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Diritto

I. di pena Luogo chiuso e isolato, organizzato per custodire le persone ritenute autrici di reati, sia quelle in attesa di giudizio sia quelle condannate in via definitiva.

Le origini degli i. di pena risalgono alla seconda metà del Settecento, periodo in cui si affermò un diritto penale illuministicamente affrancato dall’applicazione delle pene corporali e dal ricorso alla pena capitale, che privilegiava pertanto l’uso del carcere come strumento punitivo principalmente nei confronti degli autori di illeciti penalmente rilevanti. Più in particolare, gli attuali modelli di trattamento carcerario sottendono 3 sistemi penitenziari storici: il sistema della vita comune, basato sul presupposto che tenendo insieme tutti i detenuti si attua una migliore vigilanza; il sistema di Filadelfia, fondato sul principio dell’isolamento continuo e sul divieto di svolgere qualsiasi attività in cella; il sistema di Auburn (dal nome dell’istituto carcerario nei pressi di New York dove venne sperimentato per la prima volta) che si basava invece sull’isolamento notturno, durante i pasti e il riposo, ma consentiva, di giorno, il lavoro comune con l’obbligo di silenzio.

In Italia, la riforma dell’ordinamento penitenziario introdotta dalla l. 354/1975, sostitutiva del regolamento carcerario fascista del 1931, ha previsto gli i. di custodia cautelare, di esecuzione delle pene, di esecuzione delle misure di sicurezza, e i centri di osservazione; ha eliminato inoltre norme vessatorie, quali l’obbligo di chiamare i detenuti con un numero, la sanzione disciplinare dell’isolamento in cella, il divieto di trattamenti musicali, il taglio coatto della barba e dei capelli, l’uniforme e righe ecc. La l. 663/1986 ha introdotto il regime di sorveglianza particolare per i condannati e gli imputati che con le loro condotte alterano l’ordine e la sicurezza negli i., ampliato l’ambito di applicazione delle misure alternative al carcere (➔ misura), introdotto la detenzione domiciliare, i permessi premio e offerto maggiori possibilità di lavorare all’esterno dell’istituto penitenziario.

Istruzione

I. italiani di cultura all’estero Attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana nei paesi con i quali l’Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Hanno sede nelle capitali e nelle principali città di tali paesi. Gli indirizzi generali e gli obiettivi programmatici in materia sono formulati da una Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero, operante presso il ministero degli Affari esteri. Il personale, l’organizzazione e il funzionamento di tali i. sono disciplinati dalla l. 401/22 dicembre 1990.

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