistri camerarii (v. magister camerarius), gli stipendi e assicurare i fondi necessari per il mantenimento del personale; 4) i castelli che necessitavano di riparazioni dovevano essere ristrutturati nel modo usato sotto Guglielmo II; 5) i castellani dovevano essere sollecitati ad avere cura dei vigneti, degli arbusti, dei mulini, degli orti e delle terre che, in precedenza ("antiquitus"), erano stati assegnati ai castelli stessi per garantire l'approvvigionamento delle persone che vi abitavano.

La riforma del 1239, oltre a prevedere un solo provisor e non più due, per distretto, riguardava anche le competenze dei provisores. Federico II si riservava per un certo numero di castelli la nomina e la deposizione dei castellani che, fino ad allora, erano spettate ai provisores castrorum. Questi castelli, ora esentati per quanto riguarda la nomina e la deposizione dei castellani dalla competenza dei provisores, furono chiamati "castra exempta".

La nomina dei provisores castrorum avveniva mediante un decreto regio, la "commissio". Al momento della nomina il provisor riceveva alcune istruzioni particolari: anzitutto un elenco dei castelli regi ubicati nel suo distretto contenente anche i nomi dei castellani, il numero dei soldati ("servientes"), l'importo degli stipendi da pagare. Inoltre gli si affidava quella parte dello Statutum de reparatione castrorum relativa al suo distretto, cioè l'elenco dei castelli con l'indicazione delle persone e delle comunità tenute alla manutenzione e riparazione dei castelli stessi. Come gli altri funzionari, anche il provisor castrorum riceveva, inoltre, un certo numero di "patentes", cioè lettere con le nomine dei funzionari a lui subordinati, come i castellani e i "servientes". Ogni provisor aveva al suo seguito tre scudieri, un notaio e un corriere. La nomina dei provisores castrorum era a tempo indeterminato, cioè fino alla revoca da parte del re ("usque ad nostrum beneplacitum"). La prassi dimostra che normalmente i provisores castrorum rimanevano in carica per un periodo piuttosto lungo. Essi furono scelti sempre nel ceto dei "milites". Sotto Federico II erano originari del Mezzogiorno, come dimostrano i loro nomi (per esempio Sanctonus de Montefuscolo), mentre sotto Carlo I d'Angiò essi provenirono esclusivamente d'oltralpe.

Il numero dei castelli che i provisores erano tenuti a ispezionare (ogni tre mesi!) variava molto: il provisor dell'Abruzzo doveva ispezionare soltanto trentuno castelli; quello di Terra di Lavoro, Molise, Principato e Terra Beneventana ben ottantacinque; quello di Capitanata, Basilicata, Terra di Bari e Terra d'Otranto addirittura centonove. Da queste cifre emerge una considerazione pratica: se il provveditore dei castelli degli Abruzzi era in grado di ispezionare quattro volte l'anno i trentuno castelli di sua competenza, dedicando complessivamente ‒ se non consideriamo il tempo necessario per spostarsi da un fortilizio all'altro e mettendo in conto per ogni ispezione soltanto un giorno ‒ centoventiquattro giorni, più difficile, anzi quasi impossibile, era il compito del suo collega competente per Molise e Campania, che avrebbe impiegato trecentoquaranta giorni, senza contare il tempo degli spostamenti e del riposo. Del tutto impossibile sarebbe stato poi il compito del provveditore dei castelli lucani e pugliesi, perché, per dedicare quattro volte l'anno soltanto un giorno a ognuno dei centonove castelli di sua competenza, avrebbe avuto bisogno di un anno che contasse molto più di quattrocentotrentasei giorni! Di conseguenza in queste aree le ispezioni dovevano necessariamente essere delegate a funzionari subordinati.

Dal mandato di nomina dei nuovi provisores castrorum di Federico II nel 1239 apprendiamo che l'imperatore cercava anche di evitare che gli ispettori venissero ingannati dai castellani che, sapendo in anticipo il giorno dell'ispezione, erano in grado di nascondere facilmente eventuali abusi d'ufficio commessi. Federico II ordinò perciò ai nuovi provveditori di scegliere nelle località situate vicino ai castelli due uomini degni di fiducia che, dopo aver prestato giuramento, facessero ogni settimana una visita a sorpresa nel castello per riferire qualsiasi irregolarità al provveditore.

fonti e bibliografia

E. Sthamer, L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Federico II e Carlo I d'Angiò, con prefazione e a cura di H. Houben, Bari 1995, pp. 24-45 (ediz. orig. Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kaiser Friedrich II. und Karl I. von Anjou, Leipzig 1914).

H. Houben, Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani, Napoli 1996, pp. 170-173.

Id., L'amministrazione dei castelli, in Le eredità normanno-sveve nell'età angioina: persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno. Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002), in corso di stampa.

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