Procedimento in camera di consiglio

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Nel processo civile, particolare tipo di procedimento che non si svolge in pubblica udienza e si caratterizza quindi per l’assenza delle formalità proprie del procedimento ordinario. La sua scansione (tempi del contraddittorio, assunzione di eventuali elementi di prova) viene lasciata al giudice.

È disciplinato dagli art. 737 e ss. del c.p.c.; la competenza è del tribunale in composizione collegiale o del giudice monocratico, in alcuni casi del presidente del tribunale. Il procedimento inizia con il ricorso al giudice competente (art. 125 c.p.c.). Sono previsti la possibilità della delega a un giudice relatore dell’attività di istruzione, nonché il parere obbligatorio del pubblico ministero. Il procedimento si conclude con decreto motivato reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, se è dato nei confronti di una parte, o dalla notificazione, se è dato nei confronti di più parti. È sempre revocabile dal giudice che lo ha emesso, perciò inidoneo al passaggio in giudicato.

Normalmente usato per la giurisdizione volontaria, il procedimento in camera di consiglio può essere previsto per la tutela dei diritti, dovendo in questo caso essere arricchito delle garanzie della cognizione contenziosa.

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Volontaria giurisdizione

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