Dipendente, lavoratore

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

dipendente, lavoratore

Laura Pagani

Prestatore di lavoro subordinato (➔ lavoro, tipologie di), definito dall’art. 2094 c.c. come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (datore di lavoro). Quest’ultimo impartisce le istruzioni al dipendente e si impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Subordinazione tecnico-funzionale e socio-economica

La collaborazione e l’onerosità non sono tuttavia elementi distintivi del rapporto subordinato, perché qualificano anche altre forme di prestazione quali il lavoro autonomo (➔ indipendente, lavoratore); l’elemento fondamentale che identifica il lavoro alle dipendenze è invece la subordinazione. Tradizionalmente, si distingue tra subordinazione tecnico-funzionale e socio-economica. Quest’ultima è basata sulla dipendenza economica del lavoratore rispetto al datore di lavoro, mentre la subordinazione tecnico-funzionale fa riferimento all’elemento di eterodeterminazione della prestazione, intesa come sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell’esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro. In base a questa impostazione, dunque, il tratto caratteristico del lavoro subordinato risiede nella facoltà dell’impresa di impartire ordini e istruzioni al lavoratore. È opportuno precisare, però, che le modalità con le quali si manifesta l’eterodirezione vanno valutate con riferimento alla specificità dell’incarico conferito. Infatti, sia nei casi di figure professionali apicali con mansioni di elevato contenuto intellettuale e creativo (tipicamente incarichi dirigenziali) sia in caso di prestazioni estremamente elementari, ripetitive e predeterminate nelle loro modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato. In questo caso, la Corte di cassazione ha precisato che è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione o la continuità delle prestazioni.

Alcuni limiti relativi ai due criteri tradizionalmente utilizzati per definire la subordinazione tecnico-funzionale sono emersi anche a seguito dei rilevanti cambiamenti dei processi produttivi e della disciplina del lavoro, avvenuti a partire dagli ultimi decenni del 20° secolo. In particolare, i mutamenti organizzativi connessi alla diffusione delle tecnologie informatiche hanno ampliato la sfera di autonomia del lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni, mentre la nascita di nuove forme di lavoro, quali quelle atipiche (➔ atipico; Biagi, legge), hanno reso non più esclusiva del lavoro dipendente la dipendenza economica. Sono stati quindi elaborati nuovi criteri che fanno riferimento alla ‘doppia alienità’: del risultato della prestazione e dei mezzi di produzione, entrambi del datore di lavoro (subordinazione economica-organizzativa).

Garanzie del lavoratore dipendente

Il lavoro subordinato gode di un sistema di garanzie con finalità protettiva e costituita in generale da norme inderogabili. Esse riguardano, per es., le procedure di assunzione, l’estinzione del rapporto di lavoro (con disposizioni che lo regolano), le controversie, la tutela previdenziale e assicurativa. Con riferimento alla retribuzione, l’art. 36 Cost. stabilisce che il lavoratore deve essere retribuito proporzionatamente alla quantità e alla qualità di lavoro svolto e sufficientemente per poter condurre una esistenza libera e dignitosa.

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