ORDINE SACRO e ordinazione

Enciclopedia Italiana (1935)

ORDINE SACRO e ordinazione

Agostino TESTO
Giuseppe DE LUCA
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Secondo la dottrina cattolica Gesù Cristo istituì la sua Chiesa in forma di società perfetta, e la dotò di un'autorità, alla quale affidò il potere di governare e istruire i fedeli, e di ministrare loro i mezzi da lui stabiliti per la vita soprannaturale. Il potere di ministrare questi mezzi costituisce la potestas ordinis, e viene dato per mezzo d'uno speciale sacramento, che si chiama ordine; l'azione e il rito con cui tale sacramento viene conferito si chiama ordinazione. Sebbene il sacramento sia uno, l'ordine non è unico, ma molteplice. Tre sono gli ordini d'istituzione divina: il diaconato, il presbiterato, e l'episcopato, tutti gli altri sono d'istituzione ecclesiastica, quale preparazione ai primi. Precisamente perché d'origine divina, il diaconato, il presbiterato e l'episcopato si trovano in tutti i tempi e presso tutte le chiese, sia di rito latino, sia di rito orientale. Gli altri ordini invece, perché d'origine umana, subirono varie mutazioni presso i varî riti. Nella Chiesa latina, secondo la legislazione attualmente in vigore (la quale però è antichissima, perché fondatamente la si fa risalire al secolo III o IV) gli ordini sono otto: cioè ai tre suddetti si debbono aggiungere l'ostiariato, il lettorato, l'esorcistato, l'accolitato, e il suddiaconato. La tonsura non è un ordine, ma soltanto un rito di ascrizione al ceto di persone che riceve gli ordini.

La Chiesa latina distingue i suoi otto ordini in maggiori e minori; maggiori sono il suddiaconato, il diaconato, il presbiterato e l'episcopato; minori gli altri. I maggiori sono anche chiamati sacri, perché più direttamente servono al ministero dell'altare, al quale servizio dispongono con una consacrazione perpetua e irrevocabile, e importano l'obbligo del celibato.

Ministro degli ordini è il vescovo; però gli ordini minori e la tonsura, essendo d'istituzione solamente ecclesiastica, possono essere conferiti anche da altra persona. Secondo il diritto vigente, hanno tale potere, annesso alla loro dignità, i cardinali, gli abbati regolari di governo, i vicarî e prefetti apostolici. La tonsura e gli ordini minori possono essere conferiti anche fuori della messa e negli oratorî privati; i maggiori soltanto nella messa e, se si tratta di ordinazioni generali, nella chiesa cattedrale, e quasi solo per eccezione altrove. La tonsura non può essere conferita con gli ordini minori, come neppure questi tutti insieme nello stesso giorno.

Per ricevere gli ordini si richiede: 1. avere l'età canonica, cioè 21 anni compiuti per il suddiaconato, 22 per il diaconato, 24 per il sacerdozio, 30 per l'episcopato; per la tonsura e per gli ordini minori non vi è età fissa: essi però non possono essere ricevuti prima dell'inizio degli studî teologici. 2. Possedere la scienza teologica e morale conveniente; il corso di teologia prescritto deve essere fatto frequentando le scuole speciali e con il programma stabilito dai sacri canoni. 3. Avere ricevuto gli ordini precedenti; le ordinazioni per salti sono interdette. 4. osservare il debito intervallo tra i varî ordini, cioè d'un anno tra gli ordini minori e il suddiaconato, e di 6 mesi per il diaconato e il presbiterato. 5. Avere un titolo canonico per la sostentazione, il quale può essere un beneficio ecclesiastico, il proprio patrimonio, o il servizio della diocesi o della missione; per i religiosi è il titulus paupertatis o della mensa comune. 6. Essere libero dalle irregolarità e dagl'impedimenti (v. appresso).

Il rito dell'ordinazione al diaconato, presbiterato ed episcopato è quello del Pontificale Romano. Esso deve essere osservato nella sua integrità; non tutte le cerimonie sono però essenziali, ritenendosi comunemente che l'essenza dell'ordine consista nella sola imposizione delle mani accompagnata dalla recita della formula corrispondente, mentre la consegna degli strumenti e le altre parti sono stimate accessorie. Per gli altri ordini d'istituzione umana, il rito consiste nella consegna degli strumenti, con la recita della formula da parte dell'ordinante. Gli ordini minori e il suddiaconato, sebbene non imprimano il carattere, non sono iterabili; i maggiori, essendo sacramento, imprimono il carattere, sono incancellabili, e il loro esercizio, anche se talvolta illecito, è sempre valido.

L'irregolarità ecclesiastica non è di per sé né una pena né una censura, ma "impedimento canonico perpetuo, che vieta di natura propria e direttamente, anzitutto la recezione dell'ordine sacro, e per via di conseguenza l'uso di esso". Si distingue l'irregolarità ex defectu da quella ex delicto, secondo che essa nasce dall'assenza d'una qualità richiesta o da delitto commesso dopo il battesimo ed esterno, sia pubblico sia occulto. L'irregolarità inabilita non solo a ricevere ed esercitare l'ordine sacro, ma anche ad acquistare uffici e benefici ecclesiastici; e non cessa, di per sé, se non per dispensa del papa e, in certi casi, del vescovo.

Sono irregolari ex defectu: 1. i figli illegittimi finché non siano legittimati (i trovatelli, per sé non ritenuti illegittimi dal diritto, hanno però bisogno della dispensa); 2. la persona con organismi troppo diíettosi (mutilati gravi, ciechi, sordi, seriamente deformi, ecc.); 3. epilettici, pazzi, ossessi; 4. i bigami, cioè quanti avessero contratto, uno dopo l'altro, due o più matrimonî; 5. i colpiti d'infamia iuris (cfr. Codex iuris Can., can. 2293, § 2; 2314, § 1, n. 2; 2359, § 2); 6. il giudice che avesse pronunziato una sentenza di morte; 7. chi avesse esercitato ufficio di boia, o comunque aiutato. Sono invece irregolari ex delicto: 1. gli apostati, eretici e scismatici; 2. chi ricevette, senza necessità, il battesimo da acattolici; 3. chi, legato da matrimonio o da ordine sacro o da voti religiosi, abbia attentato il matrimonio; o, libero, l'abbia attentato con donna legata da altro matrimonio o da voti religiosi; 4. chi abbia perpetrato (o aiutato) omicidio volontario e aborto; 5. chi si sia mutilato o abbia tentato uccidersi; 6. i chierici che esercitassero l'arte medica o chirurgica, che è loro vietata, se ne segue morte; 7. chi, senza aver ricevuto l'ordine sacro l'esercita, o continua nell'esercizio, quando canonicamente ne è privo. Il diritto canonico conosce anche il "semplice impedimento" all'ordine sacro, che non è irregolarità, e ne sono legati i figli di acattolici, finché i genitori restano acattolici; gli ammogliati; i gerenti d'amministrazioni, sinché non ne sono, onestamente, liberi; gli schiavi; quelli che devono prestare ancora il servizio militare; i neofiti, finché non siano sufficientemente provati; chi sia incorso nell'infamia facti (cfr. can. 2293, § 3).

Chiese non cattoliche. - Presso le chiese orientali separate dalla cattolica vi sono dottrine e riti differenti riguardo all'ordine sacro. È dottrina comune presso i greci "ortodossi" che la deposizione canonica priva di ogni potere sacerdotale chi ne è investito, riducendolo nelle condizioni di semplice fedele; i Russi poi riconoscono le ordinazioni fatte da vescovi cattolici, mentre i Greci non sono uniformi su questo punto. Gli "ortodossi" contano due ordini minori, lettorato e suddiaconato, e tre maggiori, diaconato, presbiteriato ed episcopato; la tonsura è ristretta ai monaci. Gli Armeni si avvicinano molto ai Latini, e hanno come questi quattro ordini minori e tre maggiori (il vardapet, o "dottore", non è che una dignità particolare del sacerdote, propria agli Armeni); i Siri (giacobiti) e i Copti hanno tre ordini minori e tre maggiori; i Caldei (nestoriani) due minori e tre maggiori.

Nelle chiese riformate, in genere, l'ordine non è concepito come un sacramento, ma solo come l'assunzione di un ufficio, o di una funzione spirituale, che in molte di esse - le cosiddette chiese presbiteriane - è unico. Tuttavia anche nel luteranesimo germanico si ammette che l'ordinazione conferisca i "diritti dello stato spirituale" e - prima dell'unificazione delle varie "chiese territoriali", - che non si dovesse ripetere, anche in caso di passaggio dall'una all'altra; e, in quelle della Svezia e della Norvegia, l'ordinazione presbiterale è diversa dalla episcopale. Presbiteriane sono le chiese di tipo calvinista. Episcopaliana è la chiesa anglicana (e la maggior parte delle metodiste, staccatesi da questa), che ammette 3 ordini: diaconato, presbiterato, episcopato. Il rito si fonda su quello cattolico precedente la riforma, sebbene con notevoli soppressioni, modificazioni e spostamenti; il carattere sacro dell'ordine è riconosciuto in genere, sebbene con sensibili divergenze secondo le varie correnti (per la validità, v. anglicana, comunione, III, p. 322). Ovunque è stata conservata l'imposizione delle mani; non v'è tonsura.

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