Prestito

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Antropologia

Processo di adozione e assimilazione di un dato elemento culturale, proprio di un gruppo etnico, da parte di una popolazione limitrofa alla prima, o in contatto indiretto con essa; per estensione, lo stesso elemento culturale mutuato.

Economia

La cessione di un quantitativo di beni presenti contro l’impegno di restituire un quantitativo analogo (p. gratuito) o maggiore (p. a interesse) di beni futuri, secondo modalità diverse. Il p., secondo tale definizione, dà luogo a un credito di chi presta (mutuante) nei confronti di chi si obbliga a restituire (mutuatario). I p. possono essere: in natura o monetari; concessi da privati a privati (p. privati), da banche a privati e ad altre banche (p. bancari), dai privati e dalle banche allo Stato (p. pubblici o nazionali), da altri Stati o da cittadini e banche di altri Stati a uno Stato o a enti e imprese esistenti nello stesso (p. esteri o internazionali). Possono inoltre distinguersi: a seconda della durata, in p. a breve, a medio e a lungo termine; a seconda della garanzia, in p. ipotecari, su pegno, fideiussori, cambiari, fiduciari, allo scoperto; a seconda dell’impiego che ne fa il mutuatario, in p. consuntivi o produttivi. Dal punto di vista economico, tutti i p., consuntivi o produttivi che siano per chi li riceve, possono dirsi produttivi per il prestatore soltanto quando fruttino interesse e vengano regolarmente rimborsati con gli interessi stessi al momento stabilito (➔ banca; credito; interesse).

P. a premio P. obbligazionario emesso da enti pubblici o società commerciali aventi personalità giuridica che, oltre a fruttare un interesse, partecipa al sorteggio di determinati premi.

Iscrizione di p. Registrazione, detta più comunemente consolidazione, di un nuovo p. contratto dallo Stato nel Gran libro del debito pubblico; se si tratta di un p. irredimibile, si parla più propriamente di iscrizione di rendita.

P. a cambio marittimo P., fatto in genere per la sola durata di un viaggio, con garanzia sulla nave, o sul nolo, o sul suo carico.

Mentre i suddetti p. di cose fungibili sono riconducibili, sotto l’aspetto giuridico, al contratto di mutuo, il p. a uso, consistente nel consegnare ad altri una cosa infungibile affinché se ne serva per un certo tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, corrisponde al contratto di comodato.

P. pubblico

È il p. che uno Stato ottiene sia dai cittadini sia da altri Stati o da privati stranieri: in genere però quando si parla di p. pubblico, come quando si parla di debito pubblico, che è appunto il risultato per lo Stato del p. stesso, ci si riferisce al mercato interno, mentre i p. contratti fuori si chiamano a preferenza p. esteri o internazionali. Insieme con il ricorso a imposte straordinarie, a nuove emissioni monetarie (per le conseguenze legate a tale fenomeno ➔ inflazione) o ad alienazioni del patrimonio pubblico disponibile, i p. offrono agli Stati la possibilità di fronteggiare spese eccezionali che superino le entrate ordinarie di bilancio. Sempre viva è, a questo proposito, la discussione se sia preferibile ricorrere all’una o all’altra di dette entrate straordinarie. È opinione corrente che l’imposta straordinaria incida sulla generazione presente e che il p. pubblico gravi sulle future, ma in realtà, mentre la prima decurta di colpo il patrimonio dei contribuenti e riduce quindi corrispondentemente il loro reddito, il p. obbliga lo Stato a imporre nuove imposte per provvedere al pagamento degli interessi. Ne segue che i redditi di cui i cittadini possono disporre, pur rimanendo in apparenza integro il loro patrimonio, finiscono per essere ridotti in uguale misura; le generazioni future quindi o erediteranno un patrimonio minore o pagheranno più imposte e godranno comunque di un reddito minore. P. e imposta – secondo l’impostazione del problema data da D. Ricardo e che ancora si ritiene valida nelle sue linee generali, nonostante le critiche e gli adattamenti successivi – possono dirsi perciò equivalenti, come risulta più chiaro se il confronto si fa tra un’imposta straordinaria una tantum e un’imposta perpetua annuale necessaria per pagare la spesa per interessi sul prestito. Mentre tuttavia l’imposta, dovendo essere pagata in breve tempo (dato che le spese straordinarie hanno sempre carattere urgente), sottopone a privazioni gravissime i contribuenti, il p. permette di diluire l’onere nel tempo, pur fornendo allo Stato immediatamente la somma richiesta. Inoltre il p. è sottoscritto da chi desidera investire la propria liquidità, mentre l’imposta, dato il suo carattere coercitivo, obbliga chi non ne ha a procurarsela, magari vendendo parte del suo patrimonio. Dal punto di vista economico-finanziario il p. può quindi ritenersi preferibile all’imposta, nonostante questa presenti il vantaggio di indurre il contribuente a controllare meglio le sue spese e ad aumentare la sua attività produttiva. Il contrario dovrebbe dirsi invece dal punto di vista politico, dato che le imposte straordinarie sono per lo più sul patrimonio e sono quindi pagate dai capitalisti, mentre le imposte ordinarie, cui si ricorre per fronteggiare gli interessi del debito, sono in genere sul reddito e a preferenza indirette e gravano quindi su tutte le classi sociali. In pratica il problema non si presenta mai come scelta esclusiva tra i due metodi, ma come rapporto proporzionale nel ricorso a entrambi.

I p. pubblici risalgono al 18° sec., mentre prima di allora, negli Stati monarchici, erano stipulati personalmente dal sovrano e spesso subordinati alla concessione di garanzie reali (per es., cessione in pegno dei gioielli della Corona o ipoteche sulla proprietà fondiaria) e, nelle repubbliche, erano quasi sempre garantiti da cessioni ai creditori di dazi o gabelle, il cui provento era destinato al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale. Precedenti in tal senso dei p. pubblici si trovano già nel Medioevo (prestanze fiorentine, preste senesi, compere di San Giorgio, p. conclusi dai vari monti di Venezia e di Milano, vacabili pontifici ecc.). Grande sviluppo a questo istituto finanziario dettero poi la Spagna nel 16° sec., l’Olanda e l’Inghilterra nel 17° sec., e anche la Francia dove si attuò il sistema delle tontine e poi l’esperienza di J. Law. Nel regno di Sardegna fu istituito da Vittorio Emanuele I nel 1819 e tutte le guerre d’indipendenza furono finanziate con p. pubblici che la l. 17 luglio 1861 unificò e regolò, garantendo l’esenzione da ogni imposta speciale e l’insequestrabilità dei titoli.

Con riferimento all’emissione i p. dello Stato sono detti forzati (o forzosi), se imposti coattivamente al pari di imposte straordinarie a tutti i cittadini in proporzione delle loro ricchezze (tipo ormai abbandonato perché gravante non equamente sui contribuenti), e volontari, se offerti liberamente sul mercato. Lo Stato può contrarre p. impegnandosi a rimborsarne il capitale oltre che a pagare gli interessi, oppure impegnandosi soltanto al pagamento di questi ultimi e riservandosi la possibilità di rimborsare o meno il capitale (p. irredimibili o rendite). I p. pubblici possono essere collocati direttamente dallo Stato presso i privati, sia offrendo i titoli in borsa, sia aprendo pubbliche sottoscrizioni; oppure i titoli corrispondenti possono essere ceduti in blocco, mediante aggiudicazione a un prezzo determinato, a una o più banche, le quali si assumono il rischio del collocamento definitivo, fornendo allo Stato l’intera somma tutta in una volta e lucrando la differenza tra il prezzo pagato e quello a cui potranno rivendere i titoli stessi. Si può anche adottare un sistema misto, collocare cioè una parte dei titoli direttamente e affidare il resto dell’emissione a un consorzio bancario, combinando così la maggior sicurezza del secondo sistema con la maggior convenienza economica del primo.

P. esteri o internazionali

Definizione. Sono uno strumento giuridico-economico attraverso il quale vengono movimentati flussi finanziari da mercati con eccedenze di capitali verso mercati deficitari. I p. internazionali comprendono un insieme molto ampio e assai diversificato di contraenti (governi, organismi internazionali, banche, imprese ecc.); di transazioni (p. con garanzie governative, p. vincolati, p. bilaterali, p. multilaterali ecc.); di mercati (mercati finanziari nazionali e internazionali). Questo sistema nel tempo si è andato via via arricchendo di ‘nuovi entranti’ sia dal lato dell’offerta (per es., paesi emergenti, quali il Brasile e l’India), sia da quello della domanda (soprattutto i paesi dell’Est europeo), sia infine di nuovi strumenti, quali i certificati di deposito, i BOT (Build operate transfer) ecc. I p. internazionali sono anche uno strumento di stimolo del commercio internazionale, in quanto consentono l’esportazione di beni e servizi il cui pagamento viene differito nel medio-lungo periodo. Essi ricoprono inoltre un ruolo importante nel finanziamento dello sviluppo dei paesi beneficiari. Infine possono esercitare un ruolo strumentale nello spingere i paesi beneficiari a introdurre misure significative di politica economica (per es., nel caso dei p. del Fondo monetario internazionale, FMI).

Tipologie. Dal lato dei ‘concedenti’ i p. internazionali possono essere ricondotti a tre categorie: p. bilaterali, p. multilaterali e p. misti. Gli utenti-mutuatari del paese terzo sono costituiti da organismi abilitati a contrarre p. internazionali, quali per es. il governo, enti pubblici oppure enti o organismi privati (di solito banche o imprese).

I p. bilaterali vengono estesi: da governo a governo, o da Stato a Stato; da organismi finanziari pubblici o privati (banca o mercato finanziario) di uno Stato a favore di governo o enti pubblici, di organismi finanziari locali, di imprese locali di altro Stato: in questa categoria rientrano le emissioni obbligazionarie (da parte del governo o di enti pubblici o privati qualificati del paese ‘debitore’), i certificati di deposito o altri strumenti finanziari accettati nel mercato finanziario del paese ‘creditore’; da impresa di un paese a impresa di altro paese (i suppliers credits, crediti dei fornitori che accompagnano la vendita di macchinari o impianti: si tratta di p. rimborsabili nel medio periodo, ossia entro 5 anni). I p. bilaterali hanno solitamente durata medio-lunga (superiore a 5 anni); quelli che intercorrono tra i governi hanno anche maggior durata. Di solito i p. bilaterali non usufruiscono di garanzie da parte del governo del paese beneficiario; vengono concessi a tassi di favore (soprattutto quelli governativi). Generalmente, con qualche eccezione per i p. concessi da parte di enti finanziari, hanno destinazione specifica, si concretizzano cioè nella fornitura di beni e/o servizi da parte di imprese o enti del paese concedente, senza esborso finanziario di fondi (che vengono accreditati al fornitore del paese di origine). Per le crescenti difficoltà dei debitori a rimborsare i p., soprattutto nei paesi in via di sviluppo (PVS) e quindi come forma di garanzia, è rientrata in uso la pratica di vincolare il rimborso del p. alla fornitura di materie prime, prodotti finiti o servizi. Questa forma di finanziamento, il countertrade, altro non è se non una modalità del barter o baratto.

I p. multilaterali sono i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali, quali appunto il FMI, la Banca mondiale, la Banca Europea degli Investimenti (BEI), la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ecc., e da consorzi di banche commerciali operanti nei mercati finanziari internazionali. I concessionari dei finanziamenti degli organismi finanziari internazionali possono essere: governi o enti governativi; banche oppure organismi finanziari locali, pubblici o privati; imprese pubbliche o private. I p. degli organismi finanziari vengono solitamente garantiti dal governo e hanno generalmente un vincolo di destinazione, sono cioè legati a progetti specifici d’investimento dei quali viene accertata la fattibilità attraverso apposite analisi. Gli organismi finanziari internazionali tendono a vincolare la concessione di nuovi p. a interventi di politica economica da parte dei paesi beneficiari; si tende cioè ad accertare che i paesi beneficiari adottino politiche di stabilizzazione dell’economia e misure volte al superamento di distorsioni strutturali interne (inflazione, deficit pubblico, restrizioni nel commercio internazionale, prezzi controllati ecc.). Al tempo stesso gli organismi finanziari internazionali hanno intensificato il coordinamento fra di loro. Anche i p. degli organismi finanziari internazionali solitamente non comportano esborso finanziario al paese beneficiario (che si tratti di governo o di impresa): il pagamento viene effettuato al fornitore. La scelta del fornitore, a differenza di quanto avviene nei p. bilaterali, viene effettuata attraverso gare di appalto internazionali, sulla base di procedure collaudate, sotto la supervisione degli organismi suddetti. Tutti i p. internazionali indistintamente comportano il rischio di cambio per il paese utente finale del p., cioè il mutuatario sostiene il costo di un’eventuale svalutazione della moneta del proprio paese rispetto alla valuta nella quale il p. è stato denominato (per es., dollari, yen, marchi tedeschi) per la durata del prestito. Questo rischio può riguardare una sola valuta oppure più valute (come avviene nel caso dei p. della Banca mondiale che vengono denominati in un pool di valute). Altro rischio legato a questi p. è il rischio di tasso, cioè una variazione dei tassi d’interesse di riferimento – di solito il LIBOR (London interbank-offered rate) – che si ripercuote sul costo del prestito. In tal modo diventa problematico per il debitore fare previsioni sul costo del prestito. Fino alla metà degli anni 1970 i p. internazionali venivano concessi a tassi fissi; successivamente, a causa dell’instabilità dei mercati finanziari internazionali, furono introdotti i tassi variabili, i quali, unitamente al rischio di cambio, hanno esercitato un peso non trascurabile nell’aggravio dei costi dei p. e nell’insolvenza della maggior parte dei PVS. Esimendosi dai rischi di cambio e di tasso, gli organismi finanziari internazionali trasferiscono al debitore l’eventuale onere (o beneficio) derivante da una variazione del tasso. Nel caso di discesa dei tassi di riferimento, il costo del p. si riduce proporzionalmente. Normalmente, i tassi dei p. concessi dagli organismi finanziari internazionali non tengono conto del rischio paese.

I p. misti sono una combinazione degli strumenti bilaterali e multilaterali. Attraverso questa forma, le banche commerciali si associano agli organismi finanziari internazionali in attività di cofin­ancing («cofinanziamento»).

Linguistica

Assimilazione di una forma linguistica appartenente in origine ad altra comunità, e la forma linguistica così assimilata. Più spesso si tratta di elementi lessicali, i quali sono presi o nel loro aspetto fonetico esotico (es., in it. bar, taxi) o adattandoli alla fonetica indigena (es., in it. treno da train); un prestito lessicale mediato è il calco (➔). Ma possono riceversi anche prestiti morfologici (il suffisso latino volgare -issa, da cui il nostro -essa in badessa ecc., dal gr. -ισσα), sintattici (ital. al di là di dal franc. au delà de invece del più antico di là da) o fonetici, nel senso che un suono indigeno viene trasformato secondo un suono straniero (es., l’r uvulare affettato da alcuni per imitazione dell’r francese).

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