New last bet

Lessico del XXI Secolo (2013)

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<ni̯ùu làast bèt>. – Denominazione data all’inchiesta sull'ultimo scandalo che ha interessato il calcio italiano (2011-12). L'indagine, partita dalla procura di Cremona nel giugno 2011, riguarda un circuito di scommesse operate, a diverso titolo, illecitamente sugli incontri di calcio di diverse divisioni nazionali e l’alterazione fraudolenta dei risultati di questi ultimi con varie modalità; l'inchiesta si è poi articolata in vari filoni successivi, interessando anche le procure di Napoli e Bari. I procedimenti di carattere sportivo sono stati consequenziali. I reati ipotizzati sono stati in ambito ordinario l'associazione per delinquere e in ambito sportivo l'illecito, la violazione del divieto di scommettere per i tesserati e l'omessa denuncia. Diversi i personaggi coinvolti nei periodi dell'inchiesta (dicembre 2011, aprile-maggio 2012), per alcuni dei quali sono stati emessi anche provvedimenti restrittivi. In ambito sportivo sono state deferite alla commissione disciplinare della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) anche 18 società, che risultavano coinvolte per responsabilità oggettiva o diretta. In serie A i primi provvedimenti effettivi al termine dei diversi gradi di giudizio (fatti salvi eventuali ricorsi successivi) hanno riguardato (fine agosto 2012), il Siena, l’Atalanta e il Torino, partiti rispettivamente con 6 punti, 2 punti e 1 punto di penalizzazione nella classifica nella stagione 2012-13; mentre molto clamore ha destato la squalifica di 10 mesi – poi portati a 4 dal TNAS (Tribunale nazionale d'arbitrato per lo sport), istituito presso il CONI, a ottobre – dell’allenatore della Juventus A. Conte per fatti riguardanti il periodo in cui lavorava al Siena. In attesa del termine di tutti i filoni d’indagine, dei vari gradi di giudizio e dei ricorsi nell’ambito dell’uno e dell’altro ordinamento, i tratti caratterizzanti tale vicenda appaiono il complesso rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva; le difficoltà nell'apportare sanzioni sportive alle società per la discrasia tra tempistica giuridica e scadenze organizzative degli eventi agonistici; le perplessità, avanzate da più parti, sulla piena idoneità del codice di giustizia sportiva a fronteggiare vicende simili (in particolare per quanto concerne le possibilità di una documentata difesa da parte dei soggetti imputati, apparse a volte limitate e tali da alimentare il sospetto di una potenziale sommarietà dei procedimenti).

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