Litisconsorzio

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Nel diritto processuale civile, la presenza di più attori, o di più convenuti, o di più attori e di più convenuti.

Litisconsorzio necessario. - In particolare, si ha litisconsorzio necessario nei casi in cui la decisione non può essere resa se non in confronto di più parti, sicché queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo (art. 102 c.p.c.). Le principali categorie di liticonsorzio necessario sono tre. La prima è costituita dai processi che hanno a oggetto rapporti giuridici unici con pluralità di parti (ve ne sono di ipotesi tipiche all’art. 248 c.c., in materia di disconoscimento della paternità, e all’art. 784 c.p.c., in materia di giudizio di divisione). Si discute, inoltre, se in riferimento al litisconsorzio necessario derivante dal carattere plurisoggettivo del rapporto sostanziale dedotto la domanda proposta debba anche avere natura costitutiva o, al contrario, tale regime processuale trovi applicazione anche qualora la tutela richiesta sia di mero accertamento o di condanna.

Una seconda ipotesi di litisconsorzio necessario ricorre, invece, in materia di sostituzione processuale. In tal caso, pur in assenza di un rapporto sostanziale plurilaterale, nel giudizio avviato dal sostituto processuale sul rapporto di titolarità del sostituito, questi è parte necessaria del giudizio (un’ipotesi tipicamente prevista dalla legge ricorre all’art. 2900 c.c. in materia di azione surrogatoria).

Una terza categoria, residuale, di litisconsorzio necessario è costituita dai casi in cui, pur non ricorrendo le condizioni indicate (rapporto plurisoggettivo o sostituzione processuale), il legislatore abbia comunque espressamente previsto la necessaria partecipazione di più parti al giudizio per mere ragioni di opportunità.

Per ciò che riguarda gli effetti dell’istituto sullo svolgimento del processo, il giudice, allorché rilevi il mancato rispetto dell’art. 102 c.p.c., deve ordinare alle parti di integrare il contraddittorio entro un termine perentorio, superato il quale il processo si estingue se le parti non provvedono. Qualora tale vizio non sia rilevato durante il processo, la sentenza che lo chiude, anche se passata in giudicato, risulta inutiliter data, ovvero improduttiva di effetti.

Litisconsorzio facoltativo. - Diverso fondamento appartiene al litisconsorzio facoltativo, che cerca di dare risposta alla necessità di contemperare diverse esigenze processuali: coordinamento delle decisioni, economia processuale, effettività e rapidità della tutela giurisdizionale. Da ciò deriva che lo svolgimento del processo in regime di litisconsorzio facoltativo dipende in primo luogo dalla sussistenza di un vincolo di connessione sufficientemente intenso da giustificare la trattazione e la decisione congiunta di pur distinte controversie, con eventuale deroga alle ragioni di competenza. Così, su un piano generale, più tale vincolo si rivela intenso, più la disciplina processuale favorisce lo svolgimento simultaneo del processo.

Specie in riferimento al litisconsorzio facoltativo si distingue poi tra litisconsorzio iniziale e litisconsorzio successivo, a seconda del momento in cui la controversia assume la veste plurisoggettiva in questione. Il primo caso si realizza allorquando una parte proponga la domanda nei confronti di due o più parti, o nell’ipotesi esattamente contraria, sempre che tra le cause che si propongono sussista connessione per l’oggetto o per il titolo, o quando la decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni (art. 103, co. 1, c.p.c.). Il litisconsorzio successivo, invece, può aver luogo o per l’intervento del terzo nel processo (artt. 105-107 c.p.c.) o per la riunione di più cause separatamente instaurate (cfr. art. 40 c.p.c.).

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