Novità in materia di esecuzione forzata

Il Libro dell Anno del diritto 2017

Vedi Novita in materia di esecuzione forzata dell'anno: 2015 - 2017

Novità in materia di esecuzione forzata

Franco De Stefano

Le novità in materia di esecuzione forzata sono numerose in campo legislativo.

Il processo esecutivo è da anni un cantiere di riforme legislative, attuate con decreti legge spesso ad efficacia differita e con disciplina transitoria differenziata e talora modificata nel tempo, a complicare il quadro della disciplina applicabile alla singola procedura.

Dopo il d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito in legge con modificazioni dalla l. 10.11.2014, n. 162 (su cui v. De Stefano, F., Novità in materia di esecuzione forzata, in Libro dell’anno del Diritto 2015, Roma, 2015, 483), si è avuto il d.l. 27.6.2015, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla l. 6.8.2015, n. 132 (su cui v. De Stefano, F., Novità sull’espropriazione forzata, in Libro dell’anno del Diritto 2016, Roma, 2016, 585); e completa, ad oggi, il trittico il d.l. 3.5.2016, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla l. 30.6.2016, n. 132.

Per l’ampiezza e la complessità degli interventi di quest’ultima novella, si deve rinviare ad altro contributo in questa stessa volume, Diritto processuale civile, 1.1.1 D.l. n. 59/2016 e modifiche al c.p.c.

A fronte di tale frenetica attività legislativa, la giurisprudenza di legittimità si è mossa lungo due direttrici: una prima, di puntualizzazione di principi generali della ragionevole durata del processo; una seconda, di riconferma dei principi di centralità di un’esecuzione efficace quale strumento di tutela effettiva del diritto, ispiratori delle riforme succedutesi dal 2005.

Sotto il primo profilo, è tramontata la visione meccanicistica della spettanza automatica al debitore di un indennizzo per la durata del processo esecutivo oltre i limiti di ragionevolezza: l’esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo, perché questo è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicché il primo è soggetto al potere coattivo del secondo, recuperando solo nelle eventuali fasi d’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (Cass., 7.1.2016, n. 89, seguita da molte).

Pertanto, poiché dall’esito del processo il debitore esecutato riceve sempre e solo un danno giusto, il debitore esecutato dovrà provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Cass., 9.7.2015, n. 14382; Cass., 28.7.2016, n. 15733).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione non hanno affrontato questioni di principio di particolare importanza; ma hanno ribadito che vi è sempre giurisdizione del giudice ordinario, una volta che vi è un titolo esecutivo da porre in esecuzione (Cass., S.U., 7.1.2016, n. 65), sicché il regolamento preventivo di giurisdizione è precluso nel corso del processo esecutivo (Cass., S.U., ord. 19.5.2016, n. 10320); ed hanno puntualizzato la natura delle azioni in tema di fermo amministrativo o di ipoteca previsti dalla disciplina esattoriale, qualificandole come ordinarie azioni di accertamento, sottratte alle regole di competenza e rito delle opposizioni esecutive (Cass., S.U., ord. 22.7.2015, n. 15354).

Inoltre, hanno dettato regole più rigorose per il terzo colpito sui suoi beni da un’esecuzione in forza di un titolo reso tra altri, riconoscendogli solo l’opposizione prevista dall’art. 404 c.p.c. e non più anche quella dell’art. 615 c.p.c. (Cass., S.U., 23.1.2015, n. 1238).

A sezioni semplici, la Corte di legittimità è stata investita da un flusso ingente di impugnative su controversie in tema di esecuzioni esattoriali e strumenti ad esse preordinati, come i fermi amministrativi, le ipoteche esattoriali e gli ordini di pagamento diretti ai sensi della disciplina speciale (art. 72 bis d.P.R. 29.9.1973, n. 602).

Della natura di quest’ultimo si è operata una ricostruzione sistematica (Cass., 13.2.2015, n. 2857); e si sono avute, nel settore, le prime pronunce applicative dei principi sulla qualificazione delle azioni contro i fermi o le ipoteche, rimesse ai giudici competenti sul merito del rispettivo credito: identificandosi questi ultimi, in caso di cartelle per sanzioni ad infrazioni al codice della strada, comunque nel giudice di pace (Cass., ord. 10.5.2016, n. 9447).

Fra le pronunce più innovative delle sezioni semplici della Corte di cassazione, va segnalata quella sulla non tutelabilità in sede esecutiva dei crediti di importo esiguo: il principio, aspramente criticato dalla dottrina, si è affermato in presenza di circostanze particolari, quali la residualità del credito dopo un pagamento quasi integrale (Cass., 3.3.2015, n. 4228; Cass., 15.12.2015, n. 25224).

Senza precedenti editi, ma quale applicazione di principi generali, è poi l’affermazione dell’inapplicabilità della sospensione feriale al procedimento di opposizione allo speciale decreto ingiuntivo previsto dall’art. 614 c.p.c. per il recupero delle spese nelle esecuzioni di obblighi di fare o di non fare, siccome funzionale alla procedura esecutiva (Cass., ord. 20.7.2016, n. 14961).

Nel solco di principi innovativi affermati negli ultimi anni, ma contrastati dai giudici di merito e dalla dottrina, si segnala, quanto ai titoli esecutivi in materia familiare, la riaffermata sufficienza di un titolo che faccia riferimento ad una documentazione successiva, quando si tratta di spese ordinarie (Cass., ord. 2.3.2016, n. 4182); mentre, quanto all’eterointegrazione del titolo (inaugurata dalla celebre Cass., S.U., 2.7.2012, n. 11066), si è ribadita la legittimità di un’interpretazione extratestuale del provvedimento giurisdizionale, in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (Cass., 1.10.2015, n. 19641).

Sempre a sezioni semplici, la Corte è poi intervenuta ad applicare i principi informatori delle riforme del 2005 e degli anni seguenti:

• per ribadire che, a tutela della credibilità e quindi dell’efficacia del processo dinanzi al potenziale pubblico degli estranei sollecitati a prendervi parte, non si cambiano le regole del gioco dopo il suo inizio: non potendo prorogarsi il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione (Cass., 29.5.2015, n. 11171), né violarsi le condizioni di pubblicità specificamente previste (Cass., 8.3.2016, n. 4542; Cass., 7.2.2015, n. 9255), né sospendersi la vendita se non in presenza di presupposti rigorosi e non prevedibili (Cass., 21.9.2015, n. 18451; Cass. 23.6.2016, n. 13014); e comportando l’inerzia del creditore nella rinnovazione del pignoramento dopo venti anni la caducazione del processo (Cass., 11.3.2016, n. 4751);

• per ribadire che, in tutti i casi, pure configurabili, di improseguibilità o cd. estinzione atipica del processo esecutivo, è comunque indispensabile ordinare la cancellazione del pignoramento (Cass., ord. 10.5.2016, n. 9501);

• per ribadire che, nell’espropriazione forzata di beni appartenenti alla comunione legale tra coniugi, occorre aggredire il bene per l’intero, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire la metà del ricavato lordo della sua vendita, secondo un sistema in linea con la Costituzione, la Carta europea dei diritti fondamentali e la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Cass., 31.3.2016, n. 6230);

• per ammettere gli interventi privilegiati tardivi nelle espropriazioni, ma purché l’interventore agisca per il risconoscimento figurativo reso impossibile dalla sua scelta dei tempi (Cass., 19.1.2016, n. 774);

• per riconoscere un onere del creditore di anticipare le spese necessarie per la conservazione materiale del bene pignorato (Cass., 22.6.2016, n. 12877);

• per risistemare il regime di impugnazione delle ordinanze impropriamente decisorie del giudice dell’esecuzione nelle esecuzioni per obblighi di fare e non fare, riconducendole nell’ambito delle opposizioni esecutive (Cass., 3.5.2016, n. 8640; Cass., 21.7.2016, n. 15015).

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