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Assenso dell’autorità civile a un atto dell’autorità ecclesiastica; in Italia fu abolito, così come l’exequatur, dall’art. 24 del Concordato (1929).Talora si parlava di p. in contrapposizione a exequatur, talora si distingueva tra exequatur, p., e regio assenso. Nel primo caso p. equivaleva ad assenso agli atti dell’autorità ecclesiastica nazionale, cioè degli ordinari e non della Santa Sede, mentre con exequatur s’intendeva l’assenso agli atti di quest’ultima. Nel secondo caso l’exequatur era riferito alla provvista dei benefici maggiori, il p. alla provvista dei benefici minori, il regio assenso agli atti di carattere patrimoniale concernenti la destinazione di beni ecclesiastici.

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