Mora del debitore

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Si ha mora del debitore (o mora debendi) quando il debitore ritarda l’adempimento dell’obbligazione, a meno che il ritardo non sia determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (fermo restando l’obbligo di adempiere dal momento della cessazione della causa ostativa). Dalla mora derivano una serie di conseguenze sfavorevoli al debitore: egli deve sopportare il rischio per la sopravvenuta impossibilità dell’obbligazione per causa a lui non imputabile, salvo che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore; deve risarcire i danni che del ritardo siano conseguenza diretta ed immediata; nelle obbligazioni pecuniarie, deve corrispondere dal giorno della mora gli interessi legali, anche se precedentemente non erano dovuti ed anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno; se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura; al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento, e le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che il maggior danno è in generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nell’eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; tuttavia, è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza; il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand’anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione (sent. n. 19499/2008).

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (mora ex persona); gli effetti della mora si producono automaticamente (mora ex re) quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione e quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Le disposizioni sulla mora, in ogni caso, non si applicano alle obbligazioni di non fare.

Il d.lgs. 9/10/2002, n. 231, dispone che, in materia di contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, anche senza che vi sia stata costituzione in M., salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; qualora il termine di pagamento non sia stato stabilito nel contratto, gli interessi moratori decorreranno automaticamente dai termini previsti dal decreto legislativo medesimo.

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