OECE

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

OECE

Anna del Buttero

Sigla con la quale è nota l'Organizzazione europea di cooperazione economica (ingl. Organization for European Economic Cooperation; sigla OEEC), organizzazione internazionale regionale, costituita il 16 aprile 1948 con sede a Parigi, configurabile come una Unione di stati di carattere istituzionale, aperta all'adesione di stati diversi da quelli che vi avevano aderito originariamente. È stata la prima organizzazione europea, costituita dopo la seconda guerra mondiale e, pur avendo finalità di cooperazione economica, ha segnato una tappa decisiva nello sviluppo della collaborazione europea sul piano politico.

Per le vicende che hanno portato alla costituzione dell'OECE e soprattutto per le due conferenze per la cooperazione economica europea (Parigi, luglio 1947; Parigi, marzo-aprile 1948), v. piano: Piano Marshall (o ERP), in App. II, 11, p. 538. Inizialmente fecero parte dell'OECE i 16 paesi che avevano partecipato alle due conferenze e precisamente: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera e Turchia. Successivamente erano divenuti membri della organizzazione la Repubblica federale tedesca (ottobre 1949) e la Spagna (1959), quest'ultima dopo un periodo di partecipazione quale paese associato. Dal 1950 gli S. U. A. e il Canada erano divenuti membri associati e dal 1955 la Iugoslavia partecipava ai lavori in qualità di osservatore.

Lo scopo contingente dell'attuazione del programma di ricostruzione europea (ERP), con il concorso finanziario degli Stati Uniti d'America (che intanto avevano approvato la legge per gli aiuti all'estero: Foreign aid act del 3 aprile 1948) figurava accomunato, nell'atto istitutivo dell'OECE, con l'obiettivo permanente di creare una economia europea forte e sana attraverso una stretta e durevole collaborazione nelle reciproche relazioni economiche tra i paesi partecipanti. La duplice finalità generale dell'OECE comportava per gli stati membri l'assunzione di una serie di impegni, che, dal punto di vista funzionale, delimitavano la vasta competenza della Organizzazione e possono così riassumersi: realizzare una sana economia europea coordinando gli sforzi economici dei membri; concordare l'utilizzo più completo delle capacità e possibilità individuali dei paesi membri e della collettività per aumentare la produzione, sviluppare e ammodernare l'attrezzatura industriale ed agricola; sviluppare gli scambî reciproci, riducendo progressivamente le tariffe doganali e gli altri ostacoli allo sviluppo degli scambî e favorendo il rafforzamento dei vincoli esistenti, specie mediante unioni doganali; favorire la piena occupazione della mano d'opera; ristabilire e mantenere la stabilità economica e la fiducia nelle rispettive monete nazionali. Per la realizzazione di tali obiettivi all'OECE è riconosciuta, all'interno degli stati membri, la capacità giuridica necessaria all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, nonché speciali privilegi ed immunità. Nella sfera del diritto internazionale l'organizzazione può concludere accordi con Stati membri, paesi terzi ed organizzazioni internazionali. Per la recezione nell'ordinamento interno degli stati membri tali accordi devono essere adottati con le procedure costituzionali proprie di ciascuno stato.

La Convenzione sottoscritta a Parigi il 14 dicembre 1960 da parte dei rappresentanti degli Stati membri dell'OECE e degli Stati Uniti e Canada comporta la trasformazione dell'OECE in OCSE: Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici. Detta Convenzione entrerà in vigore dopo che almeno quindici paesi firmatarî avranno depositato gli strumenti di ratifica e, comunque, entro due anni dalla data della firma purché quindici paesi firmatarî abbiano provveduto alla ratifica. La nuova organizzazione nella quale si trasfonderà la personalità giuridica dell'OECE, non ne accoglie però ipso iure decisioni, raccomandazioni e risoluzioni se non previa approvazione del Consiglio dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Gli obiettivi assegnati dall'atto costitutivo alla nuova organizzazione sono quelli generali e non contingenti dell'OECE (espansione dell'economia e dell'occupazione, miglioramento del tenore di vita, mantenimento della stabilità finanziaria, espansione del commercio mondiale su base multilaterale e non discriminatoria) ma allargati all'impegno di contribuire allo sviluppo economico dei Paesi non membri in fase di sviluppo economico con mezzi adeguati attraverso l'apporto di capitali, di assistenza tecnica e l'allargamento dei mercati di sbocco.

Organi dell'OECE. - La struttura organizzativa dell'OECE che ha funzionato per un dodicennio e funzionerà ancora fino all'entrata in vigore della Convenzione del 1960 era la seguente.

Il Consiglio è il supremo organo di decisione dell'OECE ed è composto generalmente dai ministri degli Esteri dei paesi partecipanti (ma può anche riunirsi a livello delegati permanenti). Esso riassume in sé tutte le competenze che può delegare agli altri organi gerarchicamente subordinati. Spetta al Consiglio nominare i membri degli altri organi previsti dall'atto costitutivo, creare Comitati tecnici e altri organismi specializzati e sussidiarî, nonché fissare la politica generale dell'Organizzazione, discutere studî, rapporti e proposte di altri organi, approvare il bilancio, fissare e modificare il regolamento del personale. Le decisioni del Consiglio devono essere adottate all'unanimità; salvo la facoltà di un membro di astenersi da una votazione, con conseguente possibilità di non uniformarsi alla specifica decisione.

I poteri conferiti all'OECE dalla Convenzione istitutiva si esplicano attraverso le "decisioni" del Consiglio che costituiscono l'atto formale attraverso il quale l'Organizzazione manifesta la propria volontà. Le "decisioni", impegnative per gli stati membri, possono avere contenuto normativo o amministrativo; da esse consegue in ogni caso un impegno politico dei partecipanti a trasferirle nei rispettivi ordinamenti interni. Il Codice di liberazione degli scambî di merci e dei movimenti della mano d'opera, dei capitali, delle partite invisibili, costituisce una raccolta normativa di "decisioni" concordate, volte a definire i diritti e gli obblighi dei paesi partecipanti, che per parte rilevante si sono trasferite nelle legislazioni interne dei paesi partecipanti con provvedimenti nazionali di varia natura.

Gli altri organi gerarchicamente subordinati e responsabili davanti al Consiglio sono: 1) il Comitato esecutivo, composto di 7 membri designati annualmente dal Consiglio, tra i quali il Consiglio stesso nomina il presidente e un vicepresidente. È organo di esecuzione delle direttive del Consiglio, con il compito di assistenza e di predisposizione del lavoro connesso agli argomenti sui quali il Consiglio deve pronunciarsi.

2) Il Segretario generale, nominato dal Consiglio da cui direttamente dipende, è organo individuale, assistito da due segretarî aggiunti, anch'essi nominati dal Consiglio; ha funzioni di particolare rilievo in quanto partecipa con voto consultivo ai lavori del Consiglio e del Comitato esecutivo; ha diritto di iniziativa in quanto può presentare proposte agli anzidetti organi per i quali prepara le deliberazioni; convoca, d'intesa con i presidenti rispettivi, i Comitati tecnici nei quali può presenziare e dirigere le riunioni; assicura la esecuzione delle decisioni del Consiglio nei confronti degli altri organi; predispone il bilancio dell'Organizzazione; mantiene i collegamenti con le altre organizzazioni internazionali e le relazioni con i governi degli stati membri.

3) I Comitati tecnici, istituiti su decisione del Consiglio, sono posti sotto la sua diretta autorità e possono essere incaricati di studiare problemi di carattere generale o problemi relativi a particolari settori. Tenuto conto della larghissima competenza della organizzazione i Comitati hanno avuto una intensa dinamica nella vita dell'OECE, con riferimento anche a problemi specifici che successivamente sono divenuti di rilievo preponderante. I comitati con competenza generale che hanno assunto importanza preminente nella funzionalità della Organizzazione sono: il Comitato economico; il Comitato di direzione degli scambî; il comitato di direzione dell'Unione europea dei pagamenti trasformato, con la cessazione dell'UEP, in Comitato di direzione dell'Accordo Monetario Europeo (AME); il Comitato misto degli scambî e dei pagamenti intereuropei ed il Comitato di politica economica, di recente costituzione per il coordinamento delle politiche congiunturali degli stati membri. Gli altri comitati con competenza su problemi generali riguardano: le transazioni invisibili; i problemi fiscali; il turismo; i territorî d'oltremare; la produttività e la ricerca applicata; la mano d'opera. Altri comitati si occupano dei problemi dei varî settori merceologici, dalle fonti di energia alle varie produzioni industriali ed agricole. Tra questi i più importanti sono: il Comitato di direzione dell'energia nucleare, costituito nel 1959, affiancato da una Commissione consultiva dell'energia e dal Comitato dell'energia già funzionante dal 1955, nonché dall'Agenzia europea dell'energia nucleare, costituita con decisione del Consiglio del 1957; il Comitato ministeriale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, costituito con decisione del Consiglio dell'OECE del 14 gennaio 1955, con la partecipazione di tutti gli stati membri e della Spagna (in quel momento non ancora membro dell'OECE), allo scopo di coordinare le politiche agricole dei paesi partecipanti.

Gli organi specializzati dell'OECE, alcuni dei quali con particolare autonomia sono: l'Unione Europea dei Pagamenti (UEP), trasformata in AME, che pur disciplinata da un accordo intervenuto fra gli stati partecipanti all'OECE, deve considerarsi un organo dell'OECE in quanto la sua costituzione e il suo scioglimento si legano a decisioni del Consiglio dell'Organizzazione (v. UEP, in questa App.); l'Agenzia Europea della Produttività (AEP) istituita con sede a Parigi, in base alla decisione del Consiglio dell'OECE del marzo 1953, con lo scopo di ricercare, sviluppare e promuovere i metodi più efficienti per aumentare la produzione delle imprese private dei varî rami dell'attività economica negli stati membri dell'Organizzazione e negli S. U. A. Anche se dotata di autonomia finanziaria e di una propria struttura organizzativa, rimane uno strumento esecutivo del Consiglio dell'OECE che ne è il supremo organo deliberante; l'Agenzia Europea dell'Energia Nucleare (ENEA), istituita con decisione del Consiglio dell'OECE del dicembre 1957, allo scopo di promuovere lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dell'energia atomica a scopi pacifici. Retta da uno statuto autonomo, svolge la sua azione sotto l'autorità del Consiglio dell'OECE.

Va ricordata, infine, nel quadro dell'OECE, la Conferenza europea dei ministri dei trasporti, istituita con sede a Parigi in base ad un Protocollo del 1953. Sebbene si tratti di organismo autonomo e permanente, la sua origine si lega ad una riunione dei ministri dei Trasporti provocata da una raccomandazione del Consiglio dell'OECE. Alla Conferenza partecipano tutti i paesi membri dell'OECE (eccetto Islanda ed Irlanda) e gli Stati Uniti e Canada come membri associati. La Conferenza si articola in un Consiglio dei ministri, un Comitato di supplenti ed un Segretariato generale.

Quanto alla nuova organizzazione (OCSE), in cui l'OECE è destinata a trasformarsi, l'organo deliberante rimarrà il Consiglio (al livello ministri o al livello rappresentanti permanenti) che si compone di tutti i membri. Esso può istituire un comitato esecutivo e qualsiasi organo sussidiario necessario al raggiungimento degli obiettivi dell'Organizzazione. Anche il segretario generale mantiene le caratteristiche e le funzioni che aveva nell'OECE.

Bibl.: OECE, L'Organisation européenne de coopération économique. Histoire et structure, Parigi 1954; R. Marjolin, L'OECE et le développement de la coopération économique européenne, in Annuaire européen, I (1955); G. Mallet, The history and structure of OECE, in Annuaire européen, I (1955); S. Gordon, The OECE, in International Organization, I (1956); R. Monaco, Le istituzioni internazionali di cooperazione europea, Milano 1956; R. Socini, Le organizzazioni internazionali a carattere europeo, in Studi economico-giuridici, dell'università di Cagliari, XXXIX (1956-57), p. 75 segg.; W. A. Elkin, The OECE, Its structure and power, in Annuaire européen, IV (1958); P. A. Sereni, Le organizzazioni internazionali, Milano 1959.

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