ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Adolfo MARESCA

INTERNAZIONALE Complesso delle istituzioni mercé le quali gli stati attuano la cooperazione necessaria al soddisfacimento dei comuni bisogni, e tendono a superare le deficenze funzionali derivanti alla comunità internazionale dalla sua struttura paritaria, l'o. i. ha avuto, nel corso dell'ultimo decennio, sviluppi vasti e profondi. Fattori di varia natura e di diversa portata hanno contribuito a siffatti sviluppi: la consapevolezza dell'interdipendenza sempre più stretta delle singole economie nazionali, e dell'insufficienza delle possibilità materiali degli stati individualmente considerati; un più profondo senso di solidarietà tra i paesi partecipi di determinati settori geografici e tra loro legati da particolari vincoli storici e spirituali; la coscienza di dover fronteggiare i comuni pericoli mercé un'associazione organica e permanente; i progressi della scienza e della tecnica, segnatamente per quanto attiene alle fonti dell'energia, e la conseguente necessità di coordinare internazionalmente l'impiego economico; la certezza, infine, della indivisibilità della pace e di ogni umano benessere.

Le linee principali, secondo le quali gli sviluppi stessi si sono manifestati, possono sommariamente così indicarsi: l'o. i. si è intensificata in un triplice ambito geografico: come sistema di cooperazione a base universale, mercé l'azione delle N. U. e le istituzioni specializzate di essa, membri delle quali sono, o possono divenire, tutti gli stati della comunità internazionale; come sistema, inoltre, di un'organica collaborazione continentale, attuata, nelle Americhe, dalla Organizzazione degli Stati Americani; infine, come sistema di cooperazione regionale, tra stati, cioè, partecipi di una stessa area geo-politica, e tra loro uniti da particolari vincoli di affinità etniche e di solidarietà materiali e morali (ne sono esempî le comunità economiche europee, il Consiglio nordico, la NATO, la SEATO, ecc.).

Il fenomeno della o. i. non si limita più ad attuare la cooperazione tra gli stati nei tradizionali settori delle relazioni esterne dei soggetti (mantenimento della pace, sicurezza collettiva, tutela associata, pacifica soluzione delle controversie, ecc.), ma tende ad allargare la cooperazione stessa all'attività interna degli stati. Operando in tale direzione, gli organismi internazionali svolgono, nell'ambito interno dei singoli stati membri, una triplice possibile funzione: in primo luogo, le ricerche e gli studî di carattere economico, sociale e umanitario allo scopo di stimolare e preparare la conclusione di accordi collettivi, destinati a limitare, ai fini di una solidarietà superiore, la libertà dei singoli stati nella disciplina del lavoro, della navigazione, dell'agricoltura, ecc.; in secondo luogo, l'azione di vigilanza sull'esecuzione degli accordi così conclusi; infine, l'assistenza tecnica direttamente data agli stati in settori determinati.

Gli strumenti sempre più frequentemente adoperati per attuare la organizzazione internazionale sono gli enti internazionali, cioè le unioni di stati divenute, in virtù delle istituzioni dei quali sono dotate, entità nettamente distinte dagli stati partecipi dell'accordo internazionale che le ha costituite, capaci di volere e di agire in modo unitario, di porre in essere atti giuridici che sono riferibili ad esse e non ai singoli stati membri. In virtù di un processo di personificazione svolgentesi ad un tempo all'interno e verso l'esterno, cotesti enti tendono quindi a divenire essi stessi destinatarî di norme dell'ordinamento internazionale, e ad essere, pertanto, portatori di una personalità di diritto internazionale. Il potere di autonomia organizzativa e statutaria, onde sono dotati, fa sì che detti enti non siano costretti nella fissità delle norme dell'accordo istitutivo, ma possano evolversi, svilupparsi, perfezionare la loro efficenza, per il migliore perseguimento dei loro fini istituzionali.

Espressioni particolarmente caratteristiche della raggiunta personalità di diritto internazionale di detti enti sono costituite dallo ius stipulandi e dallo ius legationis, dei quali gli enti stessi tendono a divenire titolari. Il primo si manifesta, segnatamente, nella conclusione dei cosiddetti accordi di sede, che intercorrono tra l'ente, da un lato, e lo stato ospite di esso, dall'altro (ad. es., l'accordo firmato a Washington il 30 ottobre 1950, tra l'Italia e la FAO). Il secondo si afferma nella capacità dell'ente di ricevere dagli stati, ed a sua volta inviare presso gli stati stessi, agenti diplomatici (ad es., le rappresentanze permanenti dei singoli stati presso le N. U. e presso le comunità europee, la rappresentanza permanente della CECA presso il governo britannico).

La tendenza alla cosiddetta supernazionalità degli enti internazionali si è manifestata nella creazione della comunità europea carbosiderurgica (CECA), istituita dal trattato firmato a Parigi il 18 aprile 1951: con cotesta espressione si è voluto indicare il particolare potere dell'ente internazionale di emanare precetti, dei quali sono direttamente destinatarî persone fisiche ed organismi economici che, in ogni altro settore, restano invece sottoposti alla esclusiva sovranità degli stati di appartenenza. Non entrato in vigore, per la mancata ratifica francese, il trattato istitutivo di una Comunità europea di difesa, firmato a Parigi il 27 maggio 1952; rette da criterî diversi le Comunità europee economica ed atomica (trattati di Roma del 27 marzo 1957), la tendenza ad una "supernazionalità", intesa nel senso di cui sopra è cenno, non ha avuto, dopo la istituzione della Comunità Economica Europea, ulteriori sviluppi.

Un'altra caratteristica del più recente evolversi del fenomeno dell'o. i. è costituita dal nuovo principio cui si informa la costituzione di uno degli organi primarî di alcuni nuovi enti internazionali: anziché essere formato dagli stessi stati membri operanti attraverso proprî delegati (come si verifica, ad es., nell'Assemblea e nel Consiglio di sicurezza delle N. U.), o da esperti in particolari materie, individui designati bensì dai governi, ma costituenti essi stessi l'organo societario (ad es., la Commissione di diritto internazionale delle N. U.), l'organo primario dell'ente internazionale è formato dai membri dei parlamenti nazionali dei singoli stati membri, eletti, oggi, in seno ai parlamenti stessi, e forse, in avvenire, a suffragio diretto. Sono così formate l'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa (1949), l'assemblea comune dell'Unione Europea Occidentale (UEO), costituita dai membri dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa espressi dai parlamenti degli Stati partecipi dell'UEO; l'Assemblea parlamentare Europea, organo delle tre comunità europee: quella carbosiderurgica (CECA), quella economica (CEE) e quella atomica (EURATOM). In uno speciale organismo europeo, il Consiglio Nordico (1953), l'accennato criterio della qualità di membro del parlamento nazionale di ciascuno stato partecipe dell'organismo stesso (Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda e Finlandia) è assunto non pure ai fini della costituzione di un determinato organo dell'ente, ma come principio basilare dell'ente stesso.

Una notevole peculiarità degli enti internazionali formatisi nell'ultimo decennio è costituita dall'inclusione tra gli organi primarî di essi di un organo giurisdizionale, competente a conoscere le controversie attinenti all'applicazione dei trattati istitutivi degli enti stessi. Tale organo è, segnatamente, la Corte di giustizia comune alle tre comunità europee (carbosiderurgica, economica ed atomica) avente sede a Lussemburgo, destinata ad assicurare il rispetto del diritto nell'ambito giuridico delle singole Comunità. Una caratteristica della Corte di giustizia europea è rappresentata dalla possibilità di essere adita non pure dagli stati membri della comunità, e dalle altre istituzioni della comunità stessa, ma, in determinati casi, anche da persone fisiche e giuridiche (segnatamente, nella CECA, le imprese private) che, in qualche modo, vengono ad essere partecipi dell'ordinamento giuridico della Comunità.

Il procedimento, attraverso il quale uno stato può acquistare la qualità di membro di un'organizzazione internazionale, è, ancora in molti casi, quello dell'adesione all'accordo internazionale istitutivo dell'organizzazione stessa, procedimento fondato esclusivamente sulla volontà dello Stato che intende divenire membro dell'organizzazione. Più frequente tende a divenire, per altro, la procedura dell'ammissione, per la quale alla volontà dello Stato deve corrispondere una decisione da parte dei competenti organi dell'ente internazionale. Tale decisione può derivare dalla semplice constatazione della esistenza di certi requisiti, oppure può fondarsi su di una valutazione rimessa al potere discrezionale degli organi stessi (così, attraverso un procedimento di ammissione, fondato sul potere discrezionale del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea, molti stati - tra i quali l'Italia alla fine del 1955 - sono divenuti membri delle N. U.). Una particolare forma di ammissione è costituita, poi, dal procedimento dell'invito all'ammissione, deliberato, nel modo prestabilito dall'atto istitutivo dell'ente (di solito all'unanimità), dal competente organo dell'ente (cfr. statuto del Consiglio di Europa, art. 4, Trattato Nord Atlantico, art. 10).

Già fondato sul principio dell'unanimità, caratteristico delle unioni internazionali a struttura semplice, il procedimento formativo della volontà dell'ente internazionale tende ad informarsi al principio della maggioranza qualificata. Il carattere istituzionale dell'ente risulta così intensificato, e le possibilità del suo funzionamento unitario vengono ad essere notevolmente accresciute.

Una caratteristica particolarmente espressiva dei più recenti sviluppi del fenomeno giuridico dell'organizzazione internazionale risiede, infine, nel criterio informativo della disciplina dello status degli enti internazionali e delle persone fisiche (funzionarî internazionali, delegati degli stati, rappresentanti permanenti) che, a vario titolo, partecipano alla formazione degli organi degli enti medesimi, e di altri organi istituiti ed operanti presso di essi. Tale criterio consiste, soprattutto, nell'estendere agli enti ed agli individui predetti i trattamenti (immunità, privilegi e prerogative) previsti dal diritto internazionale generale per gli agenti diplomatici, non già in modo indiscriminato, ma con particolari limitazioni, che devono essere giustificate dalle esigenze funzionali dell'ente, ed alle quali fa sempre da contrappeso l'impegno dell'ente stesso di rinunciare ai trattamenti medesimi ogni qual volta le necessità del suo funzionamento lo consentono (un esempio in tal senso è offerto dalle regole contenute in tutti gli accordi conclusi in questa materia, secondo le quali il pieno status diplomatico è riconosciuto soltanto al segretario generale od al direttore generale dell'Organizzazione ed al suo sostituto, ad esclusione degli altri funzionarî internazionali, di rango anche elevato).

Per la molteplicità delle recenti istituzioni, che lo realizzano; per la novità dei principî, cui si informano la struttura ed il funzionamento delle istituzioni stesse; per la grande varietà dei settori di relazioni, nei quali la cooperazione tra gli Stati si attua e si perfeziona, il fenomeno giuridico della organizzazione internazionale tende ormai a superare i tradizionali schemi teorici della sua impostazione originaria, per divenire oggetto di una speciale sezione della scienza del diritto internazionale, forse più di ogni altra piena di avvenire.

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