Pegno

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Diritto reale di garanzia che ha per oggetto i beni mobili non registrati (per i beni mobili registrati si ha l’ipoteca), le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Deriva generalmente dal contratto cosiddetto di pegno stipulato tra il creditore (pignoratizio) e il proprietario del bene dato in pegno, il quale di regola è il debitore e, più raramente, è un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, e serve a costituire una garanzia specifica per i crediti (art. 2784 c.c.), trovando applicazione nei correnti rapporti obbligatori. Essenziale della perfezione del contratto è il trasferimento del bene da parte del datore del pegno e la correlativa consegna a favore del creditore pignoratizio, anche se non mancano ipotesi di pegno cosiddetto anomalo, previste dalla legge, nelle quali la consegna del bene è sostituita da altre forme giuridiche di registrazione e annotazione. La garanzia rappresentata dal pegno è indivisibile, durando finché il debito sia integralmente soddisfatto. L’effetto giuridico fondamentale della costituzione di pegno è la prelazione accordata al creditore pignoratizio sul valore dell’oggetto dato in pegno. Altri effetti particolari della costituzione di pegno sono la facoltà di far propri i frutti del bene pignorato (imputandoli alle spese, agli interessi e al debito capitale, nell’ordine), il diritto di ritenzione per ogni nuovo debito sopravvenuto tra le medesime persone dopo la costituzione del pegno e scaduto anteriormente al soddisfacimento del credito relativo, il diritto di chiedere la vendita anticipata del pegno se la garanzia rappresentata da questo sia per divenire insufficiente a causa del deterioramento del bene pignorato, la legittimazione all’azione di rivendica del medesimo, quando il creditore pignoratizio ne abbia eventualmente perduto il possesso. Il creditore pignoratizio ha invece il dovere di custodire il bene pignorato, di astenersi dall’uso del medesimo (salvo che l’uso sia necessario per la conservazione), di astenersi dal costituire lo stesso pegno in pegno (subpegno) presso altri. Il datore del pegno, dal canto suo, a tutela dei diritti (di proprietà) sulla cosa, può chiedere il sequestro del pegno in caso di abuso da parte del creditore, esigere la restituzione del medesimo dopo il totale soddisfacimento delle ragioni creditorie (comprendenti spese, interessi e capitale), chiedere (analogamente a quanto è in potere del creditore pignoratizio) la vendita anticipata del pegno quando esso si deteriori, diminuisca di valore, o quando si presenti occasione favorevole, ovvero ancora domandare la restituzione del pegno offrendo altra idonea garanzia reale.

Il pegno di crediti (art. 2800 ss. c.c.) si costituisce mediante contratto scritto notificato al terzo debitore (o da questo accettato con scrittura avente data certa) e consegna del documento rappresentativo. Consiste nel fatto del passaggio della disponibilità di un credito dalle mani del creditore originario a quelle del creditore del medesimo e determina a favore di quest’ultimo la prelazione sul ricavato del credito dato in pegno. Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi e le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale, e alla scadenza a ricevere il pagamento del credito dato in pegno. Se, inoltre, anche il credito garantito è scaduto (e il credito dato in pegno consiste in somma di denaro), il creditore pignoratizio può ritenere del denaro ricevuto quanto basta al soddisfacimento delle sue ragioni e deve restituire l’eventuale residuo al debitore; se il credito dato in pegno concerne cose diverse dal denaro, il creditore pignoratizio può chiederne la vendita o l’assegnazione. Comunque, il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli competono contro il creditore originario, sempre che non abbia accettato senza riserve la costituzione del pegno.

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