Marchio

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È il segno distintivo dei prodotti o dei servizi di un’impresa rispetto a quelli forniti dalle imprese concorrenti. Il marchio può formare oggetto di tutela per mezzo di procedura di registrazione, che per l’Italia ha luogo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Perché un marchio possa essere registrato occorre che questo sia nuovo, distintivo e rappresentabile graficamente. In particolare, possono essere registrati come marchio le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche. Non possono formare oggetto di registrazione i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, nonché quelli idonei a ingannare il pubblico circa la provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi offerti, come pure quelli in contrasto con i diritti di proprietà intellettuale vantati da terzi.

Effetti della registrazione. - La registrazione fa acquisire al titolare del marchio il diritto di utilizzare in esclusiva il segno e, di converso, la facoltà di vietare a terzi l’uso di un marchio identico o simile, per prodotti o servizi identici o affini a quelli rivendicati nella registrazione, a condizione che sussista un rischio di confusione o di mera associazione dei segni da parte del pubblico. Se il marchio gode di rinomanza all’interno dello Stato in cui è registrato, il suo titolare può impedire l’uso non autorizzato dello stesso da parte di terzi anche per prodotti e servizi non affini a quelli registrati.

Può ricorrere alla registrazione chiunque vi abbia interesse, compresa la pubblica amministrazione e gli enti pubblici territoriali.

I diritti conferiti con la registrazione durano 10 anni e possono essere reiterati di 10 in 10, per mezzo di domanda di rinnovazione. Il titolare del marchio registrato non può, comunque, impedire ai terzi l’uso, nella loro attività economica, di indicazioni attinenti la specie, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi da essi forniti, né del marchio medesimo, se necessario per indicare che un loro prodotto è accessorio o pezzo di ricambio di altro prodotto recante il marchio.

Il titolare dei diritti sul marchio può disporre di questi sia mediante contratto di cessione, che mediante contratto di licenza, esclusiva o meno, e per tutto o parte del territorio nazionale, senza per questo dover cedere anche l’azienda o un suo ramo. Il marchio è nullo se privo di uno dei requisiti essenziali al momento della registrazione; qualora questi requisiti vengano meno nel tempo (per esempio, per recettività sopravvenuta o volgarizzazione del marchio), si determinerà una causa di decadenza.

Preuso. - Se il marchio è stato già utilizzato da terzi prima del deposito della domanda di registrazione e ha conseguito, per effetto dell’uso, una notorietà ben oltre la portata locale, il segno non può essere registrato – per i prodotti o servizi già identificati – che dal preutente; diversamente, se la notorietà non supera i confini locali, il marchio può essere registrato da terzi e formare, al contempo, oggetto di sfruttamento da parte del preutente, nei termini in cui ne faceva uso prima della registrazione.

Marchio collettivo. - Allorché il marchio sia registrato da un ente, quale un consorzio o un’associazione, che intenda garantire l’origine, la natura o la qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio, si parla di marchio collettivo. Mentre l’ente che registra il marchio è l’unico titolare di un diritto di esclusiva sul segno, l’utilizzo del marchio ò lasciato agli aderenti all’ente stesso, i quali ottengono il marchio in licenza e si impegnano ad utilizzarlo nel rispetto di un disciplinare tecnico di produzione depositato presso l’UIBM.

Ulteriori registrazioni. - Ai sensi del reg. 40/1994/CE, è possibile registrare il marchio anche a livello comunitario e in tutti i paesi aderenti rispettivamente all’Accordo o al Protocollo di Madrid, Nel primo caso, la domanda di registrazione va inoltrata all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno, con sede in Alicante, Spagna; nel secondo caso, all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, con sede in Ginevra.

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