Mandato

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Incarico di esercitare un’azione di pubblico interesse o anche di eseguire incombenze private.

Diritto

Diritto privato

Contratto (art. 1703-1730 c.c.) in forza del quale un soggetto (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto (mandante); il m. comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento. Il m. si presume oneroso; se la misura del compenso non è stata stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice. Se il m. è gratuito, la responsabilità del mandatario per colpa è valutata con minor rigore. Si ha m. con rappresentanza se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante; in questo caso, al contratto di m. si applicano anche le norme sulla rappresentanza di cui agli art. 1387 seg. c.c., per cui gli atti compiuti dal mandatario nei limiti delle facoltà conferitegli producono direttamente effetto nei confronti del mandante (➔ rappresentanza). Nel m. senza rappresentanza il mandatario agisce invece per conto altrui ma in nome proprio, per cui acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto con il mandante, anche se questi, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.

Il m. può essere generale, se è relativo a tutti gli affari del mandante (tranne gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, se non sono espressamente indicati), o speciale, se è riferito a singoli atti. Il mandatario è principalmente obbligato a eseguire il m. con la diligenza del buon padre di famiglia, a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare revoca o modificazione del m., a comunicare senza ritardo l’esecuzione del m. al mandante e rendergli il conto del suo operato e a non eccedere i limiti stabiliti nel m.: l’atto che esorbita dal m. resta a suo carico, salva la ratifica del mandante; il mandatario può però discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, qualora circostanze ignote al mandante e tali che non potevano essergli comunicate in tempo facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. Se non ne è dispensato, il mandatario deve inoltre rendere al mandante il conto del suo operato. Il mandante deve principalmente pagare il compenso spettante al mandatario (se il m. è oneroso), somministrargli i mezzi necessari per l’esecuzione del m. e per l’adempimento delle obbligazioni che il mandatario ha contratto in proprio nome, rimborsargli le anticipazioni e risarcire i danni subiti dal mandatario a causa dell’incarico. Il mandatario ha inoltre diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo. Il mandante può revocare il m., anche in maniera tacita con la nomina di un nuovo mandatario, ma se era stata pattuita l’irrevocabilità e non ricorre una giusta causa è obbligato a risarcire i danni; in caso di m. oneroso, il mandante che senza giusta causa revoca il m. prima della scadenza del termine, del compimento dell’affare o (se il m. è a tempo indeterminato) senza un congruo preavviso, è parimenti tenuto al risarcimento.

Il m. si estingue per la scadenza del termine, per il compimento dell’affare per il quale è stato conferito, per revoca da parte del mandante, per rinuncia o fallimento del mandatario, per morte, interdizione, inabilitazione del mandante o del mandatario, anche se il m. che ha a oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. Inoltre, il m. stipulato anche nell’interesse del mandatario o di un terzo non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o che ricorra una giusta causa di revoca, e non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante. Il mandatario che rinuncia al m. senza giusta causa è tenuto a risarcire i danni e in ogni caso la rinuncia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.

Procedura penale

Nel sistema processuale delineato dal codice di procedura penale del 1988, l’istituto del m. di cattura, inteso come comando del giudice, restrittivo della libertà individuale, diretto a ottenere la presenza dell’imputato ai fini del processo penale, non è più previsto, essendo stato sostituito dalla misura cautelare (➔ misura).

Introdotto con la decisione quadro 2002/584 dal Consiglio dell’Unione Europea, e attuato in Italia con l. 69/2005, il mandatom. di cattura europeo è un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro dell’UE per consentire l’arresto e la consegna da parte di altro Stato membro di un soggetto ricercato per l’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena ovvero di una misura di sicurezza. La finalità perseguita dall’atto è quella di garantire agli Stati membri dell’UE una rapida e agevole procedura di consegna dei ricercati. Il m. di cattura europeo può essere disposto in caso di condanna per fatti puniti dalla legge dello Stato membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà non inferiore a 12 mesi ovvero in caso di condanna o a una misura di sicurezza non inferiore a 4 mesi. L’efficacia della decisione giudiziaria è subordinata alla condizione che i fatti per cui è stato emesso il provvedimento costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, a prescindere dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso. Non soggiacciono a tale condizione i reati indicati dall’art. 2, paragrafo 2 della citata decisione quadro. La procedura di consegna si suddivide in tre fasi: nella prima si ha la comunicazione del provvedimento da parte dell’autorità emittente all’autorità di esecuzione; nella seconda fase relativa all’attuazione, l’autorità ricevente può dare esecuzione al mandato, ovvero rifiutarsi nelle ipotesi previste dagli art. 3 e 4 della decisione quadro; nell’ultima fase l’autorità giudiziaria deve decidere in merito alla consegna dell’arrestato, dopo che questi in modo irrevocabile vi abbia o meno prestato il consenso. Nel caso in cui il ricercato non presti il consenso alla consegna, quest’ultimo ha diritto a essere portato innanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione e interpellato nel rispetto delle norme del diritto interno di tale Stato membro.

Economia

Nel linguaggio contabile e finanziario, ordine di pagamento o di riscossione e anche il documento in cui l’ordine stesso è espresso con le modalità e l’indicazione della cifra.

M. a disposizione È l’ordine di accreditamento di una somma determinata, emesso dall’amministrazione centrale di un pubblico ente sul tesoriere a favore di un funzionario che, nei limiti della somma accreditata, è delegato a disporre di essa mediante l’emissione di buoni o m. diretti a favore dei creditori dell’azienda.

M. di anticipazione Lo stesso, quando il funzionario è autorizzato a disporre della somma per il pagamento di alcune spese con buoni a suo favore.

M. di pagamento Ordine scritto di pagare una somma determinata alla persona (m. individuale) o alle persone (m. collettivo) in esso indicate, emesso da una banca per conto di un cliente.

M. diretto Ordine di pagamento di una spesa impegnata e liquidata emesso a favore del creditore dell’azienda.

M. di rimborso Lo scontrino rilasciato dal vettore al mittente di una spedizione contro assegno, da restituire quietanzato all’atto del rimborso della somma incassata dal vettore.

M. finanziario Nell’ordinamento finanziario dello Stato, documento contabile, con cui l’amministrazione effettua i propri pagamenti e che consiste nell’ordine, diretto al funzionario o agente incaricato del maneggio del pubblico denaro, di versare la somma in concreto dovuta all’individuo o ente creditore.

Nell’amministrazione statale il m. assume la denominazione di ordinativo diretto sulle tesorerie dello Stato e costituisce un titolo di spesa destinato principalmente alle somme da pagare con imputazione a un capitolo del bilancio.

Approfondimenti di attualità

Sulla forma della procura ad intimare l’adempimento di Alessandro Galati

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