FRUMENTARIE, LEGGI

Enciclopedia Italiana (1932)

FRUMENTARIE, LEGGI

Plinio Fraccaro

. Prima dell'età dei Gracchi, le distribuzioni di frumento a basso prezzo (frumentationes) avevano a Roma earattere straordinario, e avvenivano per iniziativa o del senato, che ne affidava la cura agli edili curuli, o di singoli magistrati con mezzi proprî. Nel 123 a. C. invece, C. Gracco, per legare a sé la plebe urbana, le riconobbe il diritto di essere, almeno parzialmente, mantenuta coi redditi delle provincie del popolo romano, e fece approvare la prima lex frumentaria (Sempronia), la quale faceva delle frumentationes a basso prezzo un'istituzione permanente a carico dello stato. Essa prescriveva che il frumento venisse venduto dallo stato ai cittadini romani adulti a sei assi e un terzo al moggio (litri 8,73), prezzo certo molto inferiore a quello del mercato, forse di circa una metà. La vendita avveniva mensilmente, e l'acquisto doveva essere fatto dai cittadini in persona; la legge doveva stabilire la quantità massima che un cittadino poteva acquistare, ma noi ignoriamo questo limite. Speciali granai (horrea Sempronia) servivano alla raccolta e alla distribuzione del grano. Le frumentazioni rimasero in vigore anche dopo l'uccisione di Gracco, e pare che la lex Octavia fr., della quale non sappiamo con precisione l'epoca, ne abbia solo limitato gli effetti, riducendo la razione o il numero degli ammessi o aumentando il prezzo di vendita. Ventitré anni dopo la legge graccana, il tribuno L. Apuleio Saturnino (100 a. C.) fece approvare un'altra legge frumentaria (Apuleia), che riduceva a 5/6 di asse per moggio il prezzo di vendita del grano, e rendeva quindi le frumentazioni quasi gratuite. Si dovette ordinare un'apposita emissione di monete, con la dicitura AD FRU (mentum) EMU (ndum) EX S.C., per far fronte all'enorme spesa imposta all'erario dalla lex Apuleia, che fu perciò abrogata subito dopo la caduta del suo autore. Anche la lex Livia frumentaria del tribuno M. Livio Druso, approvata nel 91, fu tosto annullata per vizio di forma. Le frumentazioni furono abolite da Silla, ma ristabilite l'anno stesso della sua morte da una lex Aemilia del console M. Emilio Lepido, che fissava a 5 moggi mensili la quantità di grano che un cittadino poteva acquistare. Del 73 è la lex Terentia Cassia di C. Cassio Varo e M. Terenzio Lucullo, spesso ricordata da Cicerone; questa legge, o la precedente, limitarono il numero dei cittadini ammessi alle frumentationes e ristabilirono, pare, il prezzo di vendita fissato da Gracco. Le limitazioni al numero degli ammessi furono forse tolte nel 63 a. C. da un senatusconsulto suggerito da M. Catone. Le notizie degli antichi su queste ultime leggi sono però scarse e oscure e si prestano a interpretazioni contradditorie. Nel 58 a. C., per ispirazione di Cesare, il tribuno Clodio fece passare una lex Clodia frumentaria, che rendeva del tutto gratuite le distribuzioni del grano a tutto il proletariato di Roma. Per la cura straordinaria dell'annona, conferitagli dalla lex Messia de potestate rei frumentariae C. Pompeio per quinquennium danda, Pompeo nel 57 regolò il meccanismo delle distribuzioni e le liste di coloro che vi avevano diritto. Nel 50 il tribuno Scribonio Curione annunciò una lex alimentaria, che pare però non sia mai stata presentata. La cosiddetta lex Iulia Municipalis della tavola di Eraclea, che si data al 45 a. C., contiene in principio disposizioni relative alle frumentazioni in Roma. Non conosciamo in seguito altre leggi sulle frumentazioni, che furono poi regolate da disposizioni prese dai magistrati o dal principe.

Bibl.: G. Humbert, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiquités, II, p. 1346 con la letteratura più antica; G. Cardinali, in E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico, III, 1895, p. 229; M. Rostowzew, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., VII, 1910, col. 172.