PENSIONE

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

PENSIONE (XXVI, p. 692; App. I, p. 925)

Tommaso FRANCESCHINI

Pensioni di guerra - Dopo la riforma tecnico-giuridica di cui al r. d. 12 luglio 1923, n. 1491, la legislazione sulle pensioni di guerra subì aggiornamenti, estensioni e limitazioni in relazione ai varî eventi bellici e alle mutate esigenze d'ordine economico e politico-sociale.

Rese applicabili le norme sulle pensioni di guerra agli invalidi e congiunti di caduti nelle operazioni militari del 1935-36 in A.O.I. (r.d.l. 2 dicembre 1935, n. 2111), nella guerra civile di Spagna (r.d.l. 6 maggio 1936, n. 2530), e in Albania (r.d.l. 7 aprile 1939, n. 590), dopo la dichiarazione dell'ultima guerra (10 giugno 1940), per le caratteristiche assunte dai moderni conflitti (estensione dell'offesa nemica all'intero territorio nazionale) si avvertì subito la necessità di emanare provvidenze a favore dei cittadini italiani vittime civili per azioni belliche nella madrepatria o per sevizie e maltrattamenti all'estero (leggi 18 agosto 1940, n. 1196, e 11 dicembre 1941, n. 1385). Altre estensioni si ebbero nel corso delle operazioni belliche o dopo la cessazione delle ostilità e ciò per effetto dell'equiparazione ai reparti combattenti di altre forze con essi cooperanti o che per gli eventi successivi all'8 settembre 1943 (armistizio) vennero a trovarsi in situazioni analoghe a quelle delle forze combattenti.

Tali estensioni riguardano: le infermiere volontarie della C.R.I. (legge 26 marzo 1942, n. 341); i militarizzati (r. d. l. 30 marzo 1943, n. 123); i reduci per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e vittime delle forze nazi-fasciste (d. l. lgt. 4 agosto 1945, n. 467; d. l. C. P. S. 16 settembre 1946, n. 372, e d. lgv. 1° febbraio 1948, n. 93); i cittadini italiani che fecero parte di formazioni antifranchiste nella guerra civile di Spagna del 1935-39 (legge 19 marzo 1948, n. 249, legge 26 gennaio 1949, n. 20); le vittime di terrorismo politico nelle nostre ex colonie (legge 19 agosto 1948. n. 1180. e 24 luglio 1951, n. 660).

Alle indicate estensioni, fa riscontro la revoca di benefici in materia di pensioni concesse agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e ai cittadini aventi benemerenze fasciste (d. lgt. 3 agosto 1944, n. 165. la cui portata è stata limitata con d. lgt. 19 marzo 1948, n. 249. che ha ripristinato alcuni dei benefici soppressi).

Ma la legge più importante emanata dopo l'ultima guerra è quella del 10 agosto 1950, n. 648, che, nel riordinare gran parte delle leggi anteriori, accordò benefici di carattere economico e introdusse notevoli innovazioni. Nella determinazione della dipendenza da causa di servizio di una infermità invalidante o letale, la citata legge ha fatto più largo uso della presunzione che è stata estesa ai prigionieri, agli infortunati civili minorenni, ecc., mentre per l'attribuzione della tabella di combattenti (tab. C), si è ispirata non più al criterio topografico delle zone di combattimento (da cui derivava la distinzione, ora non più seguita, tra "pensione privilegiata di guerra" e "pensione di guerra"), ma a quello dell'appartenenza a reparti ovunque impegnati in azioni belliche.

Aggiornate le tabelle di classifica delle infermità invalidanti secondo la più moderna letteratura medica, l'ammontare tabellare delle pensioni e degli assegni è stato determinato non più in relazione ai singoli gradi della gerarchia militare, ma in rapporto a gruppi di gradi (ufficiali generali, ufficiali superiori, ufficiali inferiori, sottufficiali e truppa), il che, mentre da una parte semplifica la liquidazione, apporta, dall'altra, un miglioramento economico a favore dei gradi più bassi di ciascuo gruppo. Elevato da cinque a dieci anni il termine per far valere i maggiori diritti a titolo di aggravamento, è stata consentita, a tal fine, la presentazione di una terza domanda dopo le prime due consecutivamente negative.

La legislazione sulle pensioni di guerra si è rivelata quanto mai dinamica anche dopo la citata legge riordinatrice del 1950, sia per gli adeguamenti conseguenti al crescente costo della vita (anche le pensioni di guerra hanno un carattere spiccatamente alimentare), sia per eventi politico-sociali strettamente connessi con i passati eventi bellici.

Il trattamento di guerra è stato infatti esteso: ai cittadini vittime di azioni aventi fini politici, nelle zone di confine con la Iugoslavia e verificatesi entro il 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952. n. 207 e D.P.R. 24 dic. 1955, n. 1550); agli alto-atesini rioptanti per la cittadinanza italiana, e invalidi per eventi verificatisi nella prima guerra mondiale e nelle guerre successive combattute dall'Italia fino al 31 dicembre 1939 (legge 20 luglio 1952, n. 1008); ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di caduti in occasione dei fatti di Trieste verificatisi il 4, 5 e 6 dicembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654); ai mutilati e invalidi e congiunti di caduti appartenenti alle forze armate della Repubblica sociale italiana e a gruppi di alto-atesini che militarono nelle forze armate tedesche (legge 5 gennaio 1955. n. 14). Questa estensione contiene alcune limitazioni e discriminazioni che per gli alto-atesini hanno avuto termine per effetto di espressa disposizione di legge (legge 3 aprile 1958, n. 467); ai perseguitati politici antifascisti o razziali e familiari superstiti (legge 10 marzo 1955, n. 96, modif. con legge 8 novembre 1956. n. 1317); al personale coloniale militare indigeno trasferitosi in Italia (legge 14 marzo 1957, n. 108, e legge 22 ottobre 1957, n. 1053); agli invalidi e congiunti di caduti del cessato impero austro-ungarico che, per essere divenuti cittadini italiani, furono già contemplati dall'art. 72 del r. d. 12 luglio 1923, n. 1491 (legge 14 febbraio 1961. n. 131).

Il procedimento di liquidazione, in linea di massima, è rimasto inalterato se si eccettuano la devoluzione di competenza agli uffici provinciali del Tesoro per la liquidazione di pensioni di riversibilità e di alcuni assegni accessorî (legge 30 giugno 1955, n. 1544) e la modifica delle norme per la revoca delle pensioni di guerra, alle quali, per rendere più stabili e sicure le concessioni, con legge 27 ottobre 1957, n. 1028, sono state estese le disposizioni sulle pensioni ordinarie contenute nell'art. 9 del r. d. 27 giugno 1933, n. 703, che consente la revoca solo per errore di fatto e di calcolo, documento nuovo o falso.

Il requisito di carattere economico richiesto per il riconoscimento del diritto a favore dei genitori ha subìto pur esso una evoluzione favorevole agli interessati. Infatti, alle vecchie norme, tutte ispirate al concetto che la morte del militare avesse dovuto apportare una notevole diminuzione dei mezzi di sussistenza per gli aventi causa, è stato sostituito un dato di carattere obbiettivo e di più facile accertamento e cioè l'iscrizione del richiedente nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile inferiore a L. 300.000 (legge 27 luglio 1957, n. 616, che reca tanti altri sensibili miglioramenti alle pensioni dirette e indirette).

Bibl.: L. Picozzi, Le pensioni di guerra, Roma 1952; P. Ducceschi e A. Zennaro, Manuale delle pensioni di guerra, Firenze 1952; A. Giannini e F. Valori, Codice delle pensioni ordinarie e di guerra, Roma 1958; M. Cassiani, Manuale di pensionistica privilegiata e di guerra, ivi 1959; S. De Silva e T. Franceschini, Codice delle pensioni militari, Milano 1959; V. Platania, Le pensioni di guerra nel loro aspetto teorico, Padova 1960.

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