Motivazione. Diritto processuale civile

Enciclopedia on line

L’art. 111 Cost. stabilisce che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». In ossequio a tale prescrizione il codice di procedura civile esige che la sentenza contenga la concisa esposizione «dei motivi in fatto e in diritto della decisione» e che l’ordinanza sia «succintamente motivata» (art. 132, 134). Per quanto concerne il decreto, se da un lato è vero che a norma dell’art. 135, co. 4°, «il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge», dall’altro è altresì vero che le singole previsioni di legge che non contemplano la motivazione del decreto sono riferibili soprattutto a casi in cui può escludersi la natura giurisdizionale del decreto il quale riveste per lo più i caratteri di un provvedimento di natura amministrativa. In tali casi pertanto può escludersi qualsiasi contrasto con l’art. 111.

L’obbligo della motivazione assolve alla funzione di assicurare in concreto il perseguimento di diversi principi costituzionali in tema di giurisdizione, quali il diritto di difesa, l’indipendenza del giudice e la sua soggezione alla legge, nonché il principio di legalità. Ai sensi dell’art. 118, co. 1°, disposizioni di attuazione del c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. In essa debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati, e in ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici (art. 118).

La violazione dell’obbligo di motivazione determina l’invalidità del provvedimento giurisdizionale e può essere fatta valere attraverso il sistema delle impugnazioni (Nullità. Diritto processuale civile; Impugnazioni. Diritto processuale civile). Per quanto riguarda il ricorso per cassazione, in particolare, l’art. 360 prevede quale motivo di impugnazione l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Voci correlate

Provvedimento. Diritto processuale civile

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

CATEGORIE
TAG

Codice di procedura civile

Principio di legalità

Impugnazione