Lotterìa

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lotterìa Gioco di sorte nel quale la vincita di un premio prefissato, in cose o denaro, dipende dall'estrazione a sorte di un biglietto o di una cartella, contrassegnati da un numero, da un gruppo di biglietti o cartelle simili; la l. può essere abbinata a corse di cavalli o automobilistiche, o anche a concorsi canori. Un tipo di l., ormai abbandonato, era quello, usato molto in Germania e Austria nel sec. 19°, mirante a facilitare la vendita di immobili, realizzandone il prezzo complessivo mediante il collocamento di tutti i biglietti e assegnandone la proprietà al proprietario del biglietto estratto. Come il gioco del lotto (con il quale, specie se di tipo olandese, hanno notevole affinità) le l. e anche le tombole sono in genere riservate allo stato.

Normativa italiana

In Italia l'esecuzione delle l. nazionali è demandata dal ministero delle Finanze all'amministrazione autonoma dei monopolî di stato la quale per la commercializzazione utilizza i concessionarî come previsto dalla legge stessa (l. 4 agosto 1955, n. 722 e l. 26 marzo 1990, n. 62). L'utile delle l. nazionali deve essere devoluto a enti aventi finalità sociali, assistenziali e culturali. Gli intendenti di finanza, nell'ambito della loro provincia, possono inoltre autorizzare, per scopi di assistenza, beneficenza e cultura, lotterie e tombole a carattere locale (le prime con premî in denaro, ma per somme limitate) e le somme ricavate sono soggette a un'imposta, detta impropriamente tassa di l., a vantaggio dello stato. La stessa tassa grava anche sui concorsi indetti da commercianti e industriali per accreditare determinati prodotti mediante premî a sorte. Hanno natura di l. anche i prestiti pubblici a premio quando (fruttando un interesse assai ridotto o nullo e, a volte, non dando neppure diritto al rimborso del capitale) contino soprattutto sul premio per attrarre il pubblico. ▭ Il d. m. 12 febbr. 1991, n. 183, ha dettato le regole per l'espletamento delle l. nazionali a estrazione istantanea. In seguito, la l. 26 marzo 1992, n. 62, che ha disciplinato nei suoi più vari aspetti la materia delle l., ha anche autorizzato l'effettuazione di l. nazionali fino a un massimo di dodici l'anno, individuandole in base alla rilevanza nazionale o internazionale e collegandole con fatti e rievocazioni storiche, artistiche e culturali oppure con avvenimenti sportivi. Nel 1997 è stato inoltre istituito dall'amministrazione delle finanze il superenalotto, concorso bisettimanale connesso con le estrazioni del lotto regolato dal d. m. 10 ott. 1997 e gestito dalla SISAL.

Lotteria a estrazione istantanea

Con questa locuzione, o più semplicemente, con l'espressione lotteria istantanea, si intende quella in cui i biglietti non vengono estratti a sorte nella data precedentemente fissata, ma consentono a chi li acquista, seguendo opportune indicazioni, di scoprire subito se ha vinto, e quanto, eventualmente, ha vinto.

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