Mandato. Diritto civile

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Il mandato (artt. 1703-1730 c.c.) è il contratto in forza del quale un soggetto (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto (mandante); il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento.

Il mandato si presume oneroso; se la misura del compenso non è stata stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice. Se il mandato è gratuito, la responsabilità del mandatario per colpa è valutata con minor rigore.

Il mandato può essere con rappresentanza se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante (v. Rappresentanza. Diritto civile); in questo caso, al contratto di mandato si applicano anche le norme sulla rappresentanza di cui agli artt. 1387 ss. c.c., per cui gli atti compiuti dal mandatario nei limiti delle facoltà conferitegli producono direttamente effetto nei confronti del mandante.

Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce invece per conto altrui ma in nome proprio, per cui acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato I terzi non hanno alcun rapporto col mandante, anche se questi, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.

Il mandato può essere generale, se è relativo a tutti gli affari del mandante (tranne gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, se non sono espressamente indicati), o speciale, se è riferito a singoli atti.

Il mandatario è principalmente obbligato ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare revoca o modificazione del mandato, a comunicare senza ritardo l’esecuzione del mandato al mandante e rendergli il conto del suo operato e a non eccedere i limiti stabiliti nel mandato: l’atto che esorbita dal mandato resta a suo carico, salva la ratifica del mandante; il mandatario può però discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, qualora circostanze ignote al mandante e tali che non potevano essergli comunicate in tempo facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. Se non ne è dispensato, il mandatario deve inoltre rendere al mandante il conto del suo operato.

Il mandante deve principalmente pagare il compenso spettante al mandatario (se il mandato è oneroso), somministrargli i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che il mandatario ha contratto in proprio nome, rimborsargli le anticipazioni e risarcire i danni subiti dal mandatario a causa dell’incarico. Il mandatario inoltre ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

Il mandante può revocare il mandato, anche in maniera tacita con la nomina di un nuovo mandatario, ma se era stata pattuita l’irrevocabilità e non ricorre una giusta causa, è obbligato a risarcire i danni; in caso di mandato oneroso, il mandante che senza giusta causa revoca il mandato prima della scadenza del termine, del compimento dell’affare o (se il mandato è a tempo indeterminato) senza un congruo preavviso, è parimenti tenuto al risarcimento.

Il mandato si estingue per la scadenza del termine, per il compimento dell’affare per il quale è stato conferito, per revoca da parte del mandante, per rinunzia o fallimento del mandatario, per morte, interdizione, inabilitazione del mandante o del mandatario, anche se il mandato che ha ad oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. Inoltre, il mandato stipulato anche nell’interesse del mandatario o di un terzo non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o che ricorra una giusta causa di revoca, e non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante. Il mandatario che rinunzia al mandato senza giusta causa è tenuto a risarcire i danni, ed in ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.

Voci correlate

Contratto

Procura. Diritto civile

Rappresentanza. Diritto civile

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