MINIERA

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)

MINIERA (XXIII, p. 376)

Francesco MESSINEO

Per i progressi nel campo della ricerca mineraria, v. prospezione mineraria, in questa App. arricchimento dei minerali (p. 387). - Notevoli progressi sono stati fatti in questi ultimi anni nel campo dell'arricchimento dei minerali, sia nel macchinario destinato alla frantumazione e macinazione, sia in quello destinato alla classificazione ed alla separazione. Mentre la maggior parte di tali progressi interessa soltanto il perfezionamento tecnico di macchinarî o processi già noti, particolare importanza presentano invece taluni nuovi procedimenti di separazione che, pure essendo ancora basati sulla differenza di peso specifico dei varî costituenti, hanno speciali caratteristiche che li fanno preferire alla stessa fluttuazione, tanto per il rendimento quanto per il costo di esercizio.

Sistema sink and float. - Si tratta di un nuovo procedimento di preconcentrazione applicabile a minerali di dimensioni fra 2,5 e 50 mm., basato sul 1ioto principio dei liquidi pesanti. Immergendo infatti minerali diversi in un liquido di densità d, si avrà la separazione dei minerali con densità maggiore di d, che andranno a fondo (to sink = affondare), da quelli con densità minore di d, che galleggeranno (to float = galleggiare). Il procedimento non richiede alcuna classificazione preliminare come i metodi gravimetrici, né forte macinazione come la fluttuazione. Basta solo una frantumazione per separare i diversi costituenti e la eliminazione dei fini, che inquinando il liquido, disturberebbero la marcia degli apparecchi.

Il liquido pesante o mezzo denso deve essere di densità tale da far galleggiare il minerale più leggero, deve avere poca viscosità per favorire la caduta del minerale più pesante e deve presentare nell'apparecchio separatore densità costante ed uniforme. Inoltre non deve avere costo elevato, non deve essere velenoso, né avere effetti nocivi per la successiva elaborazione del minerale. Il problema è stato risolto mediante la sospensione in seno all'acqua di una fase solida costituita da galena finemente suddivisa. Si ottengono così liquidi pesanti di densità sino a 3, che soddisfano alle condizioni sopra indicate. Più recentemente la galena è stata sostituita da una lega di ferro magnetico detta "ferro-silicon", che presenta notevoli vantaggi per il ricupero.

La fig. 1 mostra schematicamente il procedimento del sink and float. Appositi sfioratori allontanano il minerale che galleggia, mentre il minerale pesante cade in fondo al cono separatore ed è sollevato da una noria. Sia l'uno sia l'altro prodotto passano attraverso un vaglio di drenaggio del mezzo denso e quindi ad un vaglio di lavaggio, che li libera dai residui di fase solida. Apposita apparecchiatura ripristina il mezzo denso, ricuperato dai vagli.

Numerosi impianti di sink and float sono stati costruiti, soprattutto come preconcentratori di minerali misti.

Sistema di concentrazione a spirale. - Si basa sulla contemporanea utilizzazione delle forze di gravità e centrifuga. Si applica a minerali con grani non misti di dimensioni fra 14 e 200 maglie. Al di sotto di tale finezza i rendimenti decrescono rapidamente. Il concentratore consiste in un canale a sezione curva, avvolto a spirale rispetto ad un asse centrale verticale (fig. 2). Il minerale viene alimentato dall'alto sotto forma di torbida a densità prestabilita e costante. Durante la discesa si formano nel canale tre bande (concentrato, misto, sterile), che sono separatamente spillate attraverso apposite fenditure. Le proporzioni di solido nella torbida variano dal 10% nel caso di minerale con molto fino, sino al 50% per minerale essenzialmente granulare con pochi finissimi. In genere è compreso fra il 20 ed il 25%. Le spirali non oltrepassano le 5 spire e sono installate in gruppi di batterie, a seconda della importanza dell'impianto. Il procedimento, semplicissimo, è adottato con successo per taluni tipi di minerale (cromite, ilmenite, ecc.).

Sistema ad inclinazione meccamca. - Il principio informatore del lavoro dell'apparecchio (fig. 3) si basa sulla inclinazione meccanica, sullo spruzzamento con acqua e sul ritorno dei piani alla posizione iniziale. Un semplice sistema di controllo coordina l'azione di numerosi piani, in modo che il sistema può essere alimentato in modo continuo. Una macchina è costituita da 5 piani di m. 1,80 × 1,80 e può trattare nelle 24 ore da 150 a 1000 tonnellate di solido, a seconda del minerale usato, con un consumo di 30 a 45 tonnellate di acqua e solo 1 CV di potenza assorbita.

L'apparecchio consente un facile ed economico ricupero di particelle fini di minerali ad elevato peso specifico, per i quali non conviene la fluttuazione. Si possono ricuperare metalli nativi, ossidi, e minerali alterati. Il sistema è particolarmente adatto: per il trattamento di depositi alluvionali a basso tenore con minerale utile a circa 150 maglie di dimensione; ritrattamento di depositi di sterili; ricupero dei finissimi negli impianti gravimetrici. Sono in esercizio impianti per ricupero di cassiterite, wolframite, scheelite, oro e minerali alterati di vecchie discariche.

Raggi ultravioletti. - Sia nel campo delle ricerche minerarie sia nella cernita del minerale, sta assumendo particolare importanza l'impiego dei raegi ultravioletti. Sotto l'azione di questi, taluni minerali splendono di luce propria (fluorescenza): ciò permette la facile identificazione di talune specie mineralogiche, fra cui specialmente la scheelite, lo zircone, l'idrozincite, la willemite, il mercurio, ecc. La sorgente usata per le radiazioni è una normale lampada di quarzo, equipaggiata con uno speciale filtro che separa la luce visibile e consente la trasmissione delle sole radiazioni ultraviolette.

Diritto.

Su questa materia hanno innovato la legge 7 novembre 1941, n. 1360, e, rispettivamente, il secondo comma dell'art. 826 cod. civ. del 1942. Con la legge del 1941 si è provveduto a precisare, più organicamente degli articoli 1, 2 e 3 del decr. 29 luglio 1927, n. 1443, l'oggetto della legislazione mineraria. Più importante, perché risolve un problema fondamentale, è l'art. 826 cod. civ., il quale include fra i beni patrimoniali indisponibili dello stato le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo.

L'inclusione di esse fra i beni patrimoniali è l'elemento decisivo per escludere il carattere demaniale delle miniere, cave e torbiere e per concludere che esse appartengono allo stato, ma come patrimonio, non come demanio, perché col concetto di demanio sarebbe incompatibile che il privato avesse il godimento esclusivo sino ad esaurimento. I.'attributo dell'indisponibilità proprio del bene patrimoniale determina, poi, nella miniera, nella cava e nella torbiera gli effetti di cui al capov. art. 828 codice civile; esse, cioè, non possono essere sottratte alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che riguardano i beni indisponibili (art. 9 primo comma, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827). Questi sono gli aspetti giuspubblicistici del diritto sulle miniere, sulle cave e sulle torbiere.

L'inciso su riferito "quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo" vale a definire l'aspetto giusprivatistico della materia. Infatti, la disponibilità della miniera è sempre sottratta e quella della eava e della torbiera è sottratta soltanto eccezionalmente (art. 45 r. decr. del 1927), al proprietario del fondo. Pertanto, mentre la cava e la torbiera cadono di regola sotto il regime della gestione privata, come ogni altro bene di proprietà privata, la miniera è sottoposta a disciplina di diritto amministrativo. Ossia, il proprietario del fondo non può, come tale, né far ricerche né sfruttare miniere, perché il corrispondente potere è avulso dal suo diritto di proprietà e fa parte, come si è veduto, del patrimonio indisponibile dello stato, il quale può esercitare quel potere o direttamente o per il tramite di terzi. A questo modo, sul sottosuolo vengono a coesistere il diritto del proprietario del fondo e i diritti dello stato, cui allude il primo comma dell'art. 840 cod. civ., fra i quali è quello sulle miniere, esercitabile anche da un concessionario dello stato; tale veste può avere accidentalmente anche il proprietario del fondo.

In concreto, le ricerche minerarie possono effettuarsi soltanto previa autorizzazione dello stato (Ministero dell'industria e del commercio) e la coltivazione (sfruttamento) della miniera scoperta può effettuarsi soltanto previa concessione dello stato (Ministero suddetto), contro il pagamento di un canone annuo. Ma, mentre il proprietario del fondo non può opporsi né alla ricerca né alla coltivazione da parte del concessionario; nell'un caso e nell'altro (cfr. articoli 4, 10, 14, 19 r. decr. del 1927), gli è dovuto dal ricercatore o rispettivamente, dal concessionario, il risarcimento dei danni prodotti. L'autorizzazione e la concessione sono soggette a decadenza, se la ricerca o la coltivazione non siano iniziate nei terminì prescritti, o siano sospese senza autorizzazione ministeriale, o non siano condotte con mezzi adeguati (r. decr. legge 15 giugno 1936, n. 1347).

La concessione di coltivazione dà luogo a un diritto reale di godimento sulla miniera, a favore del concessionario, ma è diritto temporaneo, cedibile soltanto previa autorizzazione ministeriale, e revocabile. Tale diritto è suscettibile di ipoteca (ipoteca mineraria).

Al medesimo regime delle sostanze minerarie in senso stretto sono sottoposte le sostanze radioattive, le acque minerali, le acque termali, i vapori, i gas (es.: soffioni boraciferi, metano e simili) e in genere le energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili.

Per ogni altro aspetto che non rientri nelle figure sopra specificate, o nella materia delle ricerche archeologiche, delle acque e delle opere idrauliche, la proprietà del fondo è disciplinata dall'art. 840 cod. civ., nel senso che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene; e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino.

Bibl.: A. Gilardoni, Trattato di diritto minerario, Roma 1928-29; D. Simoncelli, Lo Stato e l'industria mineraria, ivi 1929; id., La riforma del dir. minerario ital., 2 voll., ivi 1932; D. Callegari, L'ipoteca mineraria, Padova 1934; G. Zanobini, Corso di dir. amministrativo, IV, Milano 1948, p. 108 segg.; R. Resta, in Commentario del cod. civ., Libro terzo (della proprietà), Bologna-Roma 1947, p. 98 segg.

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