Privilegio

Enciclopedia on line

In materia di obbligazioni il termine privilegio si usa per indicare la posizione più favorevole di certi creditori, tale che la soddisfazione dei loro crediti è preferita, nell’esecuzione dell’obbligazione, a quella di altri; privilegio è perciò un diritto di essere preferiti, e causa di prelazione è quella che inerisce al credito rendendolo privilegiato, adempiendo funzione di garanzia delle obbligazioni. A seconda dell’oggetto dedotto nell’obbligazione, i privilegi sono sugli immobili e sui mobili; questi possono essere generali e speciali, a seconda che riguardino tutti o alcuni determinati beni del debitore. Accanto a questi privilegi (personali), col nome di privilegi reali si designano alcuni diritti, pure di garanzia dell’obbligazione, che sono però diritti reali, costituendone contenuto il potere di perseguire presso chiunque la cosa oggetto della prestazione dedotta nell’obbligazione. I privilegi reali sono tutti speciali, riguardano mobili e immobili e sono stati modificati con la l. n. 426/1975. Numerosi sono i privilegi personali e reali posti nel codice e nelle leggi particolari, specie tributarie; è regolato dalla legge anche l’ordine di precedenza dei vari privilegi reali e personali. In relazione alla fonte da cui derivano i privilegi si distinguono in legali e convenzionali; in relazione alla loro estinzione in generali e speciali. Il privilegio generale, che si esercita su tutti i beni del debitore, è soltanto mobiliare. Il privilegio speciale, che si esercita soltanto su determinati beni del debitore, può essere mobiliare o immobiliare. In ogni caso il privilegio si estende, oltre che al credito per cui è stato accordato, anche alle spese del processo di esecuzione e agli interessi dovuti nell’anno del pignoramento e in quello precedente e agli interessi legali dal pignoramento alla vendita. Il privilegio generale lascia i beni liberi da vincoli o gravami e pertanto non accorda nessun titolo quando i beni siano usciti dal patrimonio del debitore: in altri termini, non accorda il diritto di sequela. Il privilegio generale si esercita solo in sede di espropriazione forzata dei beni, di concorso e di distribuzione del prezzo fra i creditori. Il privilegio generale è accordato, in primo luogo, a garanzia delle spese strettamente necessarie a favore del debitore per le quali non esiste un obbligo di natura giuridica da parte del creditore. Tali, nell’ordine, le spese funebri, le spese di infermità negli ultimi sei mesi di vita del debitore, le somministrazioni necessarie di vitto e alloggio per il debitore e la famiglia negli ultimi sei mesi di vita del debitore, i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi di vita del debitore a favore delle persone cui gli alimenti sono dovuti per legge (art. 2751 c.c.). Seguono (art. 2751 bis) i crediti di lavoro, comprese le indennità per la cessazione del rapporto, per i prestatori di lavoro subordinato; le retribuzioni dei professionisti per gli ultimi due anni; le provvigioni dell’ultimo anno e le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia; i crediti dell’impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti. Godono pure di p. generale sui mobili: lo stato per i tributi diretti e l’IVA; gli enti locali per i tributi per la finanza locale, l’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (art. 2752); gli enti di previdenza per i contributi di assicurazione obbligatoria di anzianità e vecchiaia (art. 2753) e per altre forme di assicurazione (art. 2754). Il privilegio speciale si esercita su beni singoli del debitore e li vincola e può perciò venire in conflitto con gli altri diritti reali di garanzia. Donde la necessità dell’iscrizione del privilegio speciale per renderne pubblica la conoscenza, e l’attribuzione del diritto di sequela. Salvo diversa disposizione di legge, il diritto di pegno prevale sul p. speciale mobiliare (art. 2748, 1° co., c.c.); viceversa, il privilegio speciale immobiliare prevale sul diritto di ipoteca (art. 2748, 2° co., c.c.). Il privilegio speciale mobiliare riguarda: le spese di giustizia per atti conservativi del diritto sulle cose e di espropriazione; i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento della cosa. I crediti per le anticipazioni colturali (sementi, fertilizzanti, lavoro) hanno privilegio speciale sui frutti del fondo. I crediti dell’albergatore, del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, del venditore di macchine hanno privilegio rispettivamente sulle cose portate in albergo dal cliente, sulle cose trasportate, sulle cose detenute per l’esecuzione del mandato, o per effetto del deposito e del sequestro, sulle macchine vendute. Per i tributi indiretti il credito dello stato gode di privilegio sulle cose oggetto di imposta, e per le imposte sul reddito, limitatamente ai 2 anni anteriori, il privilegio cade su tutti i mobili che servono a tale esercizio (artt. 2758, 2759). I crediti del concedente enfiteutico e del locatore per i crediti dell’anno in corso e del precedente hanno privilegio sui frutti esistenti nel fondo e sulle dotazioni. I crediti derivanti dal contratto di colonia e mezzadria, sia per il concedente sia per il mezzadro, hanno privilegio sulle rispettive quote di prodotto e sulle dotazioni dell’azienda (privilegio colonico). Infine, nell’assicurazione contro la responsabilità civile, il credito del danneggiato ha privilegio sull’indennità dovuta dall’assicuratore e, in caso di credito derivante da reato, sulle cose sequestrate all’imputato hanno privilegio lo stato e le parti lese (artt. 2755 e 2769 c.c.). I privilegi speciali immobiliari sono accordati, oltre che per spese di giustizia, per atti conservativi e per atti di espropriazione, anche ai crediti dello stato per le imposte sui redditi immobiliari, per concessione di acque, per opere di bonifica e miglioramento inerenti al fondo (artt. 2770-2776 c.c.). Ove i crediti privilegiati si trovino in concorso, la legge stabilisce particolari gerarchie (ordine dei privilegi; artt. 2777-2783 c.c.). A una particolare disciplina sono soggetti i privilegi marittimi e aeronautici. Entro il termine di prescrizione di un anno sono privilegiati sulla nave, sull’aeromobile o sul loro nolo, nell’ordine: le spese di giustizia per atti di conservazione dei diritti reali sulla nave e per il processo di esecuzione, nonché le spese di ancoraggio, di faro e pilotaggio, i crediti derivanti da contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e dell’equipaggio, i crediti per le somme anticipate per il rimpatrio dell’equipaggio e per contributi obbligatorî delle assicurazioni sociali a favore dell’equipaggio; l’indennità e i compensi per salvataggi; l’indennità per sinistri nella navigazione e risarcimento di danni ai passeggeri; i crediti derivati dai contratti stipulati dal comandante nei limiti dei suoi poteri legali. In caso di perdita della nave, dell’aeromobile, del nolo, il privilegio è garantito dall’indennità sostitutiva. Sulle cose caricate su navi o aeromobili hanno privilegio, nell’ordine, i crediti per spese di giustizia, i diritti doganali, le indennità per salvataggio, i crediti derivanti da contratto di trasporto e da custodia nei magazzini.

Voci correlate

Garanzia. Diritto civile

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

CATEGORIE
TAG

Diritti reali di garanzia

Espropriazione forzata

Lavoro subordinato

Diritto civile

Diritti reali